N. 00284/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2011, proposto da:
Paterniti [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Scuderi, [#OMISSIS#] Fallica, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Scuderi in Catania, via V. [#OMISSIS#], 37;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, in via Vecchia Ognina n. 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Scalia, rappresentata e difesa dall’avv. Donato De [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via Lago di Nicito,14;
per l’annullamento
– del decreto del rettore dell’Università di Catania n. 7793 del 10 dicembre 2010, di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario nel settore IUS 17 (Diritto penale) bandito dall’Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza con decreto del rettore n. 13222 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28. 1. 2010;
– della relazione finale della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa anzidetta per un posto di ricercatore universitario nel settore disciplinare IUS 17 (Diritto penale) presso la Facoltà di giurisprudenza dell’università di Catania;
– dei verbali redatti da detta commissione giudicatrice per le riunioni da essa riferite nella prima riunione del 8 novembre 2010 e nella seconda, terza, quarta e quinta riunione tenutesi il 9 dicembre 2010;
– del decreto rettorale del 3 giugno 2010 numero 3651, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa;
– nonché di ogni altro atto antecedente o successivo, anche di natura istruttoria, comunque presupposto connesso o consequenziale (ivi espressamente compreso ed ove occorra, il bando della procedura ed il decreto ministeriale 28 luglio 2009 numero 89).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Scalia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università degli Studi di Catania, con decreto n. 13222/2010, ha indetto la procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario nel settore IUS 17 (Diritto penale), presso la Facoltà di Giurisprudenza, alla quale hanno partecipato il dott. [#OMISSIS#] Paterniti e la dott.ssa [#OMISSIS#] Scalia, risultata vincitrice.
Con il ricorso in esame il dott. Paterniti ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/90, dell’articolo 51 del c.p.c., dell’art. 97 della Costituzione, in relazione alla presunta incompatibilità del professore Picotti, quale presidente della commissione giudicatrice del concorso, già coordinatore dei progetti di ricerca universitaria d’interesse nazionale (PRIN) cui la controinteressata ha partecipato nel 2005 e 2007;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/90, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 n. 89 e dell’art. 7 del bando della procedura ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in relazione alle modalità di convocazione della commissione e alla complessiva durata delle operazioni di valutazione dei candidati, che parte ricorrente ritiene incompatibile con la complessità della procedura;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/90, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 n. 89 e dell’articolo 7 del bando ed eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza, disparità di trattamento e contraddittorietà, in relazione alla valutazione dell’attività didattica e delle pubblicazioni dei candidati. In particolare, parte ricorrente contesta l’omessa valutazione, a proprio favore dell’attività didattica svolta nei settori agroalimentare e ambientale e nell’ambito di corsi di livello universitario “in un’organizzazione strutturata dal Ministero della Giustizia di concerto con l’Università di Catania” e della partecipazione a convegni nazionali e internazionali, oltre che la stigmatizzazione della mancata presentazione della tesi di dottorato, che ritiene titolo non richiesto dal bando di concorso.
Per ciò che concerne la valutazione della controinteressata, il ricorrente contesta il rilievo dato alla tesi di dottorato conseguito dalla dottoressa Scalia, intitolata “Tutela dei diritti umani”, e, pertanto, non riconducibile alle tematiche afferenti al settore disciplinare IUS 17;
4) violazione di legge (artt. 4 e 7 del bando di concorso, della legge 106/2004, del D.P.R. 252/2006 e del D.M. 89/2009), violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di trasparenza, imparzialità e della par condicio tra i candidati in relazione alla valutazione della pubblicazione della controinteressata dal titolo “L’espulsione dello straniero alla prova degli obblighi internazionali di protezione dei diritti fondamentali” consegnata al direttore di una rivista, ma non ancora stampata, né accettata per la pubblicazione;
5) violazione di legge, violazione dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria e per manifesta illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e disparità di trattamento, in relazione alle modalità con cui la commissione ha svolto le operazioni di valutazione comparativa;
6) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del bando di concorso e dell’art. 4 del D.P.R. 117/2000 ed eccesso di potere in relazione all’omessa utilizzazione del parametro dell’impact factor pur a fronte dell’evidente squilibrio quantitativo tra pubblicazione del ricorrente (dodici) e della controinteressata (una escludendo la tesi di dottorato e la pubblicazione contestata nel quarto motivo di ricorso);
7) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 10° del D.P.R. 117/2000 e dell’art. 3 comma 3° del bando di concorso; eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento, in ragione della fissazione della data per l’audizione dei candidati al 9 dicembre 2010, lo stesso giorno di analoga convocazione presso l’Università di Padova, cui il ricorrente ha dovuto rinunziare, pur avendo presentato domanda di partecipazione.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Università degli Studi di Catania e la controinteressata d.ssa Scalia che hanno puntualmente controdedotto alle censure articolate in ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2013, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che il Prof. [#OMISSIS#] Picotti, avrebbe dovuto astenersi, avendo già conosciuto e valutato l’attività di ricerca della controinteressata, d.ssa Scalia, quale coordinatore dei progetti di ricerca d’interesse nazionale (PRIN) cui la stessa Scalia ha partecipato e nell’ambito del quale le sono state assegnate due borse di studio.
