Ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie sulle procedure concorsuali, mentre l’inefficacia o l’invalidità del contratto di lavoro stipulato rientra nella cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, che sancisce la devoluzione al medesimo delle controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ancorchè rivelino atti amministrativi presupposti.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 16 giugno 2014, n. 1050
Procedura di reclutamento Ricercatore-Riparto di giurisdizione
N. 01050/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avvocato Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio n. 175;
contro
Università degli Studi di Firenze, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n. 183;
[#OMISSIS#] Cantarelli, [#OMISSIS#] Catarsi, [#OMISSIS#] Cecconi, [#OMISSIS#] Lambardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pireddu;
per l’annullamento
– del decreto rettoriale del 30.7.2013, n. 781, dell’Universita’ degli Studi di Firenze, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, bandita con D.R. n. 1205 del 12.12.2012, prot. n. 126172, e di dichiarazione della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitrice della valutazione comparativa al posto messo in concorso;
– degli atti della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione relativi alla predetta selezione per n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ed in particolare dei seguenti atti e verbali:
– verbale di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche n. 2.4 del 7.5.2013, allegato al verbale n. 2 (valutazione titoli, curriculum e produzione scientifica) nella parte in cui viene espresso giudizio collegiale nei confronti del dott. [#OMISSIS#] e della dott.ssa [#OMISSIS#], nonché l’elenco dei candidati ammessi alla discussione orale del 7.5.2013 nella parte in cui non è stato ammesso il dott. [#OMISSIS#];
– verbale della discussione dei titoli e delle pubblicazioni n. 3 del 17.6.2013;
– verbale di individuazione del candidato idoneo n. 4 del 17.6.2013;
– relazione riassuntiva n. 5 del 17.6.2013;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l’eventuale atto di nomina della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.
e per l’annullamento (chiesto con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 19.12.2013):
– del contratto n. 23/2013 Rep. tra l’Universita’ degli Studi di Firenze e la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] datato 9.10.2013;
– di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l’atto relativo alla seduta del Consiglio di Dipartimento del 18.9.2013, con cui è stata approvata la proposta di chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di cui alla selezione citata, nonché della delibera con cui il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 2.10.2013, ha approvato la suddetta proposta di chiamata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 maggio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università degli Studi di Firenze, con decreto del Rettore n. 1205 del 12.12.2012, ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso la Facoltà di Architettura (settore disciplinare “Composizione Architettonica e urbana”, definito dal D.M. 4.10.2000).
Il bando prevedeva la presentazione di un numero massimo di 12 pubblicazioni.
Il ricorrente ha partecipato alla selezione presentando, in data 12.1.2013, il curriculum e l’elenco delle 12 pubblicazioni, unitamente al plico delle pubblicazioni medesime.
La Commissione giudicatrice, riunitasi in sessione telematica il giorno 26.3.2013, ha stabilito i titoli da valutare e i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, ha deciso di ammettere alla fase orale un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 9 ed ha dato contezza dell’elenco dei 45 candidati ammessi alla fase comparativa preliminare, tra i quali il ricorrente (documento n. 6 depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente).
Nella predetta seduta la Commissione ha altresì stabilito i seguenti criteri di suddivisione del punteggio totale quantificato in 100 punti: massimo 40/100 per i titoli (di cui massimo 10 punti per dottorato di ricerca e massimo 5 punti per ciascuna delle altre voci specificanti i titoli stessi; massimo 60/100 punti per le pubblicazioni (sino a 5 punti per ogni pubblicazione).
La valutazione comparativa preliminare si è svolta nelle sedute del 9 e 19 aprile e del 6 e 7 maggio 2013, ed ha riguardato soltanto i candidati che hanno inviato le proprie pubblicazioni (ovvero 34 concorrenti).
