Nei concorsi per docente universitario e ricercatore i giudizi sono sempre espressi con riferimento all’esame delle pubblicazioni nel loro complesso, senza che la menzione solo di qualche titolo significhi che la mancata menzione di altri titoli comporti che questi ultimi non siano stati presi in considerazione dai commissari. **Procedura concorsuale posto ricercatore-Valutazione e attribuzione punteggio autonomo tesi di dottorato e monografia-Presupposti** Laddove tra la tesi di dottorato e la monografia non sussistano differenze sostanziali, tali da consentire e giustificare una valutazione in via autonoma delle stesse, non possono essere attribuiti due punteggi differenti, nell’ambito di una procedura concorsuale per il conferimento di un posto da ricercatore.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 20
Procedura concorsuale posto ricercatore-Valutazione pubblicazioni
N. 00020/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04667/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stile, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
contro
L’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Pallotta, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, viale Bruno [#OMISSIS#], 47;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE II, n. 5221/2012, resa tra le parti, concernente selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010 – settore concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale e dell’Unione Europea -Facoltà di Scienze Politiche;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di forma dell’Università;
Visto l’atto di costituzione di [#OMISSIS#] Pallotta;
Viste le ordinanze collegiali della Sezione n. 5424 del 2015, n. 2035 del 2016 e n. 249 del 2017;
Vista la relazione del verificatore in data 26.4.2017 e viste le relazioni tecniche di parte;
Viste le memorie difensive dell’appellante in data: 25.2.2015, 4.9.2015, 15.9.2015, 22.4.2016, 9.5.2016, 11.11.2016, 24.11.2016, 13.11.2017 e 23.11.2017;
Viste le memorie difensive dell’appellato in data: 26.7.2013, 11.10.2013, 4.9.2015, 15.9.2015, 19.4.2016, 9.5.2016, 19.5.2016, 14.11.2016, 24.11.2016, 13.11.2017 e 23.11.2017;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2017 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Angelo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vittoria [#OMISSIS#] dell’Avvocatura generale dello Stato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza n. 5221 del 2012 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso della dott. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stile diretto all’annullamento del decreto prot. n. 3546 del 20.12.2011 con cui il Rettore dell’Università degli studi di Napoli – [#OMISSIS#] II ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale e dell’Unione Europea, presso la Facoltà di Scienze Politiche, e dei verbali n. 1 del 2.11.2011, n. 2 del 5.12.2011 e n. 3 del 12.12.2011.
In particolare, la sentenza di primo grado (v. da pag. 17 a pag. 28) ha:
– giudicato infondata la censura sulla omessa valutazione, attraverso l’attribuzione di un punteggio, del diploma di specializzazione conseguito dalla dott. ssa Stile e della relativa tesi di dottorato, e ciò per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, il diploma di specializzazione della dott. ssa Stile non ha rilievo per il settore specifico al quale inerisce il posto di ricercatore; in secondo luogo non è stato prodotto un diploma di specializzazione europea ai sensi dell’art. 2 del d. m. n. 243/2011; infine, il titolo di specializzazione vale esclusivamente come titolo di preferenza a parità di punteggi assegnati e tale situazione non ricorre nel caso di specie. Il diploma è stato comunque considerato dalla Commissione in sede di valutazione del curriculum della candidata come da verbale n. 2 del 5.12.2011. Quanto alla tesi di specializzazione, la stessa non è stata valutata in quanto non inserita, ai sensi dell’art 3 del d. m. n. 243/2011, tra le pubblicazioni scientifiche valutabili, né indicata dalla ricorrente tra le proprie pubblicazioni;
– ritenuto che alcune delle attività – come la partecipazione ai progetti PRIN – con riferimento alle quali la ricorrente lamenta un’omessa valutazione da parte della Commissione, non siano state documentate nelle forme prescritte dal bando. Pertanto, in base all’art. 11 del bando di gara, non sono stati valutati titoli solo dichiarati e non documentati;
– osservato che nei concorsi per docente universitario e ricercatore i giudizi sono sempre espressi con riferimento all’esame delle pubblicazioni nel loro complesso, senza che la menzione solo di qualche titolo significhi che la mancata menzione di altri titoli comporti che questi ultimi non siano stati presi in considerazione dai commissari. Le valutazioni della Commissione risultano corrette, non illogiche né sviate; la preferenza per il dott. Pallotta è giustificata da argomentazioni esaustive e pertinenti;
