TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 4 gennaio 2018, n. 17

Personale docente universitario svolgente attività assistenziale-Calcolo indennità c.d. De Maria-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2018-01-04
Area: Giurisprudenza
Massima

La compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario, il cui rapporto di impiego  rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 63 comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 febbraio 2013, n. 839).

Contenuto sentenza

N. 00017/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2005, proposto dai sigg.ri
[#OMISSIS#] Lo Cascio, [#OMISSIS#] Maschio, Salvatore Monaco, Bruna Vaona, Lisa [#OMISSIS#] Bambara, [#OMISSIS#] Tatò, Italo Vantini, [#OMISSIS#] Bartolozzi, Giovanni Serio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pinelli, Orazio Siciliani, [#OMISSIS#] Cordiano, [#OMISSIS#] Barba, Giancesare Giudi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Boner, [#OMISSIS#] Fontana, [#OMISSIS#] Bosello, [#OMISSIS#] Tansella, [#OMISSIS#] Dalla [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Canepari, [#OMISSIS#] Tomazzoli, Massimo Cerosa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Padovani, [#OMISSIS#] Fiaschi, [#OMISSIS#] Bonora, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Velo, [#OMISSIS#] Corrocher, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Battista [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Germana [#OMISSIS#] Montesi, [#OMISSIS#] Lunardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vinante, [#OMISSIS#] Burti, [#OMISSIS#] Muggeo, [#OMISSIS#] Cartolari, [#OMISSIS#] Lechi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nocini, [#OMISSIS#] Baggio, [#OMISSIS#] Bassi, Franco Diani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stanzial, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Arosio, Albino Bricolo, [#OMISSIS#] Bertelè, [#OMISSIS#] Chilosi, [#OMISSIS#] Turinetto, [#OMISSIS#] Biasi, [#OMISSIS#] Ischia, [#OMISSIS#] Cavalleri, [#OMISSIS#] Benussi, [#OMISSIS#] Cetto, Grazia Covi, [#OMISSIS#] Zardini, [#OMISSIS#] Vassanelli, [#OMISSIS#] Cavallini, Giovanni Pizzolo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pacor e [#OMISSIS#] Luzzani, tutti rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Scagliotti e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale, in Venezia, Cannaregio, n. 23 
Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Venezia, San [#OMISSIS#], n. 63 
Azienda Ospedaliera di Verona, ora in gestione liquidatoria, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Poli, [#OMISSIS#] Sardos Albertini e Franco Zambelli e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, n. 22
Azienda U.L.S.S. n. 20 – Verona, non costituita in giudizio 
a) con il ricorso originario:
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a ricevere le retribuzioni connesse al corretto calcolo dell’indennità cd. De [#OMISSIS#], previa inclusione, negli elementi che compongono la retribuzione del docente universitario che svolge attività assistenziale, dell’indennità cd. di esclusività
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a ricevere la retribuzione derivante dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs n. 517/1999, ivi compresi gli arretrati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge
b) con i motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2007:
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 140 del 14 dicembre 2006, contenente l’approvazione del protocollo di intesa fra la Regione Veneto e le Università di Padova e di Verona in ordine alle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate (AOUI);
– di ogni atto annesso, connesso o presupposto
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a ricevere per intero l’indennità di esclusività prevista dall’art. 5, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 517/1999 in forza dell’opzione in favore del rapporto di lavoro esclusivo a suo tempo effettuata
e per la condanna
dell’Amministrazione a corrispondere i relativi arretrati, con interessi e rivalutazione 
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a ricevere la retribuzione derivante dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 nella misura prevista dai contratti collettivi della dirigenza medica, quale emolumento in aggiunta, per espressa disposizione di legge, allo stipendio universitario, ivi compresi gli arretrati a far data dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo o, almeno, dalla data successiva fissata dal Tribunale, comunque non posteriore al ricevimento, da parte dei resistenti, dell’intimazione agli stessi inoltrata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
c) con i secondi motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2008: 
per l’annullamento
– della convenzione rep. n. 1512 del 24 giugno 2008, prot. n. 25904, siglata tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona, recante il protocollo attuativo in applicazione dell’art. 14, comma 5, della pre-intesa tra Regione Veneto ed Università di Verona sottoscritta il 30 gennaio 2006
