TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 gennaio 2018, n. 63

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Scheda anagrafica-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta difetto di interesse-

Data Documento: 2018-01-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse,  con consolidamento della posizione acquisita ai sensi dell’art.4 comma 2 bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. n.115, in quanto per effetto della pronunzia cautelare ha ottenuto l’immatricolazione, sostenendo anche alcuni anni del secondo anno.

Contenuto sentenza

N. 00063/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11877/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11877 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Raffaelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Malossini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Malossini in Roma, via Varrone, 9; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Università di Padova, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura Generale Dello Stato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio- Segreteria in Roma, via Flaminia 189; 
Consorzio Interuniversitario Per il Calcolo Automatico – Cineca non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Kallothu Sneha Suresh non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento con il quale è stato disposto nei confronti di parte ricorrente l’annullamento della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016, con conseguente esclusione dalla relativa graduatoria, a causa della mancata sottoscrizione della scheda anagrafica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, ritiene il Collegio che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 c.p.a., sia in considerazione dei numerosi precedenti di merito dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi con riferimento alla tematica della mancata sottoscrizione della scheda anagrafica per l’anno di studi di cui trattasi (ex multis: Tar Lazio, III bis, n.5349/2017) sia in considerazione dell’espressa dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte ricorrente. Nel rispetto del principio di sinteticità di cui all’art.3 c.p.a., inoltre, si ritiene di prescindere dalla descrizione dell’andamento del processo, per cui si rimanda agli atti di parte. 
In punto di fatto, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo in epigrafe indicato e di essere stata esclusa per mancata sottoscrizione della scheda anagrafica. 
Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale “solo per quanto di interesse”, con riconoscimento del diritto ad essere ammessa alla frequenza del corso di laurea cui aspira. In via gradata, ha chiesto il risarcimento del danno in forma generica, derivante dalla perdita di chance per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico, oltre i costi sostenuti per la partecipazione alla prova.
Tanto premesso, in via preliminare, va evidenziato che in data 10.11.2017 parte ricorrente ha deposito in giudizio in vista dell’odierna udienza articolata memoria nella quale ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito, con consolidamento della posizione acquisita ai sensi dell’art.4 comma 2 bis del dl n.115/2005, in quanto per effetto della pronunzia cautelare ha ottenuto l’immatricolazione, sostenendo anche alcuni anni del secondo anno.
Tanto premesso, si rileva che la disponibilità dell’interesse alla decisione nel merito è di esclusiva pertinenza della parte ricorrente e che il Giudice non può esimersi dal rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui agli art.112 c.p.c. e 34 c.p.a., sicchè a fronte di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse con consolidamento della posizione acquisita. 
In virtù dell’esito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione della ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 05/01/2018