– rilevato che la Commissione non era tenuta ad attribuire un punteggio alla lettera di presentazione del prof. Tesauro e che comunque detta lettera è stata visionata e indicata nel verbale;
– considerato che la valutazione della Commissione sulle pubblicazioni è stata correttamente formulata con riguardo al settore concorsuale per il quale la procedura è stata indetta anche con riferimento alle tematiche interdisciplinari e che tutte le pubblicazioni sono state esaminate dalla Commissione secondo i criteri della originalità, del rigore metodologico, della rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica sottolineando, per la gran parte delle pubblicazioni della ricorrente, il carattere essenzialmente descrittivo e la sostanziale assenza di spunti critici;
– rimarcato che la Commissione ha motivatamente escluso l’applicazione dei c. d. indicatori bibliometrici poiché basati su considerazioni di ordine statistico numerico ancora estranee al settore scientifico disciplinare di concorso. Solo con il d. m. n. 76/2012 sono stati individuati i settori e gli indicatori bibliometrici e non bibliometrici, che non avrebbero comunque potuto essere applicati dalla Commissione alla luce del quadro normativo vigente all’epoca della indizione della procedura;
-osservato che in modo legittimo e corretto la Commissione ha operato una valutazione qualitativa e non quantitativa delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati, giacché la produzione scientifica deve formare oggetto di uno stretto scrutinio di carattere qualitativo;
– rilevato che la dott. ssa Stile non ha fornito alcun principio di prova in merito all’asserito fittizio svolgimento dell’attività didattica e di ricerca da parte del Pallotta;
– considerato che la monografia prodotta dal dott. Pallotta sul “Diritto della concorrenza nell’Unione Europea a tutela del consumatore” non è una mera riproduzione della tesi di dottorato sul diritto comunitario della concorrenza a protezione dei consumatori ma si sostanzia in un lavoro che, pur avendo a oggetto la stessa tematica e ponendo a base gli studi precedenti, sviluppa spunti di riflessione ulteriori, sicché in modo legittimo la Commissione ha attribuito al dr. Pallotta dieci punti per la monografia e sei punti per la tesi di dottorato;
– giudicato non pertinenti le deduzioni volte a contestare lo svolgimento da parte del Pallotta dell’attività didattica svolta nell’anno 2010 – 2011 presso l’Università degli studi di Napoli -[#OMISSIS#] II, in quanto l’incarico provato dal contratto prodotto dal controinteressato è stato conferito con delibera del Consiglio di Facoltà del 20.12.2010.
2.La dott.ssa Stile ha proposto appello censurando argomentazioni e statuizioni della sentenza di primo grado con svariati motivi.
Nella sostanza, con l’appello viene denunciata da una parte l’erronea mancata valutazione, o comunque la sottovalutazione, di titoli e pubblicazioni scientifiche presentati dalla dott. ssa Stile; dall’altra, viene rilevata la errata e comunque la indebita sopravvalutazione di titoli, e pubblicazioni scientifiche, del dr. Pallotta.
3.Con ordinanza collegiale n. 5424 del 2015 questa Sezione ha disposto una verificazione per accertare se la monografia del dott. Pallotta sia sostanzialmente una copia della tesi di dottorato di ricerca pure essa presentata e valutata, o se tra le due pubblicazioni vi siano differenze tali da renderle valutabili in via autonoma. E’ stato designato per l’esecuzione della verificazione il professore ordinario più anziano di età titolare della cattedra di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di giurisprudenza, e ne è stata affidata la designazione al Rettore dell’Università [#OMISSIS#] II.
4.Con ordinanza n. 2035 del 2016 questa Sezione, in seguito a una istanza della dott. ssa Stile, ha disposto la revoca parziale dell’ordinanza istruttoria n. 5424 del 2015 nella parte in cui con la stessa è stato designato quale verificatore un professore ordinario dell’Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II, in quanto soggetto parte dell’organizzazione della stessa Amministrazione parte in causa e, quindi, non estraneo alle parti del giudizio. Con l’ordinanza medesima è stato richiesto all’Università di produrre in giudizio la copia integrale della tesi di dottorato del dr. Pallotta sul “Diritto comunitario della concorrenza a protezione dei consumatori”, ed è stata riservata alla udienza di merito, da fissarsi entro il quarto trimestre del 2016, “ogni decisione anche sulla effettiva necessità, o meno, di disporre una verificazione diretta ad accertare se tra la monografia e la tesi di dottorato del dott. Pallotta sussistano diversità tali da giustificare una valutazione dei due lavori in via autonoma”.