Il ricorrente non è stato ammesso alla discussione orale fissata per il giorno 17 giugno 2013, come da elenco sottoscritto in data 7 maggio 2013 dal Presidente della Commissione, nel quale figurano i candidati [#OMISSIS#], Pireddu, Lambardi, Cantarelli, [#OMISSIS#], Catarsi e Cecconi (documento n. 7 depositato in giudizio dall’Amministrazione).
Ad esito della discussione orale (che ha coinvolto i 7 candidati ritenuti più meritevoli) e per effetto del decreto del Rettore n. 781 del 30.7.2013, la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (avendo ottenuto il maggior punteggio, pari a 70) è stata dichiarata idonea al posto di ricercatrice (documenti n. 10 e 11 depositati in giudizio dall’Università).
Avverso il suddetto decreto e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:
1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, del D.M. n. 243/2011, dell’art. 7 del D.R. n. 327 del 5.4.2012, dell’art. 6 del decreto rettoriale n. 1205 del 12.12.2012 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
Secondo il ricorrente, la Commissione esaminatrice si è limitata a giudizi sintetici e generici, inidonei ad indicare l’iter logico posto a sostegno della determinazione assunta, benché il D.M. n. 243/2011 imponga una valutazione analitica basata sugli indicatori qualitativi e quantitativi dell’attività dei candidati, e benché la Commissione, nei verbali n. 2.1., 2.2, 2.3 e 2.4 avesse annunciato il carattere analitico il giudizio avente ad oggetto titoli, curriculum e produzione scientifica (documento n. 2 e 3).
In particolare, dal raffronto tra i titoli del ricorrente e quelli della controinteressata, risulterebbero i seguenti profili di illegittimità:
I) quanto alla tesi di dottorato, la Commissione esaminatrice ha ignorato che il ricorrente, come la controinteressata per [#OMISSIS#], è specialista sull’opera di [#OMISSIS#], e non ha espresso valutazioni circa la qualità e la quantità dell’attività di ricerca del ricorrente stesso;
II) quanto alla pregressa attività didattica, il ricorrente ha maturato in Italia 28 crediti formativi universitari, a fronte dei soli 6 maturati dalla dottoressa [#OMISSIS#], con la conseguenza che appare incomprensibile l’iter logico che ha portato i commissari a preferire quest’ultima nel giudizio comparativo, in violazione del D.M. n. 243/2011, che impone di considerare la significatività di ciascun titolo sotto il profilo della qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal candidato;
III) quanto all’attività di ricerca, la Commissione ha ignorato le 4 edizioni di workshop di progettazione internazionale indicate nel curriculum del deducente; il contestato giudizio comparativo appare carente di motivazione in riferimento all’attività di formazione o ricerca presso istituti qualificati, alla partecipazione ad un corso di perfezionamento, ad una borsa di studio e ad un master universitario; al contrario, in relazione alle “4 edizioni di identità dell’architettura italiana”, su cui si è soffermata la Commissione nella valutazione del curriculum della dottoressa [#OMISSIS#], quest’ultima si è in realtà occupata della mera redazione del catalogo;
IV) quanto all’attività progettuale del ricorrente, la Commissione l’ha ritenuta “non particolarmente rilevante”, e tuttavia egli si è spesso confrontato con temi architettonici di respiro urbano (una casa funeraria, ristrutturazioni di abitazioni nel centro storico, studi su edifici a destinazione pubblica improntati all’utilizzo di sistemi sostenibili), mentre la controinteressata vanta un solo incarico di progettazione (l’Ufficio Catalogo del nuovo centro di documentazione informatica nell’ambito del progetto Grandi Uffizi); la Commissione ha ignorato altresì che l’esponente si è classificato secondo al concorso internazionale di progettazione, ha svolto attività progettuale come ricerca applicata a livello didattico ed è stato correlatore di tesi di laurea inerenti il settore progettuale compositivo; al contrario, la “sensibilità rappresentativa in una raffinata grafica manuale”, che la Commissione ha riscontrato nella dottoressa [#OMISSIS#], non ha alcuna attinenza con l’attività progettuale come ricerca applicata;
V) quanto all’attività di relatore in congressi, la Commissione non ha valutato la partecipazione a congressi della parte istante ed ha invece valorizzato la presentazione della tesi di dottorato, da parte della controinteressata, presso la Fondazione Giovanni [#OMISSIS#] al Museo di Pontedera;
