Il diritto all’assunzione presso la struttura ospedaliera radica la giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella previsione recata dall’art. 63, comma 1, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5 gennaio 2018, n. 7
Personale docente universitario svolgente attività assistenziale e relativo trattamento economico-Diritto assunzione presso struttura ospedaliera-Difetto di giurisdizione
N. 00007/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Pio [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Donato, [#OMISSIS#] Favazzo, [#OMISSIS#] Astone, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Iudica in Catania, via Umberto, 303;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Scuderi in Catania, via V. [#OMISSIS#], 37;
Universita’ degli Studi di Messina, Ministero della Salute, Assessorato Regionale alla Salute, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
– della deliberazione del Direttore Generale n. 757 del 14.10.2010, con la quale veniva disposta, a decorrere dall’8 settembre 2010, la cessazione del ricorrente dallo svolgimento delle funzioni assistenziali e dal relativo trattamento economico;
– della nota prot. n. 42568 del 15.09.10, A.O.U. G. Martino di Messina;
e con i motivi aggiunti
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a svolgere l’attività assistenziale connessa al ruolo di docente universitario presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Messina.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università’ degli Studi di Messina e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di essere professore ordinario di Anatomia umana presso la Facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Messina e di avere avuto affidata dall’Azienda ospedaliera intimata la responsabilità e la gestione del programma infradipartimentale “Anatomia Clinica” dal 01.10.2003 al 01.10.2008, secondo quanto previsto con contratto stipulato tra le parti in data 01.10.2003.
Con nota del 08.09.2010, il Prof. [#OMISSIS#] comunicava all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina di avere concluso il Programma a suo tempo affidatogli, con rinuncia alle relative indennità e, in vista dell’adozione dell’Atto aziendale, rappresentava all’Azienda stessa l’esigenza che i docenti universitari dei settori scientifico disciplinari BIO, tra i quali egli stesso, potessero trovare collocazione nella nuova organizzazione dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina.
L’Azienda Ospedaliera, con nota del 15.09.2010, comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca in autotutela delle funzioni assistenziali, sul presupposto che il ricorrente non fosse iscritto all’Albo dei Medici Chirurgi ed odontoiatri e, con delibera del Direttore generale n. 757 del 14.10.2010, richiamata la nota dell’08.09.2010 con la quale il Prof. [#OMISSIS#] aveva comunicato la conclusione del Programma aziendale a suo tempo affidatogli, dichiarava la cessazione del ricorrente dalle funzioni assistenziali, con conseguente cessazione del trattamento economico allo stesso spettante a titolo di integrazione ospedaliera.
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione predetta, deducendo censure di violazione dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 517/1999, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L.241/1990, violazione dell’art. 15 nonies D.lgs. n. 502/92 – recante il principio di compenetrazione tra attività didattico- scientifica e attività sanitaria assistenziale dei docenti di medicina -, eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Messina, che ha chiesto di essere estromessa dal giudizio non avendo il ricorrente formulato nessuna domanda nei suoi confronti.
Si è altresì costituita l’Azienda ospedaliera intimata, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza n. 326/2011 del 10 marzo 2011 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con motivi aggiunti notificati il 26.01.2016 il ricorrente, ribaditi i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo, ha insistito per la riconduzione della controversia alla giurisdizione dell’adito Giudice, in ragione dello status di docente universitario del ricorrente di cui l’attività assistenziale costituirebbe “corredo essenziale”.
L’Azienda Ospedaliera “G. Martino” di Messina ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità dei motivi aggiunti, mentre l’Università di Messina, il Ministero della Salute e l’Assessorato regionale alla Salute hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nella presente controversia, chiedendo l’estromissione dal presente giudizio e in subordine il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condivide la Sezione i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sebbene si rinvengano nell’ambito della giurisdizione amministrativa anche decisioni di senso contrario alle quali il ricorrente si è richiamato.
Dette decisioni – per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo – fanno leva sulla stretta compenetrazione esistente, per la categoria dei docenti e ricercatori universitari medici, tra la funzione didattica, di ricerca e di assistenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12/2/2013 n. 839; Cons. Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 248).
La Sezione, però, intende allinearsi alla giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione.
Come ha correttamente rilevato la difesa dell’Azienda Ospedaliera resistente, le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari ed aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente allo svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano ormai dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 15.2.2007, n. 3370).
Le SS.UU. hanno più volte chiarito che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poichè il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenzache, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale” (v. Cass. S.U. 6-5-2013 n. 10406; S.U.15-5-2012 n. 7503, cfr. Cass. S.U. 22-12-2009 n. 26960, Cass. S.U. 15-2-2007 n. 3370; Consiglio di Stato, sez. III, 31 dicembre 2015, n. 5883).
La giurisdizione ordinaria non riguarda le sole controversie relative ai soli rapporti economici, ma si estende a tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro con le aziende ospedaliere.
Nel caso di specie, la controversia non riguarda il rapporto di lavoro con l’Università, ma attiene al conferimento delle funzioni assistenziali al ricorrente quale docente universitario da parte dell’Azienda Policlinico “G. Martino” di Messina, atteso che l’interessato presta da anni servizio presso detto Policlinico in virtù di convenzioni e, quindi, attiene alla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente gestore della sanità pubblica.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura della nota del ricorrente in data 8 settembre 2010, richiamata in ricorso, dove, in vista dell’adozione dell’Atto aziendale, si fa riferimento ad una collocazione dei docenti dei settori scientifico disciplinari BIO, tra i quali il ricorrente stesso, nella nuova organizzazione dell’Azienda ospedaliera; ed ancora, emerge dalla diffida notificata dal ricorrente all’Azienda il 30.09.2015, dove si fa riferimento alla dotazione organica dell’azienda; e ulteriormente, dai motivi aggiunti, sostanzialmente diretti a rivendicare il diritto all’attribuzione delle funzioni assistenziali e, dunque, ad ottenere il conferimento dell’incarico di dirigente medico presso il Policlinico Universitario.
La controversia riguarda, in sostanza, il diritto all’assunzione presso la struttura ospedaliera, il che radica la giurisdizione del giudice ordinario rientrando la controversia nella previsione recata dall’art. 63 comma 1 del D.Lgs. 165/01.
Pertanto, il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti devono dichiararsi inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non univocità della giurisprudenza, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 21 giugno 2017, 19 luglio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Leggio, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/01/2018