TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 gennaio 2018, n. 397

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Improcedibilità

Data Documento: 2018-01-12
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 8, comma 5, del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, precisando che per poter conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei componenti della commissione esaminatrice.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità, occorre pertanto che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti ciascun candidato.

Contenuto sentenza

N. 00397/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05122/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5122 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mezzasalma, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] Iasiello e [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 14, Sc A, Int 4; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 03/A2 – modelli e metodologie per le scienze chimiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. M. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. G. Pafundi e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 71bis cod. proc. amm. per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ai fini della definizione del ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;
– che, in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art.3 comma 2 c.p.a, si ritiene di prescindere dal riportare analiticamente in fatti di causa, per cui si rinvia agli atti delle parti; 
premesso che con domanda di partecipazione del 5.10.2012 il ricorrente ha presentato la propria candidatura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di Prima fascia per il settore scientifico 03/A2 (Modelli e metodologie per le Scienze Chimiche); 
– che all’esito della procedura concorsuale sono stati approvati i verbali della Commissione, resi pubblici sul sito internet in data 1 dicembre 2014, con i quali il ricorrente veniva dichiarato non idoneo all’abilitazione di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010; 
Ritenuto che il ricorso meriti di essere accolto, essendo state dedotte nel presente ricorso le medesime censure già positivamente vagliate dalla Sezione, aventi riguardo all’operato della medesima Commissione giudicatrice nominata per il settore scientifico 03/A2 (seppure con riferimento a un ricorso inerente l’abilitazione alle funzioni di Professore di Seconda Fascia, con sentenza n. 975/2015, depositata in data 21 gennaio 2015);
– che, con particolare riferimento al caso specifico in cui il ricorrente, la motivazione si presenta carente ed intrinsecamente contraddittoria, atteso che il giudizio esprime valutazioni positive, essendo state utilizzate espressioni quali “pubblicazioni abbastanza coerenti” con le tematiche del settore concorsuale 03/A2 o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. 
Il giudizio complessivo della Commissione sul valore scientifico delle pubblicazioni è, in relazione al settore concorsuale 03/A2, e usando i parametri dell’Insieme 1 descritto nell’allegato A del verbale dell’1 aprile 2014, che descrive i criteri adottati dalla Commissione, “discreto”.
(…) Gli altri titoli presentati dal candidato, a sostegno della propria autorevolezza e maturità scientifica sono giudicati dalla Commissione… “ottimi”.
Il giudizio collettivo generale della Commissione sul curriculum del Candidato risulta essere “discreto”; 
Nonostante tali espressioni positive, prevalenti anche nei giudizi individuali rispetto ai profili negativi del giudizio riguardanti la produzione scientifica complessiva e la produttività del candidato, la commissione ha giudicato il ricorrente come non idoneo.
Inoltre dall’esame dei giudizi individuali dei commissari si evince che gli stessi non si concludono con una chiara affermazione nel senso della idoneità o inidoneità del candidato: essi piuttosto esaminano i titoli del ricorrente – peraltro sovente in modo generico -, ma non si esprimono in termini chiaramente positivi e negativi, come richiesto dalla disciplina normativa, secondo cui il giudizio di idoneità ai fini della abilitazione è conseguito a maggioranza dei componenti della commissione.
L’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011, in particolare, stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, precisando che per poter conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei componenti della commissione esaminatrice.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità, occorre pertanto che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti ciascun candidato, circostanza che nel caso di specie non si è realizzata, come si desume chiaramente dalla mera lettura dei verbali allegati al ricorso. 
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui il ricorrente non ha conseguito l’abilitazione.
In conclusione per le ragioni esposte il giudizio di non idoneità a professore di seconda fascia (03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche) espresso nei confronti del prof. Mezzasalma deve essere annullato (cfr. Tar Lazio, sez. III, n.09905/2016).
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo il ricorrente dovrà essere riesaminato da Commissione in composizione integralmente diversa da quella che ha operato, entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono seguire, come di regola, il principio di soccombenza. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il giudizio di non idoneità a professore di seconda fascia (03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche) espresso nei confronti del prof. Mazzasalma.
Ordina all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo di procedere al riesame della posizione del ricorrente entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, che si liquidano forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 12/01/2018