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a ricevere la retribuzione derivante dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 nella misura prevista dai contratti collettivi della dirigenza medica, quale emolumento in aggiunta, per espressa disposizione di legge, allo stipendio universitario, ivi compresi gli arretrati a far data dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo o, almeno, dalla data successiva fissata dal Tribunale, comunque non posteriore al ricevimento, da parte dei resistenti, dell’intimazione agli stessi inoltrata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 6 aprile 2007;
Visti, altresì, i motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2008;
Viste la memoria di costituzione in giudizio, le successive memorie difensive e la documentazione della Regione Veneto; 
Visti il controricorso e la memoria dell’Università degli Studi di Verona;
Viste la memoria di costituzione in giudizio, l’ulteriore memoria e la documentazione dell’Azienda Ospedaliera di Verona (ora in gestione liquidatoria);
Viste la memoria conclusiva, la replica e l’ulteriore documentazione dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 73, comma 3, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visto, ancora, l’art. 36, comma 2, c.p.a.;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
I ricorrenti espongono di essere tutti medici professori di I^ e II^ fascia nell’Università degli Studi di Verona, e di svolgere, o aver svolto, anche attività assistenziale in forza della convenzione siglata tra l’Università e l’Azienda Ospedaliera di Verona, nonché, per quanto riguarda il solo dr. [#OMISSIS#] Pinelli, in virtù di analoga convenzione con l’Azienda U.L.S.S. n. 20 del Veneto.
Con il ricorso originario in epigrafe gli stessi hanno chiesto:
– l’accertamento del diritto a ricevere le retribuzioni connesse al corretto calcolo dell’indennità “De [#OMISSIS#]” (prevista dapprima dall’art. 4 della l. n. 213/1971 e poi dall’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980), previa inclusione, negli elementi che compongono la retribuzione del docente universitario che svolge attività assistenziale, dell’indennità cd. di esclusività;
– l’accertamento del diritto a ricevere la retribuzione derivante dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs n. 517/1999, ivi compresi gli arretrati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con motivi aggiunti, depositati il 6 aprile 2007, i ricorrenti hanno chiesto:
– l’annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 14 dicembre 2006 n. 140, recante l’approvazione del protocollo di intesa (cd. pre-intesa) fra la Regione Veneto e le Università di Padova e di Verona in ordine alle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate (AOUI);
– l’accertamento del diritto a ricevere per intero l’indennità di esclusività prevista dall’art. 5, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 517/1999 in forza dell’opzione in favore del rapporto di lavoro esclusivo a suo tempo effettuata, nonché la condanna della P.A. a corrispondere i relativi arretrati, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
– l’accertamento del diritto a ricevere la retribuzione derivante dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 nella misura prevista dai contratti collettivi della dirigenza medica, in aggiunta allo stipendio universitario, ivi compresi gli arretrati a far data dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo o, almeno, dalla data successiva fissata dall’adito Tribunale, comunque non posteriore al ricevimento, da parte dei resistenti, dell’intimazione agli stessi inoltrata, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 24 ottobre 2008, i ricorrenti hanno poi chiesto:
– l’annullamento della convenzione rep. n. 1512 del 24 giugno 2008, prot. n. 25904, sottoscritta tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona, recante il protocollo attuativo in applicazione dell’art. 14, comma 5, della pre-intesa del 30 gennaio 2006 tra Regione Veneto ed Università di Verona;
– l’accertamento del diritto a ricevere la retribuzione derivante dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, in aggiunta allo stipendio universitario, come già chiesto con il primo gruppo di motivi aggiunti.
In data 1° marzo 2017, i ricorrenti hanno depositato copia della transazione stipulata tra n. 64 di essi (e cioè tutti i ricorrenti ad eccezione del prof. [#OMISSIS#] Pinelli), l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, nonché la gestione liquidatoria dell’Azienda Ospedaliera di Verona: pertanto, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per quelli di essi che hanno stipulato l’atto di transazione, insistendo, invece, per l’accoglimento del ricorso originario e dei motivi aggiunti in relazione al ridetto prof. Pinelli.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, depositando in vista dell’udienza pubblica memoria difensiva e replica e concludendo per l’improcedibilità del gravame nonché, nei confronti del prof. Pinelli, per la sua infondatezza.
Si è costituita in giudizio, altresì, con controricorso l’Università degli Studi di Verona, depositando successivamente memoria e resistendo alle pretese attoree.