5. All’udienza del 15.12.2016 questo Giudice di appello ha ritenuto di pronunciare una ordinanza collegiale ulteriore, la n. 249 del 2017, con la quale, visti gli articoli 19, 20 e 66 del c.p.a., è stata disposta una verificazione diretta a stabilire se la citata monografia sul Diritto della concorrenza nella UE a tutela del consumatore “costituisca copia integrale della tesi di dottorato di ricerca pure essa presentata e valutata, o se tra le due pubblicazioni … vi siano differenze sostanziali, sintomatiche di una diversa e nuova attività di ricerca, tali da consentire e da giustificare una valutazione in via autonoma delle pubblicazioni medesime…”.
Dell’esecuzione della verificazione è stato incaricato il prof. Guido Greco, dell’Università degli studi di Milano –Dipartimento di Diritto pubblico, con facoltà di sub delega.
6. In data 28.4.2017 il verificatore ha depositato la relazione.
La dott. ssa Stile a il dr. Pallotta hanno depositato consulenza tecnica di parte e nota illustrativa.
In prossimità dell’udienza di discussione del 14.12.2017 le parti private si sono scambiate memorie e repliche e all’udienza anzidetta il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.
7. L’appello è nel complesso infondato e va respinto.
La sentenza impugnata va confermata nel dispositivo.
Tuttavia, la decisione di primo grado va nel contempo riformulata nella parte in cui il TAR ha considerato legittima la duplice valutazione della monografia e della tesi di dottorato sul Diritto comunitario della concorrenza a tutela del consumatore.
Va puntualizzato sin da ora che la statuizione della sentenza di primo grado sulla legittimità della duplice valutazione della monografia e della tesi di dottorato, benché non corretta, e da riformare, si rivela nella sostanza ininfluente ai fini della risoluzione della controversia, e ciò in base alla c. d. “prova di resistenza”.
Premesso infatti che il dott. Pallotta si è classificato primo nella graduatoria della selezione, con 76 punti, e la dott. ssa Stile seconda, con 65 punti, anche considerando illegittimamente attribuiti al dott. Pallotta i sei punti relativi alla tesi di dottorato, e a vedere ridotto a cinque punti (70 a 65) il divario di punteggio tra l’appellante dott. ssa Stile e l’appellato, resta che all’esito del vaglio dei motivi di appello ulteriori, parte appellante non riuscirebbe comunque a sopravanzare il vincitore della selezione pubblica.
7.1. In via preliminare pare il caso di esaminare le eccezioni, sollevate dall’appellato dr. Pallotta:
a)di sopravvenuta carenza di interesse, da parte dell’appellante Stile, alla definizione del giudizio, e ciò sull’assunto che l’appellante medesima, in pendenza del ricorso, è risultata vincitrice di una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatrice in Diritto costituzionale presso l’Università telematica Pegaso;
b)di improcedibilità dell’appello a motivo della omessa impugnazione, da parte della Stile, del provvedimento di proroga del rapporto tra l’Università [#OMISSIS#] II e il dr. Pallotta quale ricercatore a tempo determinato, dal marzo del 2015 al marzo del 2017; e
c)di inammissibilità della impugnazione poiché, sostiene l’appellato, le censure formulate si risolverebbero in una “controvalutazione”, dei titoli e della produzione scientifica del dr. Pallotta, che si sovrapporrebbe, anzi, si contrapporrebbe, in modo inammissibile, a quella espressa dalla Commissione di selezione.
Le eccezioni sopra riassunte sono tutte infondate e vanno respinte.
Riguardo alle eccezioni sub a) e b), va premesso che il contratto da ricercatore a tempo determinato su cui si controverte è stato integralmente eseguito posto che il primo triennio del contratto da ricercatore sottoscritto dal dr. Pallotta all’esito della procedura selettiva si è concluso nel dicembre del 2014 e dal marzo del 2015 il rapporto è stato prorogato per un ulteriore biennio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010, andando a scadere nel marzo del 2017.