VI) quanto ai premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, manca la motivazione circa la valutazione come titolo del secondo posto ottenuto nel 2001 al quarto concorso nazionale per premi a tesi di laurea, mentre la controinteressata, pur non vantando alcun premio, ha ottenuto al riguardo 3 punti;
VII) quanto alla produzione scientifica, la Commissione non fa alcun cenno alle pubblicazioni, saggi, articoli e tesi del deducente (il quale è autore di 12 pubblicazioni, di cui 6 a diffusione internazionale, ed alcune delle quali sono state oggetto di recensioni a livello nazionale e internazionale), ed evidenzia la rilevanza scientifica di gran parte delle pubblicazioni della controinteressata; al riguardo l’esponente lamenta che la Commissione ha omesso di valutare la consistenza complessiva della sua produzione scientifica, nonché l’intensità e la continuità temporale della stessa, in contrasto con l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 243/2011; la dottoressa [#OMISSIS#] non si è limitata ad un elenco delle 12 pubblicazioni utili ai fini della selezione, come prescritto dal bando, ma ne ha indicate 17, oltre ad un elenco di citazioni non qualificabili come pubblicazioni.
Il ricorrente rivendica pertanto un punteggio superiore a quello attribuito alla vincitrice della selezione (documenti n. 24 e 25 depositati in giudizio).
In data 18.9.2013 il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta di chiamata a ricercatore (nel settore “Progettazione architettonica) della dottoressa [#OMISSIS#], proposta approvata anche dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 2.10.2013 (documenti n. 33 e 34 prodotti dal deducente).
In pendenza del gravame, l’Università degli Studi di Firenze e la dottoressa [#OMISSIS#], in data 9.10.2013, ad esito della procedura selettiva e dei suddetti provvedimenti hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato, avente inizio il 16.10.2013 e destinato a cessare il 15.10.2016 (documento n. 32 depositato in giudizio dall’interessato).
Avverso il suddetto contratto e gli atti connessi il ricorrente è insorto con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 19.12.2013, deducendo:
2) Illegittimità derivata.
3) Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza.
Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi di Firenze e la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
All’udienza del 2 maggio 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in [#OMISSIS#].
La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, essendo stato il medesimo notificato oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito internet dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
L’eccezione è infondata.
Il bando relativo alla procedura selettiva in questione prevede, all’art. 6, che la data e l’orario della discussione sarebbero stati comunicati ai concorrenti tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima, e che la data stessa sarebbe stata resa nota sul sito internet dell’Ateneo. Ed in effetti, stando al documento n. 12 depositato in giudizio dall’Amministrazione, la prevista pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi risulta avvenuta in data 14.5.2013.
Ciò premesso, occorre considerare che l’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 prevede che il termine di notifica del ricorso decorra dalla scadenza del termine di pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Orbene, la norma di riferimento in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è costituita dall’art. 24 della legge n. 240/2010, che non prevede la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla successiva fase della discussione pubblica.
Non rileva al riguardo l’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, il quale statuisce che gli obblighi di pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico della competente Amministrazione. Invero la suddetta disposizione è riferita ad atti sottoposti al regime di pubblicità legale sulla base di specifiche norme, limitandosi a modificare le modalità in cui la pubblicità deve avvenire, al dichiarato scopo di eliminare i costi relativi all’uso di documentazione cartacea, e non ha quindi effetti innovativi sui singoli regimi previsti ai fini della presunzione di conoscenza degli atti amministrativi (TAR Lazio, Roma, III, 9.2.2012, n. 1295).