Ancora, si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Verona – ora in gestione liquidatoria –, depositando in prossimità dell’udienza memoria, con cui ha chiesto la declaratoria dell’estinzione del giudizio nei propri confronti, per intervenuta rinuncia dei ricorrenti ex art. 84 c.p.a..
I ricorrenti, dal canto loro, hanno depositato memoria conclusiva e di replica, ribadendo l’avvenuta definizione della controversia per quelli di essi che hanno stipulato l’atto di transazione e insistendo per l’accoglimento del gravame in relazione al prof. [#OMISSIS#] Pinelli.
All’udienza pubblica del 20 dicembre 2017 il Collegio, ai sensi dell’art. 73 comma 3, c.p.a., ha reso edotte le parti comparse della necessità di valutare preliminarmente il profilo della giuridizione. Le parti hanno brevemente discusso, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio deve affrontare la questione di giurisdizione, che esso stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha prospettato alle parti, atteso il carattere prioritario di detta questione rispetto ad ogni altra. Ed infatti, il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi, la quale è un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 117).
Nel caso di specie, la questione di giurisdizione è stata prospettata alle parti, vista l’esistenza di un recente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari, che hanno ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari e lo svolgimento presso questi soggetti di attività assistenziale, sfuggirebbero alla giurisdizione esclusiva del G.A. e sarebbero devolute al G.O. ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001: ciò, in quanto in queste ipotesi la qualifica di professore universitario fungerebbe da mero presupposto del rapporto lavorativo.
In contrario rispetto a tale indirizzo, si richiama, però, un recente arresto della Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I., 15 novembre 2017, n. 1028), che in questa sede va confermato.
Ed invero, la tesi della sussistenza della giurisdizione ordinaria pretende di rinvenire il proprio fondamento normativo, in particolare, nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, a tenor del quale ai professori ed ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le strutture del S.S.N., “si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale”.
L’arresto poc’anzi richiamato, tuttavia, ha evidenziato che l’art. 5, comma 2, cit. reca altresì l’inciso – riferito ai predetti professori e ricercatori universitari – “fermo restando il loro stato giuridico”, e che detto inciso non sembra coerente con la configurazione della veste di “accademico” quale mero presupposto del rapporto lavorativo. Al contrario, l’inciso de quo tiene fermo, anche per i professori e ricercatori universitari preposti alla direzione di strutture del S.S.N., il loro status di “accademici”: status che non è modificato dalla circostanza che i professori universitari svolgano anche funzioni assistenziali presso l’Azienda ospedaliera, e che porta con sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, l’attribuzione alla giurisdizione del G.A. delle controversie attinenti ai rapporti di lavoro (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 5 novembre 2015, n. 871).
Pertanto, l’applicazione ai suddetti professori e ricercatori universitari “delle norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale” può e deve intendersi come limitata alle norme di natura sostanziale, e non estesa alle norme processuali, in specie a quelle inerenti la giurisdizione, attese le deroghe e limitazioni che all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 apportano gli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, alla luce sia del principio di specialità (“lex specialis derogat generali”), sia del criterio temporale (“lex posterior derogat priori”). 
Il radicamento della giurisdizione del G.A. sulla base del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, citt. rende vana sia l’argomentazione che ci si troverebbe dinanzi ad atti gestionali di micro-organizzazione, sia quella basata sulla distinzione tra l’attività di responsabile di struttura complessa, da un lato, e le attività di insegnamento ed assistenza ospedaliera, dall’altro: distinzione che comporterebbe la riconducibilità della prima attività all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, la devoluzione delle relative controversie al G.O..
La ridetta distinzione, tuttavia, urta con il principio cardine del sistema clinico universitario, basato sull’inscindibilità dell’attività assistenziale da quella didattica e scientifica (cfr., ex plurimis, Corte Cost. 16 marzo 2001, n. 71).
Inoltre, la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario, il cui rapporto di impiego – come già osservato – rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 63 comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. C.d.S., Sez. III, 12 febbraio 2013, n. 839).
Nemmeno potrebbe obiettarsi argomentando dalla ben nota natura residuale della giurisdizione del G.A. nella materia del pubblico impiego, dalla quale consegue che le disposizioni che derogano alla giurisdizione del G.O. sono di stretta interpretazione: nel caso di specie, infatti, l’attribuzione della controversia alla cognizione del G.A. discende dal fatto che la fattispecie controversa è ascrivibile a quelle normativamente assegnate al G.A., in base ai più volte citati artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1028/2017, cit.).
