TAR Campania, Salerno, Sez. I, 3 gennaio 2018, n. 14

Accesso ai corsi di tirocinio formativo-Esclusione graduatorie-Possesso diploma c.d. "Brocca"

Data Documento: 2018-01-03
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ legittimo il d.m.  26 febbraio 2015, n. 105, nella parte in cui esclude dalle procedure concorsuali i candidati in possesso del diploma “Brocca”, trattandosi “niente più che un diploma linguistico di scuola secondaria, benché rilasciato da un Istituto magistrale” poiché essendo rilasciato “all’esito della frequenza di corsi che non prevedevano l’insegnamento delle materie suindicate [Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia generale, ecc.] non può essere ritenuto equiparabile al fine dell’insegnamento al diploma magistrale, che […] consente di partecipare ai concorsi a cattedra per le scuola primarie”(cfr. in particolare TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 ottobre 2016, n. 10582)

Contenuto sentenza

N. 00014/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Salerno, via [#OMISSIS#] Incagliati, 2; 
contro
Università degli Studi di Salerno, Fisciano, in persona del Rettore p.t., , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, c.so [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 58; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
a) della nota prot. 214981 del 20/10/2017, a firma del Dirigente dell’Area III – Didattica e Ricerca – Ufficio TFA dell’Università degli Studi di Salerno, che ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla “procedura selettiva per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – III ciclo – a.a. 2016/2017 – scuola primaria” per presunta inidoneità del titolo di accesso al concorso;
b) della nota prot. 192589 del 25/09/2017, a firma del Dirigente dell’Area III – Didattica e Ricerca – Ufficio TFA dell’Università degli Studi di Salerno, recante la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla selezione;
c) della graduatoria finale, relativa alla scuola primaria, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno – Fisciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Riccio e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] e Vignato (avvocatura dello Stato);
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso, notificato il 14 novembre 2017 e depositato il successivo 29 novembre, la parte istante, in qualità di partecipante ad “procedura selettiva per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – III ciclo – a.a. 2016/2017 – scuola primaria”, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe in quanto lesivo del proprio interesse oppositivo rispetto alla presunta inidoneità del titolo di accesso alla procedura concorsuale in contestazione accertata dall’Amministrazione resistente;
Atteso che la domanda impugnatoria proposta si affida – come motivi di doglianza – alla prospettazione dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici;
Ritenuto che le doglianze esposte nel presente mezzo di gravame sono finalizzate ad evidenziare che:
– la ricorrente, in possesso di diploma linguistico sperimentale conseguito presso l’Istituto Magistrale di Acerra nell’a.s. 2001/02, ha presentato domanda di ammissione relativamente alla scuola primaria, per cui sono stati previsti n. 140 posti disponibili (cfr. art. 1 d.r. n. 81095 del 21/04/2017);
– ammessa alla procedura, la ricorrente ha svolto il test preliminare ed ha sostenuto la prova scritta e la prova orale, conseguendo rispettivamente i seguenti punteggi: 22,5 pt. al test preliminare, 21 pt. alla prova scritta e 30 pt. alla prova orale, per un totale di 73,5 punti;
– del tutto inaspettatamente, l’Università resistente ha disposto l’esclusione della ricorrente, previa rituale comunicazione di avvio del procedimento, per presunta inidoneità del suo titolo di accesso al concorso (diploma linguistico sperimentale, conseguito presso l’Istituto Magistrale di Acerra nell’a.s. 2001/02) alla procedura selettiva de qua;
Rilevata la costituzione in resistenza dell’Università degli Studi di Salerno – Fisciano, che ha eccepito nel merito l’infondatezza delle doglianze prospettate fondando le proprie argomentazioni sui seguenti elementi:
…..nessun addebito possa essere mosso all’operato dell’amministrazione, la quale, avendo ammesso tutti i partecipanti con riserva, provvedeva nelle more del concorso all’accertamento della sussistenza dei requisiti ritenuti indispensabili, accorgendosi che il diploma conseguito dalla Sig.ra De [#OMISSIS#] costituiva titolo non idoneo per l’accesso alla procedure di selezione poiché appartenente alla tipologia “Brocca”.
La bontà di quanto appena ricostruito è confermata da plurime pronunce del Tar Lazio, con le quali l’autorevole collegio ha avuto modo anche di esplicitare la ratio sottesa alla inidoneità del c.d. diploma “Brocca” ai fini dell’insegnamento.
Dovendosi pronunciare sulla legittimità del D.M. n. 105 del 26.02.15 nella parte in cui escludeva dalle procedure concorsuali i candidati in possesso del diploma “Brocca”, il giudice amministrativo capitolino ha ritenuto che il diploma “Brocca” dovesse considerarsi “niente più che un diploma linguistico di scuola secondaria, benché rilasciato da un Istituto magistrale” poiché essendo rilasciato “all’esito della frequenza di corsi che non prevedevano l’insegnamento delle materie suindicate [Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia generale, ecc.] non può essere ritenuto equiparabile al fine dell’insegnamento al diploma magistrale, che […] consente di partecipare ai concorsi a cattedra per le scuola primarie”.
Nella parte finale dell’autorevole pronuncia, il Tar Lazio si sofferma anche sulla vera finalità dell’insegnamento sperimentale “Brocca” ritenendo che “la ratio di tale innovazione era quella di istituire corsi sperimentali ad indirizzo linguistico, da considerarsi quindi niente di più che licei linguistici [precipuamente orientati ad agevolare la prosecuzione degli studi universitari a carattere linguistico ovvero a consentire un più celere inserimento nel mondo del lavoro] e non certo quella di formare docenti per la scuola primaria e dell’infanzia specificatamente competenti”;
Ritenuto che alla camera di consiglio del 19 dicembre 2017 la causa è stata posta in decisione secondo il regime processuale della sentenza da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti;
Ritenuto che, nel caso di specie, le questioni poste a base delle eccezioni dell’Amministrazione resistente trovano conferma nella recente giurisprudenza del TAR del Lazio (Cfr. in particolare sez. III bis, n. 10582/2016 e, da ultimo, n. 11728 del 2017 che a sua volta richiama altra giurisprudenza del giudice amministrativo, quale TAR Lombardia, Milano, n. 422/2016; TAR Firenze, n.122/2017);
Ritenuto che per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va respinto stante la sua manifesta infondatezza;
Considerato, infine, che per la natura ed il contenuto della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 03/01/2018