Né un riferimento giuridico è rinvenibile nel regolamento emanato dall’Università resistente ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge n. 240/2010: il decreto del Rettore n. 25637 del 5.4.2012 (documento n. 17 depositato in giudizio dal ricorrente) non prescrive alcuna forma di pubblicità circa l’esito della valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati.
Pertanto, mancando una norma legislativa che contempli un regime di conoscibilità legale dell’elenco degli ammessi alla seconda fase della selezione de qua, la richiamata pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo non è di per sé idonea a far decorrere il termine di proposizione del ricorso ex art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.
Né risulta effettuata al riguardo alcuna comunicazione individuale nei confronti dell’interessato.
E’ stata ulteriormente eccepita l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e di legittimazione, sull’assunto che il ricorrente, quale candidato escluso, non sarebbe legittimato a sindacare l’ulteriore fase della procedura selettiva e, comunque, non ha contestato la valutazione riguardante i sei concorrenti ammessi alla discussione pubblica, diversi dalla vincitrice.
L’eccezione non è condivisibile.
L’impugnativa in esame è preordinata ad ottenere una nuova valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni del ricorrente e della controinteressata, emendata dai vizi indicati con le censure dedotte.
Nella prospettazione del ricorrente, argomentata nelle varie doglianze sollevate, un corretto espletamento del giudizio comparativo avrebbe portato alla sua ammissione alla fase della discussione pubblica e gli avrebbe fatto conseguire un punteggio superiore a quello della prima classificata.
Peraltro, una rivisitazione dei titoli e del curriculum nei sensi auspicati nel ricorso avrebbe comunque potuto comportare l’ammissione del deducente alla prova orale in aggiunta agli altri sette candidati, visto che la Commissione aveva prestabilito il numero massimo di 9 candidati da ammettere alla seconda fase della procedura selettiva.
Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.
Con la prima parte dell’unico, articolato, motivo di ricorso l’istante lamenta il difetto di motivazione e la mancanza di una valutazione analitica, rispettosa dei prestabiliti indicatori qualitativi e quantitativi dell’attività dei candidati, in quanto l’Amministrazione ha condotto la valutazione comparativa sulla base di giudizi sintetici che non lasciano emergere quale peso, per ciascun candidato, la Commissione abbia attribuito agli indicatori elencati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243/2011.
La censura è fondata, nei sensi appresso specificati.
L’art. 24, comma 2, della legge n. 240/2010 (richiamato nel bando della selezione de qua) prevede che la valutazione preliminare dei candidati sia condotta sulla base di un “motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato”; in tal senso si pongono anche l’art. 7 del decreto rettorale n. 327 del 5.4.2012 e l’art. 6 del bando riguardante la procedura concorsuale; coerentemente l’art. 2 del D.M. 25.5.2011 n. 243 elenca i titoli sottoposti a valutazione e impone di considerare specificamente, ai fini della valutazione, la significatività che ciascun titolo assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato, mentre l’art. 3 dello stesso D.M. detta puntualmente i criteri che presiedono alla valutazione comparativa delle pubblicazioni. Anche quest’ultime norme sono recepite nel bando.
La normativa di riferimento è quindi univocamente finalizzata ad assicurare una analisi puntuale, da parte della Commissione esaminatrice, di ciascun titolo, curriculum e pubblicazione, analisi di cui deve essere data motivata contezza in sede di compimento delle operazioni valutative, in modo che sia chiaro il peso attribuito a ciascun titolo e le ragioni che inducono a preferire un candidato all’altro.
Orbene, nel caso di specie la Commissione non ha lasciato trasparire quale peso abbia attribuito agli indicatori di cui all’art. 3 del D.M. n. 243/2011, né ha esaurientemente argomentato il giudizio riferito a ciascun titolo di ciascun concorrente.