Da ultimo, deve sottolinearsi che la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della questione oggetto delle pretese dei ricorrenti (cfr. C.d.S., Sez. VI, 13 novembre 2009, n. 7087; id., 24 febbraio 2009, n. 1109) ha deciso la controversia nel merito, ritenendo evidentemente la controversia stessa devoluta alla propria giurisdizione esclusiva.
Superata la questione di giurisdizione, osserva il Collegio, sempre in via preliminare, che per n. 64 dei n. 65 ricorrenti – e cioè per tutti i ricorrenti, ad eccezione del prof. [#OMISSIS#] Pinelli – la stipula di una transazione con la P.A. (v. doc. a) depositato il 1° marzo 2017) ha comportato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Per questi ricorrenti (i sigg.ri Lo Cascio, Maschio, Monaco, Vaona, Bambara, Tatò, Vantini, Serio, Bartolozzi, [#OMISSIS#], Siciliani, Cordiano, Barba, Giudi, [#OMISSIS#], Boner, Fontana, Bosello, Tansella, Dalla [#OMISSIS#], Canepari, Tomazzoli, Cerosa, Padovani, Fiaschi, Bonora, [#OMISSIS#], Corrocher, Velo, [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Montesi, Lunardi, [#OMISSIS#], Vinante, Burti, Muggeo, Lechi, Cartolari, Nocini, Baggio, Bassi, Diani, Stanzial, [#OMISSIS#], Arosio, Bricolo, Bertelè, Turinetto, Chilosi, Biasi, Ischia, Cavalleri, Benussi, Cetto, Covi, Zardini, Vassanelli, Cavallini, Pizzolo, Pacor e Luzzani), pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. 
Per quanto concerne, infine, la posizione del prof. [#OMISSIS#] Pinelli – dipendente dall’Università di Verona, ma che, diversamente degli altri ricorrenti, prestava l’attività assistenziale presso l’U.L.S.S. n. 20 di Verona –, osserva il Collegio che la causa non è matura per la decisione.
In relazione alla posizione del prof. Pinelli, infatti, l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona – evocata in giudizio, ma non costituitasi – con nota prot. n. 52704 del 23 giugno 2016, diretta all’Università di Verona, nonché all’interessato ed al suo difensore (v. all. 12 al ricorso, versato in atti il 27 ottobre 2017), ha rappresentato:
1) di avere applicato quanto previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta il 7 settembre 2000, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999;
2) di non avere, dopo 7 settembre 2000, – ed a differenza di quanto fatto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – stipulato nessun protocollo operativo in ordine all’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517 cit.;
3) che il riconoscimento dei benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517 cit. ha avuto, come presupposto, la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) a far data dal 1° gennaio 2010 e, di conseguenza, l’espletamento delle funzioni assistenziali a favore della stessa;
4) che il Servizio Autonomo di Diabetologia Pediatrica, in cui il prof. Pinelli ha prestato la propria attività fino al 1° novembre 2010 (data di cessazione dal servizio) è appartenuto alla stessa U.L.S.S. n. 20 di Verona dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2014, data del suo trasferimento all’AOUI di Verona, giusta la specifica programmazione regionale (PSR 2012-2016; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2122/2013);
5) che, comunque, per chiarire la posizione del prof. Pinelli, si è ipotizzato il nuovo inquadramento economico dello stesso con le regole previste dall’accordo sottoscritto dall’AOUI di Verona, con il risultato che l’applicazione integrale della disciplina ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 determinerebbe un recupero di quanto già corrisposto al medesimo dipendente per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 ottobre 2010 a titolo di retribuzione di risultato (per l’importo di € 7.534,14), in quanto tale somma non rientrerebbe nei limiti delle risorse di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 517 cit., costituente il fondo massimo disponibile e il limite invalicabile di spesa per l’Azienda.
In proposito, il Collegio ribadisce anzitutto che l’U.L.S.S. n. 20, pur evocata in giudizio, non si è costituita. Appare, perciò, necessario, in primo luogo, acquisire dalla stessa U.L.S.S. un rapporto sui fatti di causa, in cui l’Azienda spieghi con chiarezza le argomentazioni a supporto delle conclusioni da essa esposte nella succitata nota del 23 giugno 2016 e che si sono appena riportate, per comodità, ai punti 1-5. 