La censura non può essere condivisa alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale non costituisce ragione d’incompatibilità la sussistenza di meri rapporti di collaborazione in ambito scientifico, mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d’interessi d’intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 16 agosto 2011, n. 47828 e 8 luglio 2011, n. 4114); ragionevole dubbio che, nella fattispecie, non appare suffragato da alcuna concreta e specifica circostanza se non dalla mera partecipazione della d.ssa Scalia al PRIN coordinato dal Prof. Picotti. Va ribadito, pertanto, che la mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, non essendo elemento tale da alterare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio d’imparzialità dei commissari (Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2011, n. 2996; Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885), non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente – dopo aver dettagliatamente ricostruito “i tempi di percorrenza” impiegati dai commissari Picotti ed Eusebi per giungere a Catania (dapprima in aeroporto e poi presso la Facoltà di Giurisprudenza) – deduce il vizio di eccesso di potere per insufficiente istruttoria, considerando il breve intervallo di tempo utilizzato per la procedura di valutazione comparativa, svolta nella sola giornata del 9 dicembre 2010, con un’attività complessiva di cinque ore e trenta minuti.
A tale riguardo, il Collegio ritiene che – in disparte la considerazione che la predetta tempistica appare compatibile con la valutazione di due soli candidati (che, peraltro, erano stati previamente invitati ad inviare a ciascun commissario copia delle pubblicazioni e del curriculum vitae) – in generale, i tempi impiegati per le operazioni di valutazione da parte della commissione non possano (salvo situazioni palesemente illogiche e quindi inspiegabili) essere sindacati in sede di legittimità, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alle predette operazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 614).
3. Nel terzo motivo di ricorso, parte ricorrente articola una serie di censure finalizzate ad evidenziare presunti errori e omissioni computi dalla commissione nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. In particolare, parte ricorrente contesta l’omessa valutazione, in proprio favore, di varie attività didattiche (in materia agroalimentare e ambientale), di un incarico di docenza svolto in collaborazione con il Ministero della Giustizia e della partecipazione a convegni nazionali e internazionali) e l’eccessiva valorizzazione della tesi di dottorato della controinteressata (intitolata “Tutela dei diritti umani” e, pertanto, estranea al S.S.D. in questione) a fronte del rilievo negativo dato alla mancata presentazione della tesi di dottorato da parte del ricorrente (il quale, peraltro, ritiene che la presentazione della tesi non fosse richiesta dal bando di concorso).
Preliminarmente, occorre precisare che poiché il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera del giudice, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l’apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Pertanto, le censure articolate nel terzo motivo di ricorso (sostanzialmente tendenti a sostituire il giudizio del ricorrente a quello della Commissione) sono infondate per la tranciante considerazione del carattere fortemente tecnico-discrezionale della valutazione della Commissione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350, secondo cui tale valutazione è censurabile esclusivamente, sul piano della legittimità, per vizi logici che devono emergere dalla documentazione prodotta in giudizio e che siano idonei a configurare il vizio di eccesso di potere, non potendo il Giudice entrare nel merito delle relative valutazioni).
Nel caso di specie, dalla dettagliata motivazione esternata dai singoli commissari e collegialmente dalla Commissione sul profilo di entrambi i candidati, non appaio emergere profili di illogicità tali da configurare vizi di eccesso di potere. Anzi, le considerazioni svolte dalla commissione sugli incarichi d’insegnamento di diritto agroalimentare e di legislazione alimentare, presso la facoltà di Agraria e di diritto dell’ambiente, presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (ritenuti “non pienamente congruenti” con il settore scientifico disciplinare IUS 17) e sulla docenze svolte presso il corso di formazione per la Polizia Penitenziaria e presso la scuola forense dell’ordine degli avvocati di Catania (ritenute “non di livello universitario”) appaiono logiche e prive di caratteri di irragionevolezza o arbitrarietà.