E’ quindi mancata, per lo meno in relazione ad alcuni titoli, la considerazione specifica del peso assunto da ogni parametro valutativo ed è stata lasciata in ombra (o comunque non è stata motivata) la valutazione di alcuni dei titoli del ricorrente, fondamentali ai fini di un giudizio comparativo rispondente ai precetti dettati dalla sopra richiamata normativa (TAR Toscana, I, 11.4.2013, n. 564).
Tuttavia, la motivata analisi non è stata del tutto assente, essendo stata espressa per alcuni aspetti riguardanti il curriculum del ricorrente e della controinteressata, fermo restando che è stata invece pretermessa qualsiasi motivazione su altri aspetti.
Al riguardo è necessario operare un distinguo facendo riferimento alle singole specifiche questioni dedotte nell’impugnativa.
Nella parte del motivo di ricorso avente ad oggetto il titolo di dottore di ricerca l’esponente deduce la mancata motivazione in ordine alla valutazione della sua tesi di dottorato in Progettazione architettonica ed urbana.
La doglianza non può essere accolta.
La Commissione da un lato ha preso in considerazione il titolo di Dottore di ricerca posseduto dal ricorrente, dall’altro ha espresso una valutazione positiva sulla tesi di dottorato della controinteressata, evidenziando che la stessa si fonda su materiali inediti, è stata pubblicata e presentata dalla Fondazione [#OMISSIS#] al museo di Pontedera.
In altri termini, la Commissione ha ravvisato nella tesi della dottoressa [#OMISSIS#] elementi degni di particolare considerazione.
Invero dal curriculum di quest’ultima (documento n. 19 depositato in giudizio dall’Ateneo resistente) risulta che la tesi di dottorato si è basata in gran parte su materiale inedito, è stata pubblicata con il patrocinio del Comune di Pontedera e della Fondazione [#OMISSIS#] di Fiesole, è stata presentata al Museo Piaggio di Pontedera ed ha beneficiato di numerose recensioni.
Al contrario, il ricorrente si è limitato ad indicare nel curriculum (documento n. 9) il titolo e la data di conseguimento della propria tesi di dottorato.
Con il secondo specifico rilievo in cui è articolato l’unico motivo di gravame, l’esponente, nel contestare il giudizio espresso sulla pregressa attività didattica, lamenta il difetto di motivazione e la mancata valutazione positiva dei crediti formativi universitari e dell’esperienza didattica maturata.
L’assunto non ha pregio.
La Commissione ha espresso apprezzamento per l’attività didattica svolta dal deducente (qualificata come “ben sviluppata…anche tramite l’organizzazione e partecipazione a workshop internazionali e ampiamente documentata nelle pubblicazioni”).
Tuttavia, tale valutazione positiva non può di per sé determinare l’ammissione alla successiva fase concorsuale della discussione pubblica, rilevando anche gli altri titoli del ricorrente, comparati con quelli degli altri concorrenti.
Peraltro, anche la controinteressata vanta una significativa esperienza didattica (si vedano le pagine da 2 a 4 del relativo curriculum), come correttamente rilevato dalla Commissione.
Con il terzo rilievo l’istante, nel contestare la valutazione riferita alla pregressa attività di ricerca, deduce la carenza di motivazione, essendo stato omesso di prendere in considerazione sia l’attività da lui svolta come organizzatore, direttore e coordinatore di gruppi di ricerca, sia il fatto che si è trattato di ideazione e creazione ex novo di un gruppo di ricerca.
La doglianza non è condivisibile.
La Commissione giudicatrice ha considerato l’attività di ricerca del deducente, evidenziandone la natura strutturata ed eterogenea; al tempo stesso, quanto alla controinteressata, ha valorizzato “le linee programmatiche e di ricerca sui temi peculiari del ssd” e la sua partecipazione a rilevanti iniziative culturali, tra le quali 4 edizioni di identità dell’architettura italiana.