Ciò posto, non solo il conseguimento di un posto di ricercatore presso un’Università pubblica quale la [#OMISSIS#] II rappresenta un bene della vita ben diverso rispetto a un posto di ricercatore presso una Università telematica privata, ma non può inoltre escludersi la persistenza, in capo alla parte appellante, di un interesse a vedere definita l’azione di annullamento in vista dell’ottenimento di un risarcimento del danno in forma specifica o, se del caso, per equivalente, per l’ipotesi in cui l’appello sia accolto nel merito.
L’interesse dell’appellante Stile a vedere deciso l’appello nel merito, pertanto, sussiste ed è concreto e attuale.
L’omessa impugnazione della proroga del rapporto a tempo determinato dal 2015 al 2017 è irrilevante ai fini del permanere di un interesse a una decisione del giudizio nel merito atteso che l’eventuale accoglimento della impugnazione, e la correzione –nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità- del risultato della procedura di selezione pubblica, avrebbero un effetto direttamente caducante sulla proroga. Proroga che risulta porsi in un rapporto di “derivazione immediata” rispetto al precedente atto di nomina del dr. Pallotta a ricercatore per un triennio. Viene cioè in considerazione una ipotesi di (eventuale) invalidità a effetto caducante e non soltanto viziante, e di (eventuale) estensione automatica dell’annullamento dell’atto presupposto all’atto successivo e consequenziale, il quale ultimo si colloca nell’ambito della medesima sequenza procedimentale.
Quanto infine all’eccezione sub c), il Collegio ritiene che i motivi di appello, così come formulati, e fatto salvo quanto si puntualizzerà al p. 7.3. su taluni profili di doglianza, non travalichino i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità di questo Giudice sulle valutazioni effettuate dalla Commissione nell’ambito della procedura di selezione pubblica in discorso.
7.2. Nel merito, va dato rilievo preminente alla questione della (asseritamente errata e illegittima, nella prospettazione di parte appellante) “duplice valutazione” della monografia / tesi di dottorato di ricerca sul diritto comunitario della concorrenza a tutela del consumatore, con l’attribuzione al dr. Pallotta di dieci punti per la monografia e di sei punti per la tesi di dottorato; questione sulla quale si è incentrate l’attenzione del Collegio di appello, con le menzionate ordinanze nn. 5424/2015, 2035/2016 e 249/2017 (sulle quali si rinvia sopra ai punti 3., 4. e 5.).
Nel ricorso in appello, la dott. ssa Stile ha dedotto che la monografia sarebbe una copia integrale della tesi di dottorato e che, pertanto, non avrebbe potuto essere valorizzata in alcun modo dalla Commissione.
In sentenza il TAR (v. p. 4.3.) aveva giustificato la “duplice attribuzione di punteggio”, a monografia e tesi di dottorato (10 + 6), sull’assunto che “la monografia prodotta dal Pallotta non si sostanzia nella mera riproduzione della tesi di dottorato, ma in un lavoro che, pur avendo ad oggetto la medesima tematica e ponendo a base gli studi precedenti, sviluppa spunti di riflessione ulteriori, non limitati all’aggiornamento del formante giurisprudenziale”.
Ciò premesso, al quesito posto dalla Sezione con l’ord. coll. n. 249 del 2017 (“se (la monografia) costituisca copia integrale della tesi di dottorato di ricerca pure essa presentata e valutata, o se tra le due pubblicazioni … vi siano differenze sostanziali, sintomatiche di una diversa e nuova attività di ricerca, tali da consentire e da giustificare una valutazione in via autonoma delle pubblicazioni medesime…”), il verificatore ha risposto concludendo come segue: a) la monografia del 2011 non costituisce “copia integrale” della tesi di dottorato; b) tra le due pubblicazioni non sussistono differenze sostanziali, tali da consentire e da giustificare una valutazione in via autonoma delle stesse”.
In particolare, il verificatore (p. 3. della relazione) ha evidenziato che “sussiste indubbiamente una sovrapposizione tra i due testi. E al riguardo una immediata percezione di detta sovrapposizione si può ricavare dal “quadro sinottico” presentato dalla difesa dell’appellante, che risulta conforme alla realtà, come il sottoscritto verificatore ha potuto constatare attraverso analitico e completo riscontro…In termini puramente quantitativi, si può stimare che circa l’85 — 90% della monografia corrisponda pedissequamente e letteralmente ad altrettante parti della tesi di dottorato… Si tratta di una percentuale elevata, che peraltro esclude di per sé che vi sia perfetta coincidenza tra i due testi e che la monografia costituisca “copia integrale” della tesi di dottorato… (segue, a pag. 3 della relazione di verificazione, la indicazione delle pagine in cui la monografia costituisce sviluppo e aggiornamento, con aspetti innovativi, rispetto alla tesi di dottorato di ricerca sicché, conclude il verificatore al p. 3. , “a prescindere dal (maggiore o minore) grado di approfondimento di tali aspetti, pare chiaro che la monografia (pubblicata nel 2011) non sia un testo perfettamente identico alla tesi di dottorato di ricerca (che risale, viceversa, al 2007).
