TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 gennaio 2018, n. 130

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Posti non assegnati studenti extracomunitari

Data Documento: 2018-01-09
Area: Giurisprudenza
Massima

La garanzia del diritto allo studio, sancita dall’art. 34, primo comma, della Costituzione, porta a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria (ma che abbiano conseguito un punteggio superiore a 20), nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati.

Contenuto sentenza

N. 00130/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04432/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4432 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Bonzi, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#]&[#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Cineca, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Yi Hsuan Huang, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. Miur 8 febbraio 2016 n. 50, meglio identificato in atti, per i motivi di cui al presente atto e nella parte in cui consente la chiusura della graduatoria anche con posti liberi e Vacanti4,
2) del D.M. 463 del D.M. del 3 luglio 2015 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16 e dei relativi allegati anche nella parte in cui consentono che residuino posti liberi e del D.M. 5 agosto 2015 n. 544 e sempre per i motivi in atti;
3) della nota MIUR del 25 febbraio 2016 prot. 4825 con cui si impone agli Atenei di comunicare i posti residui considerando anche “taluni procedimenti giurisdizionali ancora in corso” e delle note delle Università resistenti e sempre nella parte in cui non comunicane, chiaramente tutti i posti disponibili;
4) del diniego di ammissione opposto alla ricorrente nonostante i posti rimasti liberi;
5) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e anche dell’Ateneo resistente e ambito e ove risulta che i posti rimasti liberi non vengano riassegnati, ivi compresa la graduatoria di concorso, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto di parte ricorrente all’iscrizione, al Corso di Laurea IMAT per l’anno accademico 2015/2016, e ad occupare i posti rimasti vacanti e liberi;
PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. 
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente in punto di fatto di avere partecipato alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia IMAT tenutasi nel mese di settembre 2015 e di avere raggiunto la soglia dei 20 punti.
Pur, collocandosi in posizione di idoneo in graduatoria non ha ottenuto l’ammissione ma, in conformità alle indicazioni del bando, ha sempre confermato il proprio interesse all’immatricolazione in ragione degli scorrimenti in corso.
Il MIUR, tuttavia, con il D.M. 50/2016 indicato in epigrafe, a differenza dell’anno passato in cui gli scorrimenti sono andati avanti sino al mese di ottobre 2015, ha deciso per la chiusura della graduatoria lasciando vacanti molteplici posti disponibili sia per gli studenti comunitari, sia per quelli extracomunitari.
Con istanza di accesso agli atti la parte ricorrente chiedeva al Ministero e all’Ateneo resistente di rendere noto il numero dei posti rimasti ancora vacanti, all’esito della chiusura delle graduatorie, relativamente al corso di laurea di interesse. Tuttavia, l’Amministrazione e il Dicastero rimanevano silenti non dando alcun riscontro all’istanza in parola. Solo l’Ateneo di Milano confermava di aver coperto tutti i posti. Dalla tabella MIUR risulterebbe la presenza di n. 5 posti per Tor Vergata inizialmente riservati ai cittadini extracomunitari e 10 a La Sapienza. Non è noto il dato di Pavia nonostante i posti loro riservati fossero 40.
Parte ricorrente ritiene che la procedura seguita dal MIUR sia illegittima per i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E DELL’ART. 2, 3, 33, 34 COST. CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI DIRITTO ALLO STUDIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 E 14 DELLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO. ESORBITANZA NORMATIVA. INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE E/0 FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ART. 1 CO. 1 E DELL’ART. 4 L. 264/1999. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’ TRA PIU’ ATTI PROVENIENTI DELLA PA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, DI IRRETROTTIVITA’ DELLA LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLE PRELEGGI. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL’ART.- 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRATA ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. SVIAMENTO E MALGOVERNO.
Si costituiva in giudizio il MIUR con memoria formale.
Con ordinanza n. 7596/2016 la sezione accoglieva l’istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. contenuta nell’atto di ricorso ordinando all’amministrazione di consentire l’accesso agli “atti del procedimento con i quali è stato deciso quanti siano i posti riservati al contingente degli strumenti extracomunitari in ogni ateneo, compresi i criteri adottati; alla copia del provvedimento con il quale si sia decisa la predetta riserva; alla copia degli atti del procedimento di nomina della commissione per la elaborazione dei test di ammissione, nonché degli atti della commissione e del ministero con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi; alla copia dei verbali dei lavori della commissione che ha redatto i quesiti; alla copia degli atti del procedimento sulla base dei quali il ministero ha provveduto alla determinazione a livello nazionale dei posti da bandire da parte dei singoli atenei con particolare riferimento: – alla rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l’anno accademico 2015 2016 che il ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’articolo 6 ter del decreto legislativo numero 502 del 