TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 gennaio 2018, n. 154

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Elusione del giudicato

Data Documento: 2018-01-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Posto che l’effetto giuridico dell’annullamento di un provvedimento illegittimo – tranne nei casi in cui si tratti di un annullamento parziale- è quello di considerare il medesimo, giuridicamente, tamquam non esset, ne deriva innanzitutto che a seguito di detto annullamento con conseguente obbligo di riesame da parte di una commissione diversamente composta, parte ricorrente non può più pretendere di giovarsi delle valutazioni “positive” precedentemente ottenute nel corso della prima valutazione. Né, in mancanza di un preciso vincolo derivante dalla sentenza, può ritenersi che i nuovi commissari siano tenuti a recepire il giudizio dei precedenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016 n. 1294).

Contenuto sentenza

N. 00154/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07833/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7833 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Paparella, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Novella Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo Bosco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Lo Bosco in Roma, viale della Grande Muraglia N.289; 
contro
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Miur – Direzione Generale, A.N.V.U.R., Commissione di Concorso non costituiti in giudizio; 
per l’ottemperanza della sentenza 7828/2016 Tar Lazio ed in subordine ex art 32, comma 2 cpa per l’annullamento del verbale 19/6/2017 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha agito per la dichiarazione di nullità del verbale del 19 giugno 2017 impugnato in epigrafe con cui, in asserita elusione del giudicato della sentenza n. 7828/2016 del Tar Lazio, la Commissione nominata con decreto Direttoriale n. 918 del 21 aprile 2017 al fine di procedere al riesame del provvedimento annullato, ha nuovamente negato al ricorrente l’abilitazione scientifica alle funzioni di II fascia, esprimendo oltretutto una valutazione negativa rispetto ai giudizi della precedente Commissione. Ha quindi chiesto che, nell’esercizio dei poteri propri del giudice dell’ottemperanza (Cons. Stato, Ad. Plen. 15 gennaio 2013 n. 2), si dichiari la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o elusione del giudicato che si è formato sulla sentenza del TAR del Lazio Sez. III Bis, n. 7828/2016, e facendo uso dei poteri di cui all’art. 114, comma 4, lett. a) c.p.a attribuisca esso stesso l’abilitazione nazionale scientifica a professore di II fascia oppure ordinandone l’ottemperanza, prescrivendone le relative modalità e nominando, fin da ora, un commissario ad acta.
In via subordinata, ne ha chiesto l’annullamento deducendone l’illegittimità sotto vari profili
Tanto premesso, il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti che seguono.
Nel caso di specie, non sussiste ad avviso del Collegio la dedotta nullità del verbale in epigrafe per elusione del giudicato, come argomentato da parte ricorrente con il primo e con il secondo motivo, 
con cui si lamenta che la nuova Commissione nominata nel procedimento di riesame, aperto a seguito della sentenza n.7828/2016, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dei giudizi positivi riportati dal ricorrente in numero tale da fargli conseguire l’abilitazione, al punto che una volta integrato tale giudizio l’annullamento del criterio del necessario superamento delle tre mediane, avendo il ricorrente superato 2 mediane su 3 dei parametri bibliometrici definiti dall’ANVUR avrebbe dovuto ipso jure riconoscergli l’abilitazione a professore di II fascia nel settore di cui trattasi. 
Al riguardo, la Sezione ha già avuto modo di precisare in una recente sentenza che “Posto che l’effetto giuridico dell’annullamento di un provvedimento illegittimo – tranne nei casi in cui si tratti di un annullamento parziale- è quello di considerare il medesimo, giuridicamente, tamquam non esset”, ne deriva innanzitutto che a seguito di detto annullamento con conseguente obbligo di riesame da parte di una Commissione diversamente composta, parte ricorrente non può più pretendere di giovarsi delle valutazioni “positive” precedentemente ottenute nel corso della prima valutazione. Né, in mancanza di un preciso vincolo derivante dalla sentenza, può ritenersi che i nuovi commissari siano tenuti a recepire il giudizio dei precedenti (TAR Lazio, III bis, n.11162/2017; in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 1.4.2016 n. 1294).
Ne deriva che ben poteva la nuova Commissione esprimere una nuova valutazione del ricorrente, che nel caso di specie ha portato ad una reformatio in pejus, atteso che per il criterio G1 (Pubblicazioni presentate) è stato attribuito al ricorrente OTTIMO, mentre per i criteri G2 (Attività scientifica globale) e G3 (Responsabilità scientifica) è stato valutato BUONO.
