TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 3 marzo 2014, n. 723

Procedura di reclutamento Ricercatore-Sopravvenuta cessazione materia del contendere

Data Documento: 2014-03-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento satisfattivo.
 
 

Contenuto sentenza

N. 00723/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02691/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Micciche’, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Mania, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via V.[#OMISSIS#], 37; 
contro
Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, in persona del soggetto legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Pedulla’ e [#OMISSIS#] Gargano, con domicilio eletto presso il primo in Catania, c.so Sicilia,56; 
per l’annullamento
– del decreto presidenziale del 16 luglio 2012 n. 87/2012 con cui il Presidente della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” ha annullato gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Facoltà di Scienze Umane e Sociali, per il settore concorsuale 11/A3, settore scientifico disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea;
– nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dott. [#OMISSIS#] Miccichè impugnava il provvedimento di cui in epigrafe con ricorso notificato il 30/10/2012, e depositato presso gli uffici di Segreteria del giudice adito il 07/11/2012.
Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili,
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata con memoria depositata in Segreteria il 30/11/2012.
La domanda di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, veniva accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito con ordinanza n. 1133/2012.
All’Udienza pubblica 12 febbraio 2014 il ricorso veniva rimesso in decisione.
In tale occasione il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo ammettersi la produzione del sopravvenuto provvedimento satisfattivo n. 14/2014 del 20/01/2014. Ha chiesto altresì la compensazione delle spese di giudizio. 
Su tali richieste la Difesa dell’Amministrazione non si è opposta .
Ciò stante, il Collegio ammette preliminarmente la produzione tardiva del detto decreto (col quale il Rettore ha attribuito al Dott. [#OMISSIS#] Miccichè un posto di ricercatore universitario presso la propria Facoltà di Scienza Umane e Sociali) e ciò non solo per la sussistenza dell’accordo della controparte, ma anche per la considerazione, obiettiva, che detto decreto è stato adottato il 20.1.14, ossia quando il termine dilatorio previsto per la sua produzione in giudizio era già scaduto. 
Per il resto, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione al sopravvenuto decreto satisfattivo n. 14/2014 del 20/01/2014 , 
Per le ragioni prima precisate va altresì disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)