Nell’ambito del terzo rilievo, per quanto concerne l’attività di formazione, il ricorrente deduce la mancata valutazione di titoli dallo stesso posseduti (corso di perfezionamento, borsa di studio, master universitario di 2° livello) e osserva che le 4 edizioni di identità dell’architettura italiana, valutate positivamente nei confronti della controinteressata, sono in realtà convegni per i quali quest’ultima si è limitata alla redazione del catalogo.
L’assunto non è condivisibile.
La rilevata partecipazione alle 4 edizioni di identità dell’architettura italiana costituisce solo una delle numerose partecipazioni ad attività di formazione da parte della controinteressata (si veda l’ampio elenco contenuto al riguardo nel curriculum).
La Commissione, d’altro canto, ha qualificato sinteticamente come “strutturata ancorchè eterogenea” l’intera esperienza nella ricerca o nella formazione del ricorrente.
In tal modo, sia pure in modo estremamente succinto, si è data contezza dell’analisi del curriculum dell’interessato sul punto.
Analoga considerazione vale in ordine alla parte finale del terzo rilievo, con cui l’esponente lamenta il mancato riferimento alla ricerca da lui svolta sull’opera di [#OMISSIS#] e sull’architettura della città di Tirana.
Con il quarto rilievo il ricorrente, soffermandosi sui giudizi espressi in relazione al parametro “attività progettuale”, contesta la valutazione espressa nei suoi confronti dalla Commissione e deduce che la controinteressata ha svolto un unico incarico di progettazione (l’Ufficio Catalogo del nuovo centro di documentazione informatica nei “Grandi Uffizi”); aggiunge che la Commissione ha omesso di considerare il secondo posto da lui conseguito al concorso internazionale di progettazione e le 4 edizioni di workshop, oltre ad altre esperienze.
Il rilievo è infondato.
La Commissione ha ritenuto l’attività progettuale del deducente meno sviluppata dell’attività di ricerca e concentrata su occasioni professionali non particolarmente rilevanti e prive di continuità tematica con l’attività di ricerca.
Invero il ricorrente menziona nel proprio curriculum (pagina 10) la progettazione preliminare di riqualificazione e recupero di scuola materna, il progetto di ristrutturazione e realizzazione di una civile abitazione nel centro storico di Vicopisano ed il progetto di una casa funeraria, oltre al secondo posto nel concorso internazionale di progettazione del centro culturale con annessa biblioteca di Olivadi.
La controinteressata vanta invece la progettazione per il nuovo centro di documentazione informatica nell’ambito del progetto “Grandi Uffizi” e la partecipazione a numerosi concorsi nazionali e internazionali di progettazione. Trattasi per lo più di progetti riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico di rilevante impatto (pagine 6, 7 e 8 del curriculum).
Privo di pregio è il richiamo, espresso nella censura in esame, alle 4 edizioni di workshop internazionali, rilevanti quali attività didattica.
Appare pertanto privo di illogicità il giudizio comparativo espresso dalla Commissione riguardo al parametro de quo.
Con il quinto e sesto rilievo l’esponente deduce che risulta oscuro il percorso logico che ha indotto i commissari a ritenere irrilevanti i titoli da lui posseduti quale relatore in congressi nazionali e internazionali per attività di ricerca ed il secondo posto ottenuto nel 2001 al 4° concorso nazionale per premi a tesi di laurea, avente ad oggetto la riqualificazione dell’architettura fortificata italiana; aggiunge che alla controinteressata sono stati assegnati 3 punti per i premi riportati, mentre invece essa non vanta alcun pregresso riconoscimento per la ricerca svolta.
Le censure sono fondate.
La Commissione non ha fornito alcuna motivazione in ordine al giudizio sulla qualifica di relatore in convegni, benché il ricorrente l’abbia evidenziata alla pagina 5 del proprio curriculum (documento n. 9 depositato in giudizio) e benché l’art. 2 del D.M. n. 243/2011 imponga di considerarla specificamente quanto alla significatività assunta in ordine all’attività di ricerca svolta, coerentemente all’art. 24, comma 2, della legge n. 240/2010 nella parte in cui prescrive il “motivato giudizio analitico” su tutti i titoli e sul curriculum posseduti.