Analoghe considerazioni valgono per le censure concernenti la valutazione della produzione scientifica dei candidati, finalizzate a porre in discussione i giudizi con i quali la Commissione ha “misurato” la consistenza e la rilevanza scientifica delle pubblicazioni dei candidati, con giudizi che costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata alla commissione, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze, non possono essere sindacate dal giudice, salvi – come già detto – eventuale profili di macroscopica irragionevolezza del giudizio (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, 4 novembre 2011 n. 8466).
Nel caso di specie, come si evince dai verbali n. 4, n. 5 e dalla relazione conclusiva, la commissione ha proceduto alla formulazione dei giudizi individuali, collegiali e complessivi esternando, in ciascuna fase, le motivazioni del relativo giudizio (dal quale emerge la prevalenza della produzione scientifica della d.ssa Scalia) che così come formulate non appaiono ictu oculi coerenti rispetto alle tematiche oggetto delle rispettive produzioni scientifiche.
Solo per completezza va, inoltre, precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (pag. 13 del ricorso), la tesi di dottorato della controinteressata non è intitolata “Tutela dei diritti umani”, bensì “Diritti fondamentali, principio di legalità e obblighi di tutela penale tra sovranità statale e integrazione europea”; essa, pertanto, appare riconducibile al S.S.D. in questione.
Quanto, infine, alla censura concernente il rilievo operato dalla commissione circa il rilievo dato alla omessa presentazione della tesi di dottorato da parte del ricorrente (il quale ritiene che la predetta tesi non fosse richiesta dal bando), la stessa è smentita dall’art. 7 del bando, recante le modalità di svolgimento della valutazione comparativa, in base al quale “la valutazione comparativa dei candidati è effettuata sula base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato”. E’ evidente pertanto che, essendo la tesi di dottorato uno degli elementi valutabili previsti dalla lex specialis, la produzione o meno della stessa diveniva per ciò stesso un obiettivo elemento di giudizio (in positivo o in negativo).
4. Nel quarto motivo di ricorso, parte ricorrente – dopo aver dedotto l’illegittimità del D.M. 89/2009, nella parte in cui consente la valutazione anche dei testi accettati per la pubblicazione, ma non ancora pubblicati, rileva come il saggio dal titolo “L’espulsione dello straniero alla prova degli obblighi internazionali di protezione dei diritti fondamentali”, sia stato solamente “consegnato al direttore di una rivista” e non all’editore, per cui, in ogni caso, non poteva costituire oggetto di valutazione.
A tale riguardo, il Collegio precisa che alla Camera di consiglio del 10 aprile 2013, parte ricorrente ha espressamente rinunziato all’impugnativa del decreto ministeriale n. 89/2009 (che avrebbe implicato il difetto di competenza territoriale di questo T.A.R.); in secondo luogo, osserva, che – a prescindere da ogni considerazione sulle modalità di consegna e di accettazione del testo in questione – anche a voler considerare la predetta pubblicazione non valutabile, la circostanza non sembra tale, in thesi, da stravolgere (in relazione al complesso dei titoli e delle pubblicazioni presi in considerazione) l’esito finale del giudizio complessivo, con conseguente irrilevanza del predetto rilievo.
5. Nel quinto motivo di ricorso, il ricorrente contesta complessivamente l’operato della commissione che non avrebbe svolto alcuna “seria comparazione tra i candidati” e non gli avrebbe consentito l’illustrazione dei propri titoli, così come richiesto dal bando; inoltre, la commissione non avrebbe adeguatamente tenuto conto della superiorità numerica delle proprie pubblicazioni, sottovalutando anche le attività svolte dal ricorrente e avrebbe, invece, sopravvalutato i titoli di carriera posseduti dalla controinteressata, ritenendoli illogicamente prevalenti; infine, il ricorrente contesta il giudizio espresso dai commissari sulla monografia della controinteressata dal titolo“Profili penalistici e obblighi di tutela nella giurisprudenza della camera dei diritti dell’uomo per la Bosnia e l’Erzegovina”, evidenziandone aspetti di contraddittorietà. In pratica, parte ricorrente ripropone le medesime censure già articolate nel terzo motivo di ricorso facendo, ancora una volta, leva su aspetti, insindacabili, concernenti il merito del giudizio espresso dalla commissione. In relazione a ciò, il Collegio ritiene, che, in assenza di specifici rilevi concernenti l’applicazione dei criteri prefissati per la valutazione comparativa, le doglianze espresse al riguardo debbano essere ritenute infondate, tenuto anche conto che, in ogni caso, l’operato della Commissione non può essere ricostruito in termini di semplice rilevazione quantitativa dell’attività complessivamente svolta da candidati, poiché assume un rilievo determinante l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto ai componenti investiti del compito di formulare il giudizio.