Sulla seconda parte del quesito (“se tra le due pubblicazioni vi siano differenze sostanziali, sintomatiche di una diversa e nuova attività di ricerca, tali da consentire e da giustificare una valutazione in via autonoma delle pubblicazioni medesime…”) il verificatore evidenzia al p. 4. che, “nonostante la non piena coincidenza del contenuto, tra i due testi esaminati non sussiste d’altra parte una differenza sostanziale, tale “da giustificare una valutazione autonoma delle due pubblicazioni”, perché la monografia “assorbe” e comprende in sé la tesi di dottorato. Non si tratta, in altri termini, di due “prodotti scientifici” diversi. Infatti … identico è il campo d’indagine … , identica è la tesi ricostruttiva … e paiono le medesime anche le ricadute applicative…
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in considerazione degli aspetti innovativi… che forse meglio potrebbero essere definiti privi di rilevante apporto creativo – innovativo, essi non sono espressivi di una “diversa e nuova” attività di ricerca. Si tratta, piuttosto, … di sviluppi e aggiornamenti della ricerca originaria, che giustificano che la valutazione possa ricadere sulla monografia e non sulla tesi di dottorato, ma non una autonoma valutazione delle due pubblicazioni, con l’attribuzione di punteggi che vanno a sommarsi tra di loro. Infatti, risultando la tesi di dottorato “incorporata” pressochè totalmente nella monografia (le parti stralciate sono marginali), essa risulta altresì priva di autonoma rilevanza scientifica rispetto alla monografia stessa, E sussiste tra i due testi una relazione analoga a quella che intercorre normalmente tra un’edizione provvisoria e un’edizione definitiva del medesimo studio monografico. Il che non consente, appunto, che la medesima opera sia valutata due volte”.
Ciò posto, questo Collegio d’appello, nel condividere argomentazioni e conclusioni del verificatore, ritiene di dover accogliere, ancorché solo parzialmente, nel suo “esito finale”, il corrispondente motivo di appello secondo cui al Pallotta “non potevano essere attribuiti i dieci punti per la pubblicazione” (nella censura sulla attribuzione illegittima di dieci punti ben può essere “inglobata” la critica sulla duplice valutazione tale da condurre, se accolta, a togliere sei soli punti al Pallotta, restando fermo invece il maggior punteggio dato alla monografia), e di dover, in modo simmetrico, riformulare e nella sostanza riformare, anche se solo in parte, nel suo “risultato finale”, la statuizione di primo grado sul punto.
Nel caso in esame andavano infatti attribuiti i dieci punti per la pubblicazione della monografia, ma non anche i sei relativi alla tesi di dottorato.
E’ corretto infatti porre in risalto, come l’appellato Pallotta non manca di fare, che da una parte l’appellante Stile non spiega in alcun modo perché, tra i due lavori, avrebbe dovuto essere la monografia a venire esclusa dalla valutazione, e non la tesi di dottorato; e che d’altra parte va tenuto presente il fatto che lo stesso verificatore aveva rilevato in maniera esplicita che la monografia include “sviluppi e aggiornamenti della ricerca originaria, che giustificano che la valutazione possa ricadere sulla monografia e non sulla tesi di dottorato” (relazione del verificatore, pag. 4), fornendo perciò una indicazione netta – non strettamente richiesta dal Giudice e neppure strettamente inerente al quesito formulato, è vero, ma, in ogni caso, condivisa in pieno e fatta propria da questo Collegio senza che possa parlarsi di indebita sostituzione a valutazioni riservate alla Commissione – di quale dei due lavori dovesse formare oggetto di valutazione, per il caso di divieto di valutazione “cumulativa”.