La necessità dell’ora visto rapporto esplicativo tanto più si impone, poiché sembrerebbe emergere una contraddizione tra quanto sostenuto dall’Azienda U.L.S.S. nei punti 1-4 sopra riportati e quanto indicato al punto 5: infatti, i punti 1-4 sottendono l’infondatezza della pretesa del prof. Pinelli sotto il profilo dell’an debeatur, mentre il punto 5 presuppone l’infondatezza di tale pretesa unicamente sotto il profilo del quantum debeatur – e non anche dell’an – e quindi, a tacer d’altro, impone una verifica dell’esattezza dei calcoli effettuati. 
D’altro lato, l’U.L.S.S. n. 20, nell’ora vista nota del 23 giugno 2016, ha sì affermato che, in base ai propri calcoli, non residuerebbe nessun credito in favore del prof. Pinelli (il quale, anzi, sarebbe in debito), ma, non ha allegato a detta nota un prospetto riepilogativo ed esplicativo dei calcoli stessi: prospetto di cui, perciò, è del pari necessaria l’acquisizione al processo.
Tanto premesso, ritiene quindi il Collegio, con esclusivo riferimento alla posizione del prof. Pinelli, di dover disporre istruttoria, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., volta ad acquisire dall’Azienda U.L.S.S. n. 20 un rapporto sui fatti di causa, che spieghi in particolare l’(apparente) contraddizione insita nella nota aziendale del 23 giugno 2016 poc’anzi riportata, nonché il prospetto dei calcoli effettuati dagli uffici della stessa U.L.S.S., da cui si desumerebbe l’insussistenza di crediti a favore del menzionato ricorrente.
Il suddetto incombente istruttorio va posto a carico dell’U.L.S.S. n. 20, onerandola del deposito del rapporto e della documentazione sopra citati, (nonché di ogni altro elemento/documento ritenuto utile), da effettuarsi presso la Segreteria di questo T.A.R. nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notifica della presente decisione.
Al riguardo mette conto aggiungere che la mancata ottemperanza al disposto incombente istruttorio potrà costituire comportamento della parte pubblica valutabile dal Collegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, c.p.a..
Ai sensi del comma 2 dell’art. 65 c.p.a., inoltre, il Collegio rinvia la prosecuzione della trattazione del ricorso originario e dei motivi aggiunti, con esclusivo riguardo alla posizione del prof. Pinelli, all’udienza pubblica del 6 giugno 2018.
Alla stregua di tutto quanto si è detto, pertanto, il Collegio ritiene di dover pronunciare sentenza non definitiva, con cui dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, per tutti i ricorrenti diversi dal prof. [#OMISSIS#] Pinelli, mentre per quanto riguarda quest’ultimo, dispone incombente istruttorio, nei termini sopra illustrati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così non definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) ai sensi dell’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in relazione ai ricorrenti Lo Cascio, Maschio, Monaco, Vaona, Bambara, Tatò, Vantini, Serio, Bartolozzi, [#OMISSIS#], Siciliani, Cordiano, Barba, Giudi, [#OMISSIS#], Boner, Fontana, Bosello, Tansella, Dalla [#OMISSIS#], Canepari, Tomazzoli, Cerosa, Padovani, Fiaschi, Bonora, [#OMISSIS#], Corrocher, Velo, [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Montesi, Lunardi, [#OMISSIS#], Vinante, Burti, Muggeo, Lechi, Cartolari, Nocini, Baggio, Bassi, Diani, Stanzial, [#OMISSIS#], Arosio, Bricolo, Bertelè, Turinetto, Chilosi, Biasi, Ischia, Cavalleri, Benussi, Cetto, Covi, Zardini, Vassanelli, Cavallini, Pizzolo, Pacor e Luzzani;
b) dispone istruttoria in relazione alla posizione del ricorrente prof. [#OMISSIS#] Pinelli, secondo le modalità ed entro i termini indicati in motivazione, dando mandato alla Segreteria del Tribunale di provvedere ad effettuare la relativa comunicazione alle parti;
c) fissa la prosecuzione della trattazione del ricorso, limitatamente al ricorrente Pinelli, all’udienza pubblica del 6 giugno 2018, rinviando al definitivo ogni pronuncia sulle spese in relazione al citato ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Fenicia, Primo Referendario
Pubblicato il 04/01/2018