Va, infine, evidenziato che la circostanza dedotta dal ricorrente in base alla quale la commissione non gli avrebbe consentito l’illustrazione dei titoli è smentita dal contenuto del verbale n. 3, laddove si specifica espressamente che: “La seduta è pubblica. I candidati vengono invitati, in ordine alfabetico, a illustrare e discutere i propri titoli…..”.
6. Il sesto motivo di ricorso è imperniato sulla mancata utilizzazione del cd indice di“impact factor”, volto a stabilire il grado di diffusione e di apprezzamento delle pubblicazioni presso la comunità scientifica. La censura è infondata.
Il D.M. 28 luglio 2009 n. 89, recante “parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore universitario“, prevede espressamente che le commissioni esaminatrici devono effettuare “analiticamente” la valutazione dei titoli dei candidati e indica gli elementi da considerare (art. 2, comma 1, numeri da I) ad IV), specificando che “nell’ambito dei settori scientifico – disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; «impact factor» medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”. E’ evidente, quindi che la norma indica un criterio suppletivo e non esclusivo o rigidamente vincolante; tenuto anche conto che la giurisprudenza si è più volte pronunciata in ordine all’utilizzabilità dei cd. indici internazionali (quali l’impact factor o l’indice bibliografico), giungendo alla conclusione che tali parametri possono costituire uno o più fra i tanti elementi di valutazione che la Commissione prende in considerazione per esprimere il suo giudizio nei confronti dei candidati, escludendosi, tuttavia, qualsiasi relazione diretta tra la quantificazione dei predetti indici e la valutazione discrezionale della commissione, che deve tenere conto, non solo della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, ma anche della loro originalità ed innovatività (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2010 n. 3561; 7 aprile 2010, n. 1970 e 28 gennaio 2009 n. 487), nonché della loro congruità con il settore scientifico disciplinare di cui si tratta (Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2009 n. 487 cit.; T.A.R. Catania, Sez. III, 27 febbraio 2013, n. 572 e 10 febbraio 2011, n. 292).
Ne deriva che per gli indici determinati dal numero totale delle citazioni e medio per pubblicazione, dall’impact factor totale e medio per pubblicazione, dall’indice Hirsch o simili, non vi è alcun obbligo di un loro utilizzo esclusivo o vincolante per le commissioni, le quali possono discrezionalmente prevedere di avvalersene in maniera eventuale e/o subordinata ai criteri principali espressi dal comma 2 dell’art 2 del D.M. 89/2009 (cfr. TAR Sicilia – Catania, III., 21 marzo 2012, n. 723 ).
7. Infine, alcuna rilevanza può essere attribuita alla doglianza formulata nel settimo motivo di ricorso – ove il ricorrente contesta che la commissione abbia arbitrariamente fissato l’audizione dei candidati al 9 dicembre 2010 (lo stesso giorno nel quale era stata già fissata la convocazione presso l’Università di Padova, in relazione ad un’identica procedura comparativa per lo stesso posto messo a concorso) impedendogli, di fatto, l’opportunità di partecipare alla selezione presso la predetta Università – attesa l’estrema genericità della censura e la mancanza di qualsiasi specifico profilo d’illegittimità dedotto. E, comunque, non risulta in atti che l’interessato abbia per tempo rappresentato tale circostanza alla commissione al fine di eventualmente differire detta audizione; sicché l’ipotizzato illegittimo ed illecito intento perseguito dalla commissione è, allo stato, null’altro che una mera supposizione priva di rilevanza giuridica.
8. Conclusivamente, dalle considerazioni sopra esposte consegue l’infondatezza del ricorso che, dunque, va rigettato. Tuttavia, in considerazione della particolare natura della controversia e della rilevanza dei contrapposti interessi in gioco, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)