E’ corretto poi che in nessun caso, e ciò anche alla luce di ciò che si dirà più avanti, al p. 7.3. , gli esiti della procedura di valutazione avrebbero potuto essere sovvertiti, con il superamento in graduatoria del dott. Pallotta da parte della dott. ssa Stile, per effetto della sottrazione, dal punteggio complessivamente attribuito al Pallotta, dei sei punti relativi alla tesi di dottorato (ma non, lo si ripete, dei dieci ai quali parte appellante fa riferimento nel ricorso), sicché se al termine della selezione la dott. ssa Stile e il dott. Pallotta erano distanziati da undici punti, ora il divario si è ridotto a cinque.
Ancora sul profilo della valutazione della monografia, va soggiunto che parte appellante sostiene che la monografia del dott. Pallotta non avrebbe dovuto essere valutata anche perché al momento della selezione la relativa casa editrice di pubblicazione (la Editoriale Scientifica) non sarebbe stata registrata per la Valutazione della Qualità della Ricerca (“VQR”) nell’elenco ANVUR.
Senonché, al riguardo, come giustamente sottolinea in memoria l’appellata, la censura è in primo luogo inammissibile e in ogni caso infondata.
Inammissibile, ai sensi dell’art. 104 del c.p.a. , poiché la deduzione è stata sollevata per la prima volta in grado di appello, con conseguente violazione del divieto di nova.
E in ogni caso infondata poiché il sistema della VQR è stato avviato per la prima volta con bando del 7 novembre 2011.
Dunque, il 27 ottobre 2011, quando venne bandita la procedura di selezione in discussione, il sistema della VQR non era stato ancora attivato.
Inoltre, nessuna prescrizione del bando imponeva la registrazione delle case editrici presso le quali erano pubblicati i lavori dei candidati, nell’elenco ANVUR per la VQR.
7.3. Ferma la riduzione della “distanza” tra il Pallotta e la Stile da 11 a 5 punti, dall’esame dei restanti motivi di appello il Collegio ritiene che non possa derivare un ribaltamento del risultato finale ai danni dell’appellato e a favore dell’appellante: quest’ultima, infatti, all’esito del vaglio dei motivi ulteriori di gravame, non potrebbe comunque collocarsi quale prima graduata.
7.3.1. In proposito, nell’appello si censura ulteriormente la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato rigettato il primo motivo di ricorso sulla mancata attribuzione di alcun punteggio al diploma di specializzazione conseguito dalla dott. ssa Stile in “Diritto ed economia delle Comunità europee”, non trattandosi, asseritamente, di titolo inerente al settore di ricerca oggetto della procedura selettiva, di titolo di specializzazione europea ai sensi dell’art 2 del d. m. n. 243 del 2011 e comunque in ragione del fatto che il diploma in questione è valutabile esclusivamente a parità di punteggio.
Diversamente da quanto ritenuto dal TAR, si sostiene che dovrebbero considerarsi ragionevolmente valutabili ai sensi dell’art 13 del bando tutti i diplomi di specializzazione e i diplomi di specializzazione europea riconosciuti da Board internazionali.
La sentenza avrebbe errato nel considerare valutabile il diploma di specializzazione solo a parità di punteggio posto che ai sensi degli articoli 13 e 16 del bando il diploma “de quo” sarebbe sia titolo autonomamente valutabile e sia titolo di preferenza.
Si deduce poi l’erroneità della statuizione per la quale la tesi di specializzazione non sarebbe autonomamente valutabile poiché non ricompresa ai sensi dell’art. 3 del d. m. n. 243/2011 tra le pubblicazioni scientifiche valutabili e non indicata dalla Stile tra le pubblicazioni.
La tesi andava invece valutata poiché in base al bando le tesi di dottorato e i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche a prescindere dalla pubblicazione.
La Stile non avrebbe inserito la tesi tra le pubblicazioni poiché la tesi non è stata pubblicata, ma si tratta di un titolo comunque valutabile in base al bando.
La mancata valutazione del titolo di specializzazione (fino a 7 punti), e della relativa tesi (fino a 10 punti), da parte della Commissione, ha influito sulla valutazione complessiva dei titoli posseduti dalla ricorrente e odierna appellante.
Sotto un diverso profilo, viene dedotta la erroneità della sentenza là dove non è stata considerata la partecipazione della dott. ssa Stile ai “progetti PRIN”, valutabili con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 6, dato che, afferma l’appellante, l’art. 10 del bando prevede la valutabilità dei titoli documentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà. Nella specie, i titoli sono stati tutti debitamente autocertificati ex art. 10 cit. .