Quanto ai criteri utilizzati, la Commissione ha dato atto di aver applicato i criteri e parametri decisi nella riunione del 12/03/2014 dalla Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario nel settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, nominata con DD. n. 396 del 19/11/2012» tenuto altresì conto di quanto statuito nelle sentenze trasmesse per l’esecuzione.
In tali criteri, in particolare, era stabilito che “l’abilitazione sarà attribuita di norma ai candidati che superino le tre mediane bibliometriche e che abbiano riportato un giudizio collegiale OTTIMO in almeno due dei gruppi di criteri sopra definiti. Nel caso in cui la condizione di superamento delle tre mediane non venisse soddisfatta, la commissione valuterà se questo non sia ampiamente compensato da un giudizio collegiale secondo il seguente schema:
– nel caso in cui il candidato superi due delle tre mediane è richiesto un giudizio collegiale ECCELLENTE in almeno due dei tre gruppi;
– nel caso in cui il candidato superi solo una delle tre mediane è richiesto un giudizio collegiale ECCELLENTE in tutti e tre i gruppi. L’abilitazione non verrà attribuita ai candidati che non superino almeno una delle tre mediane” .
Ed in effetti, nella sentenza n.7828/2016 di cui si chiede l’esecuzione, il Collegio si è limitato a statuire, senza indicare precisi vincoli ai fini del riesame, che “a fronte comunque del superamento di due delle tre mediane di riferimento, è necessario che la motivazione resa dalla commissione elenchi le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia” in quanto, nel caso esaminato del Giudizio reso dalla prima Commissione, “l’unico elemento ricavabile dalla motivazione riguarda il mancato rispetto del criterio elaborato dalla commissione nel verbale n. 2 del 13 marzo 2013 che, invero, si palesa irragionevole nella misura in cui, in disparte la questione dedotta relativa al mancato superamento da parte del ricorrente della terza mediana di riferimento, ha ricevuto comunque giudizi del tutto lusinghieri da parte di tutti i membri della commissione (due ottimi ed un eccellente), a riprova di un profilo curriculare di tutto rilievo”.
Inoltre, nella sentenza indicata ilcriterio elaborato dalla commissione (secondo cui chi possiede due mediane su tre deve ottenere nel giudizio di merito due eccellenti ed un solo ottimo) è stato ritenuto “palesemente irragionevole nella misura in cui esclude dall’abilitazione candidati che possiedono profili e caratteristiche molto positivi, anche al di sopra della media nazionale dei docenti del settore di riferimento”.
Anche sotto profilo, quindi, non può ritenersi sussistente alcuna elusione del giudicato, poiché come è noto l’elusione di giudicato ricorre solo allorquando dal giudicato derivi un obbligo talmente puntuale che l’ottemperanza ad esso si concreta nell’adozione di un atto il cui contenuto, nei suoi tratti essenziali, è integralmente desumibile dalla sentenza (T.A.R. Lazio, III bis, n. 11162/2017 cit.). 
Quanto all’impugnazione della valutazione negativa in epigrafe, il ricorso merita invece di esser accolto. 
Ed invero, premesso che il ricorrente aveva comunque superato 2 mediane su 3 e che le valutazioni di “Buono” e “Ottimo” erano da ritenersi comunque positive e non ostative, di per sé, al riconoscimento dell’abilitazione secondo quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, secondo cui il criterio elaborato dalla commissione – secondo cui chi possiede due mediane su tre deve ottenere nel giudizio di merito due eccellenti ed un solo ottimo – è stato ritenuto “palesemente irragionevole nella misura in cui esclude dall’abilitazione candidati che possiedono profili e caratteristiche molto positivi, anche al di sopra della media nazionale dei docenti del settore di riferimento”. 
In tal caso, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto evidenziare le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che il candidato, pur a fronte delle valutazioni positive di “BUONO” e “OTTIMO” riportate non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia, anche con riferimento all’ulteriore indicazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui a fronte del superamento di due mediane su tre l’abilitazione non può essere negata a “candidati che possiedono profili e caratteristiche molto positivi, anche al di sopra della media nazionale dei docenti del settore di riferimento”.
Tanto premesso il ricorso va in parte accolto e, per l’effetto, va annullato il verbale in epigrafe del 19/6/2017 con cui i ricorrente è stato valutato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione a II fascia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il verbale del 19/6/2017.
Condanna l’amministrazione soccombente alle spese della presente controversia, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 09/01/2018