TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2018, n. 48

Procedura concorsuale professore Prima fascia-Silenzio p.a.

Data Documento: 2018-01-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove il ricorrente presenti una istanza, l’Atenedo è tenuto a dare riscontro alla richiesta del dell’interessato, ex art.2 della legge  7 agosto 1990, n. 241,indipendentemente dalla risposta positiva o negativa che verrà fornita, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell’art.117, comma 2 c.p.a..

Contenuto sentenza

N. 00048/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06790/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6790 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Salsano, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Saporito, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Dandolo, 19a; 
contro
Università degli Studi “Roma Tre”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2; 
per l’accertamento 
del silenzio-inadempimento sull’istanza del 16 maggio 2017, volta all’attivazione della procedura di chiamata, ex art.24, comma 6 della Legge n.240 del 2010, alla cattedra per Professore di I fascia di letteratura italiana, con condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla predetta domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “Roma Tre”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. Saporito e per l’Università degli Studi “Roma Tre” l’Avv. A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Salsano, Professore associato di letteratura italiana presso l’Università degli Studi “Roma Tre” dal 2005, nel 2016 conseguiva l’abilitazione scientifica nazionale per l’esercizio delle funzioni di Professore di I fascia nel settore concorsuale 10/F1, letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate.
Il docente, con istanza del 16 maggio 2017, richiedeva al predetto Ateneo l’attivazione della procedura di chiamata, ex art.24, comma 6 della Legge n.240 del 2010, alla cattedra per Professore di I fascia di letteratura italiana.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessato presentava ricorso volto all’accertamento del silenzio-inadempimento del Soggetto pubblico, ex art.117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art.2 della Legge n.241 del 1990 e del legittimo affidamento nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza.
Il ricorrente faceva tra l’altro presente che il Dipartimento di Studi Umanistici aveva manifestato l’esigenza di coprire n.2 posti di Professore di I fascia.
L’Università si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’inammissibilità in [#OMISSIS#], non sussistendo alcun obbligo di chiamata per l’Ateneo, e l’infondatezza nel merito, essendo noto l’intento dell’Amministrazione di non procedere alla chiamata suddetta.
Seguivano le repliche del ricorrente.
Nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, dovendo l’Ateneo fornire motivato riscontro alla richiesta del 16 maggio 2017 dell’interessato, ex art.2 della Legge n.241 del 1990, indipendentemente dalla risposta positiva o negativa che verrà fornita, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell’art.117, comma 2 c.p.a..
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, per il mancato deposito della copia cartacea del ricorso, richiesto ex art.7, comma 4 del D.L. n.168 del 2016 (conv. in Legge n.197 del 2016).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.6790/2017 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 04/01/2018