Ancora, viene ribadita l’illegittimità dell’operato della Commissione con riguardo alla attribuzione di sei punti al dr. Pallotta per l’attività didattica svolta.
Contrariamente a quanto si afferma in sentenza, da un lato la dott. ssa Stile ha svolto attività didattica fino al 2011 e non fino al 2010; dall’altro, riguardo al dr. Pallotta, la Commissione ha indebitamente retrodatato l’inizio dell’attività al 2005, considerando attività didattica anche quella espletata durante il dottorato, anziché considerare detta attività solo a partire dal 2007, come occorreva fare, con conseguente attribuzione di un punteggio eccessivo e comunque errato all’appellato.
La disparità di trattamento tra i due candidati appare evidente.
Al Pallotta non poteva essere attribuito il punteggio massimo per l’attività didattica (sei punti).
Alla Stile doveva essere riconosciuto un punteggio superiore ai cinque punti assegnati.
Inoltre, l’attività didattica del Pallotta non sarebbe stata prestata in via continuativa negli anni 2009-2011, periodo durante il quale l’appellato ha svolto la professione di avvocato a Milano presso la società SKY: di qui, l’interruzione della continuità didattica, pure richiesta dal bando, per il periodo anzidetto.
Nell’arco di tempo suindicato il Pallotta non avrebbe firmato statini di esame né il registro di Dipartimento.
In tale contesto, il TAR ha esaminato superficialmente la documentazione e non ha ammesso istruttoria sul punto. Richiesta istruttoria che parte appellante reitera.
Ancora, la sentenza avrebbe errato nel non avere attribuito alcun punteggio alla dott. ssa Stile per l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o per la partecipazione agli stessi.
La Commissione avrebbe poi illegittimamente attribuito solo due punti sui sei disponibili per l’attività di relatore a congressi e a convegni, nazionali e internazionali.
Se la Commissione avesse preso in considerazione i titoli specificati alle pagine da 19 a 21 dell’atto di appello, alla ricorrente sarebbe stato attribuito un diverso e maggiore punteggio.
La sentenza risulta errata inoltre in merito alla questione della (mancata) valutazione della lettera di apprezzamento, a firma del prof. Tesauro, a favore della dott. ssa Stile.
Si sostiene con l’appello che la Commissione, pur avendo preso in considerazione tale lettera, non ne avrebbe tenuto conto in alcun modo al fine di orientare le valutazioni dei lavori richiamati.
Più in generale, i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza in ordine alla insussistenza, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, di obblighi di valutazione analitica dei singoli titoli didattici e scientifici presentati dai candidati, bastando un accertamento complessivo e globale rivolto a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto, ad avviso dell’appellante non sono pertinenti alla fattispecie, posto che il d. m. n. 243 del 2011 esige una valutazione specifica di ciascun titolo.
Oltre a ciò, la sentenza è errata anche con riferimento ai capi da 3.1. a 3.7., incentrati sul vaglio, da parte del Collegio di primo grado, del motivo di ricorso con cui la Stile aveva contestato la valutazione delle sue pubblicazioni.
Al riguardo, si sostiene che la valutazione operata dalla Commissione si sarebbe concretizzata in affermazioni contrarie a dati oggettivi. Segue, da pag. 26 ric. app., una specificazione delle ragioni per cui l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico, la congruenza di ciascuna pubblicazione, e altri criteri, avrebbero dovuto trovare un riscontro adeguato nel giudizio analitico formulato dalla Commissione sulla produzione scientifica della ricorrente, le contestazioni della quale non sono affatto attinenti al “merito” delle valutazioni della Commissione.
Commissione che, poi, non si sarebbe avvalsa in concreto degli indicatori di cui all’art. 3, comma 4, del d. m. n. 243 del 2011 (numero totale di citazioni e numero medio di citazioni per pubblicazione), quantunque il bando di selezione, all’art. 14, comma 4, avesse recepito il citato art. 3, comma 4.
Inoltre, l’illegittimità dell’azione amministrativa discende dal fatto che l’Amministrazione avrebbe introdotto arbitrariamente il criterio della collocazione editoriale degli articoli pubblicati, presso riviste di settore e non di settore.
Ancora, l’appellante contesta le affermazioni compiute in sentenza ai punti da 3.12. a 3.15. sulla coerenza della valutazione comparativa operata dalla Commissione in relazione ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati, riportando, il Collegio di primo grado, ai punti 3.13. e 3.14. , i giudizi espressi sulla St