Parimenti, la contestata valutazione comparativa non dà un’esauriente contezza del giudizio espresso in relazione alla esperienza di relatore in congressi vantata dalla dottoressa [#OMISSIS#].
La Commissione, nell’esame preliminare condotto nei confronti di quest’ultima, omette qualsiasi riferimento ai premi e riconoscimenti per attività di ricerca, e tuttavia, incomprensibilmente e senza motivazione alcuna, ad esito della discussione dei titoli risultano attribuiti 3 punti per tale titolo.
D’altro canto, in sede di valutazione preliminare la Commissione non ha considerato i premi indicati, nel proprio curriculum, dal ricorrente, né ha effettuato al riguardo una qualche comparazione con la controinteressata.
Con il settimo rilievo l’istante lamenta la mancata motivazione con riferimento alla sua produzione scientifica.
La doglianza è condivisibile.
A fronte del nutrito numero di pubblicazioni di cui risulta autore il ricorrente (come attestato nel curriculum), la Commissione giudicatrice non ha svolto alcuna valutazione analitica ex art. 24, comma 2 lett. c, della legge n. 240/2010, né ha dato contezza dell’applicazione dei dettagliati criteri di giudizio previsti dall’art. 3, comma 2, del D.M. n. 243/2011, riguardanti la valutazione preliminare delle pubblicazioni.
Pertanto, poiché l’accoglimento delle suddette doglianze ed il conseguente riesame da parte della Commissione potrebbero astrattamente comportare l’attribuzione, nei confronti del ricorrente, di un punteggio maggiore di quello ottenuto dalla controinteressata (documenti n. 24 e 25 allegati all’impugnativa), il ricorso deve essere accolto.
I motivi aggiunti, nella parte riguardante le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione, devono essere accolti, stante la fondatezza della censura incentrata sull’illegittimità derivata.
In relazione alla parte avente ad oggetto il contratto di lavoro stipulato tra Università e controinteressata, valgono invece le seguenti considerazioni.
Il momento che segna la fine della fase provvedimentale è costituito dall’approvazione degli atti concorsuali e dalla delibera di chiamata alla copertura del posto, dopo le quali si apre la fase esecutiva, di natura privatistica.
In virtù dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie sulle procedure concorsuali, mentre l’inefficacia o l’invalidità del contratto di lavoro stipulato rientra nella cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 comma 1, che sancisce la devoluzione al medesimo delle controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, ancorchè rilevino atti amministrativi presupposti.
In mancanza di una disposizione normativa che concentri nel giudice amministrativo la tutela, come avviene ad esempio nel caso degli appalti pubblici per effetto dell’art. 122 c.p.a., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti successivi all’approvazione della graduatoria di concorso, comprese quelle incentrate su profili di invalidità derivata dalla presupposta fase provvedimentale.
Il legislatore non ha infatti sancito, quale effetto del nesso di presupposizione tra contratto di lavoro e graduatoria o presupposti atti concorsuali, nessuna “vis attractiva” verso la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, V, 26.3.2007, n. 2822).
Pertanto, la giurisdizione del TAR si radica soltanto in relazione ad impugnative di atti che siano espressione di attività autoritativa, inseriti all’interno della fase che precede l’assunzione in servizio (ex multis: Cons. Stato, V, 2.8.2013, n. 4059; TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 8.1.2013, n. 1).
Ne discende che la parte dei motivi aggiunti riguardante la domanda di annullamento del contratto di lavoro stipulato tra l’Amministrazione e la controinteressata è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, cui la causa deve essere rinviata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, ai fini del riesame, mentre i motivi aggiunti devono essere in parte accolti e in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dispone quanto appresso:
-accoglie il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione;
-in parte accoglie i motivi aggiunti e in parte dichiara, rispetto ad essi, il difetto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente