E’ fondata la richiesta della parte ricorrente tesa ad ottenere all’accesso ai dati pubblici di cui essa ha richiesto l’ostensione in ragione della vigente legislazione in tema di trasparenza ed accesso civico, senza che rilevi al riguardo, in relazione alla sua posizione, la titolarità di un interesse qualificato all’ostensione.
Il d.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33, infatti – nell’intento di assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa e, dunque, di realizzare un modello di amministrazione aperta al servizio del cittadino – prescrive la pubblicazione obbligatoria dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni nei siti istituzionali delle medesime, con conseguente e corrispondente “diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 8 gennaio 2018, n. 34
Studente Universitario-Accesso civico-Istanza volta a conoscere numero iscritti corso Medicina-Accoglimento ricorso
N. 00034/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Marrapodi, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pulvirenti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ateneo in Catania, piazza Università, n. 2;
per l’annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso civico agli atti formulata dalla ricorrente il 25 marzo 2017 a mezzo raccomandata a/r, ricevuta dall’Università degli Studi di Catania, Segreteria Studenti di Medicina il 31 marzo 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente con nota del 25 marzo 2017 avanzava all’Università degli Studi di Catania istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, volta a conoscere il “numero degli studenti iscritti dal primo al sesto anno al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale”.
L’istanza rimaneva priva di riscontro.
La ricorrente insorge, dunque, proponendo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, sostenendo l’illegittimità del silenzio inadempimento opposto dall’amministrazione sotto il profilo della violazione della normativa in materia di accesso civico nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento che tale normativa mira a realizzare.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
Con successiva memoria, la ricorrente – nel rappresentare come l’ateneo con nota del 15 giugno 2017 le aveva comunicato come le informazioni richieste sarebbero direttamente desumibili e liberamente accessibili per tutti i cittadini sul sito www.anagrafe.miur.it – evidenziava l’impossibilità di poter rinvenire su tale sito i dati di interesse, attesa l’incompletezza della relativa banca dati (contenente informazioni solo fino all’anno accademico 2012 – 2013), depositando al riguardo la stampa dell’esito delle relative ricerche.
L’amministrazione universitaria nulla eccepiva a tal proposito.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2017 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, atteso il diritto dell’odierna ricorrente all’accesso ai dati pubblici di cui essa ha richiesto l’ostensione in ragione della vigente legislazione in tema di trasparenza ed accesso civico, senza che rilevi al riguardo, in relazione alla sua posizione, la titolarità di un interesse qualificato all’ostensione.
Il d.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33, infatti – nell’intento di assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa e, dunque, di realizzare un modello di amministrazione aperta al servizio del cittadino – prescrive la pubblicazione obbligatoria dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni nei siti istituzionali delle medesime, con conseguente e corrispondente “diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.
Orbene, nel caso di specie, osserva il Collegio come – a fronte della comunicazione del 15 giugno 2017 (successiva all’instaurazione del presente giudizio) con cui l’Ateneo ha segnalato la pretesa accessibilità ai dati di interesse sul sito del M.I.U.R. – dagli atti di causa risulti sufficientemente documentata l’indisponibilità degli stessi, attesa la produzione in giudizio di copia degli esiti negativi delle ricerche eseguite su tale sito da ultimo il 31 ottobre 2017 (in tal senso il deposito documentale eseguito da parte ricorrente il 18 novembre), ed il non aver, invece, il legale dell’università nulla eccepito in merito, nemmeno in sede di udienza camerale.
Il Collegio ritiene, dunque, che esistano i presupposti per accogliere il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordinare all’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di rendere disponibili i dati indicati nell’istanza del 25 marzo 2017 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, anche comunicando a parte ricorrente le modalità per reperire gli stessi sul sito istituzionale.
Sussistono giusti motivi, attesa la disponibilità all’ostensione già manifestata dall’Università, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Università degli Studi di Catania di rendere disponibili i dati indicati nell’istanza del 25 marzo 2017, nel termine e con le modalità sopra indicati
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 08/01/2018