1992, trasmessa dallo stesso ministero in data 24 aprile 2015 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in vista dell’accordo formale; al parere espresso dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; agli atti relativi alle attività istruttorie compiute secondo gli elementi di cui all’articolo tre, comma uno, e lettera a), comma due, della legge numero 264 del 1999; alla copia di tutte le richieste inviate dagli atenei con le quali si indica il contingente massimo da poter bandire, con riferimento alle schede ove sono indicati i parametri relativi alle aule, docenti, laboratori; alla copia delle linee guida ministeriali circa lo svolgimento della prova; alla copia del verbale dei lavori del tavolo tecnico della programmazione; alla copia del verbale di correzione dei compiti dei ricorrenti per mano del Cineca; alla copia degli atti del procedimento riguardante i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate, ove effettuato; alla copia degli atti relativi al procedimento di computo e individuazione dei posti disponibili e vacanti presso ciascun ateneo.
Con successiva ordinanza n. 6214/2016 del 6 ottobre 2016, la Sezione accoglieva la misura cautelare proposta “in considerazione dell’accertata ulteriore esistenza di posti liberi per l’immatricolazione per l’a.a. 2015/2016 al corso di laurea di cui trattasi” e ordinava all’amministrazione di “procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendone il relativo ordine con la conseguente immatricolazione di parte ricorrente ove ricompresa nell’ambito dei posti disponibili rimasti vacanti sulla base del predetto criterio”.
Con successiva istanza del 20 giugno 2016, parte ricorrente chiedeva di essere ammessa al corso di laurea per cui è causa ove occorra anche in soprannumero e nella sede di prima opzione o, in subordine, nell’ordine di gradazione delle scelte in quelle ove vi siano posti vacanti.
Con ordinanza n. 1314/2017 la sezione accoglieva la domanda cautelare “privilegia(ndo) la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati, naturalmente ove sussista la comprova di un numero adeguato di posti vacanti perché non assegnati (e non assegnabili) a studenti extracomunitari tale da consentire l’iscrizione della ricorrente”.
Con istanza ex art. 59 c.p.a. del 17 maggio 2017, parte ricorrente chiedeva che la sezione ordinasse l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1314/2017. Con ordinanza n. 2784/2017 la sezione accoglieva la domanda di esecuzione e ordinava all’amministrazione di procedere, “nella sussistenza delle indicate condizioni, all’iscrizione della ricorrente nel corso di Medicina Inglese IMAT Pavia.” Risultava infatti avvenuta l’iscrizione della ricorrente, ma nel corso di laurea in lingua italiana e non in quello di lingua inglese – IMAT- come richiesto.
Con memoria del 4 agosto 2017, l’amministrazione rappresenta che tra le scelte espresse dalla ricorrente all’epoca dell’esame di accesso per l’a.a. 2015/2016, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata risulta l’unica sede con posti disponibili per l’IMAT relativamente all’a.a. 2015/2016 e che l’Università degli Studi di Pavia (altra sede indicata dalla ricorrente) ha esaurito i posti disponibili già dallo scorrimento del 10 febbraio 2016; rappresenta altresì che la ricorrente risulta già immatricolata presso la facoltà di medicina e chirurgia in lingua inglese IMAT dell’Ateneo di Tor Vergata per l’a.a. 2016/2017.
In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente depositava scambio di corrispondenza con il MIUR e con l’Università degli studi di Pavia, da cui risulta quanto già esplicitato nella nota testè citata dell’amministrazione.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio si è già espresso in merito alla chiusura della graduatoria ai sensi del D.M. 50/2016 e allo scorrimento dei posti disponibili in quanto non assegnati a studenti extracomunitari e da tale orientamento (sentenza n. 10248/2016) non intende discostarsi in considerazione della ratio sottesa a tali precedenti secondo cui la garanzia del diritto allo studio, sancita dall’art. 34, primo comma, della Costituzione, porta a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria (ma che abbiano conseguito un punteggio superiore a 20), nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati.
L’accoglimento del ricorso è condizionato dalla prova della effettiva sussistenza di tali posti (in tal senso, cfr. decreto presidenziale del CdS., n.2836/2016 del 18.06.2016, che ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame sul presupposto che “il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nel corso dei giudizi di appello R.G.1182/2016 e 1740/2016, vertenti in materia analoga alla presente, ha ammesso non soltanto la possibilità, ma anche la concreta effettuazione di alcuni scorrimenti di graduatoria” e a tal fine ha disposto una ricognizione dei posti eventualmente vacanti e disponibili).
Nel caso di specie, la ricorrente è stata immatricolata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Varese nel corso di laurea in lingua italiana e non in quello di lingua inglese – IMAT- come richiesto, mentre l’amministrazione afferma esservi posti liberi presso la facoltà di Tor Vergata in lingua inglese. Afferma invece che non vi sono più posti presso la facoltà di Medicina in lingua inglese presso l’Università di Pavia, corso IMAT.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere con riferimento alla Università di Tor Vergata, corso di lingua inglese, alla luce dei principi già enunciati nell’arresto più sopra citato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di procedere, nella sussistenza delle indicate condizioni, all’iscrizione della ricorrente nel corso di Medicina Inglese IMAT nei sensi indicati in motivazione.
Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/01/2018