Il mancato superamento tre mediane, pur non integrando un “prerequisito” ai fini dell’accesso alla positiva valutazione abilitativa, costituiscono comunque un necessario elemento di valutazione, dal quale la commissione incaricata può prescindere soltanto sulla base di un motivato giudizio di merito estremamente positivo, sulla qualità della produzione scientifica.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 gennaio 2018, n. 396
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrici-Valutazione
N. 00396/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04555/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4555 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Santagati, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice [#OMISSIS#] Giuffre’, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Giuffrè in Roma, via Salaria, 259;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del Giudizio di “non abilitazione” (Giudizio collegiale e giudizi individuali), pubblicato nel sito del MIUR, ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) in data 22/1/2014, espresso nei confronti dell’odierno ricorrente, dott.ssa. [#OMISSIS#] Santagati, dalla Commissione per la procedura (composta dai Prof.ci [#OMISSIS#] Pimpinelli, Giovanni Dehò, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guardabassi) per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) nelle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 05/Il – Genetica e Microbiologia, indetta con D.D. n. 222 del 20/07/2012 (G.U. n. 58 del 27/07/2012);
– del Verbale n. 1 – Criteri; del Verbale n. 2 e relazione riassuntiva I fascia; del Verbale n. 3 e relazione riassuntiva II fascia – del Verbale ultima riunione e relazione riassuntiva dei lavori del 2013, redatti dalla medesima Commissione, anche questi pubblicati nel sito del MIUR in data 23 gennaio 2014;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Santagati ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda fascia nel settore concorsuale per il settore 05/I1 — Genetica e Microbiologia indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20.7.2012 della Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del M.I.U.R.-.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole all’interessata che, pertanto, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione.
Eccesso di potere per irragionevolezza;
2) Violazione ·e falsa applicazione dell’art. 8, commi IV e V, del D.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, I, II, II e IV comma, del D.M. n. 76/2012 (Criteri e parametri per la valutazione dei· titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia). Violazione e falsa applicazione dei Criteri generali riguardanti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli deliberati dalla stessa Commissione con verbale n. 1 del 7 marzo 2013. Difetto di motivazione. Eccesso di Potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, irragionevolezza e arbitrarietà dei giudizi espressi dalla Commissione nei confronti dei candidati. Eccesso di potere per motivazione incongrua e contraddittoria.
La Commissione ha ritenuta inidonea l’interessata all’abilitazione assumendo che “la candidata (età accademica 12,085 anni) presenta nel curriculum solo le 12 pubblicazioni che allega alla domanda, che riguardano prevalentemente studi in batteri su antibiotico-resistenze ed elementi mobili associati a geni per resistenze e i cui parametri bibliometrici non superano alcuna delle mediane indicate nel bando.
Un esame della documentazione presentata non ha fatto emergere elementi tali da modificare questo dato negativo. Pertanto, in base ai criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche formulati dalla commissione, si ritiene che la candidata non abbia i requisiti scientifici sufficienti per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/Il”.
L’interessata sostiene che il presupposto sul quale la Commissione ha negato l’abilitazione sarebbe errato, poiché la Dottoressa Santagati sarebbe autrice di 20 pubblicazioni scientifiche, che i predetti lavori erano stati citati 486 volte (secondo la banca dati Scopus), con un valore normalizzato di 28,58 citazioni, e che le stesse pubblicazioni totalizzavano un h-index pari a 10 punti.
La Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente ha pubblicato solo le dodici pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione, che corrispondono al numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato avrebbe potuto presentare per la valutazione nella procedura di abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia nei settori delle scienze biologiche, ai sensi del regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 76 del 2012.
Le altre pubblicazioni della ricorrente inserite nel “sito docenti” del Cineca, tuttavia, per un errore nella compilazione della domanda, non sarebbero state inviate alla piattaforma telematica del MIUR contenente le domande dei candidati, l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni.
Tale circostanza sarebbe stata segnalata dalla ricorrente alla commissione con nota del 27 giugno 2013, con la quale ha chiesto di “prendere in considerazione l’elenco delle pubblicazioni, poiché durante la procedura telematica (…) sono state erroneamente indicate solo le pubblicazioni da presentare (12 pubblicazioni per la abilitazione da professore associato) e non le pubblicazioni da visualizzare. Tutte le pubblicazioni riportate in allegato sono ufficialmente presenti sul sito cineca”.
La Commissione, tuttavia, ha negato l’abilitazione alla ricorrente.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Anvur si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 3733 del 4.8.2014 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 71 bis cod. proc. amm. per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ai fini della definizione del ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite, alla camera di consiglio del 10.1.2018 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Con il ricorso in esame la ricorrente sostiene che il presupposto sulla base del quale la Commissione ha negato l’abilitazione sarebbe errato in quanto la Dottoressa Santagati sarebbe autrice di 20 pubblicazioni scientifiche, che i predetti lavori sarebbero stati citati 486 volte (secondo la banca dati Scopus), con un valore normalizzato di 28,58 citazioni, e che le stesse pubblicazioni totalizzavano un h-index pari a 10 punti.
La Commissione avrebbe erroneamente considerato solo le dodici opere indicate nella domanda di partecipazione (pari al numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato avrebbe potuto presentare per la valutazione nella procedura di abilitazione), in quanto, per un errore nella compilazione della domanda, non sarebbero state inviate alla piattaforma telematica del MIUR contenente le domande dei candidati, l’elenco corretto dei titoli e delle pubblicazioni. Ciò avrebbe indotto in errore la commissione.
La tesi non merita di essere condivisa.
E’ la stessa ricorrente ad ammettere che la mancata valutazione delle restanti pubblicazioni sia dipesa da un errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione alla procedura.
Ciò premesso non si ravvisa alcuno spazio per il riconoscimento di un errore scusabile in favore dell’interessata.
Va premesso che la scusabilità dell’errore è istituto che rileva unicamente ai fini processuali per consentire alle parti di instaurare il giudizio (o partecipare ad esso), nelle ipotesi in cui determinate circostanze, non attribuibili a colpa dell’interessato, gli abbiano impedito di svolgere correttamente determinati atti; esso, quindi, non può in alcun modo riguardare un errore commesso da parte del candidato, nella compilazione della domanda.
Non si vede, inoltre, come il riscontro di tale errore di compilazione da parte di questo Tribunale, in uno alla sua “scusabilità”, potrebbe ridondare a vantaggio della ricorrente in termini di annullamento del giudizio impugnato, ciò in quanto l’effetto caducatorio potrebbe derivare unicamente dalla rilevazione di errori di fatto della commissione nella valutazione dei titoli indicati.
Come eccepito dall’Amministrazione nella memoria di costituzione la ricorrente ha salvato la sezione, selezionando solo 12 documenti.
I candidati, tuttavia, avevano avuto la possibilità di verificare mediante la visualizzazione dell’anteprima del CV i dati immessi nella domanda e di procedere ad una loro integrazione prima di effettuare l’invio definitivo entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.
Tale errore è stato ammesso dalla stessa candidata come risulta dalla citata nota del 27 giugno 2013. Peraltro, un eventuale riesame di tutte le domande viziate dall’errore commesso, come sembra pretendere la ricorrente, avrebbe condizionato l’attività della commissione, protraendo ulteriormente i tempi per la conclusione della procedura.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento per la circostanza, decisiva ed assorbente, che la candidata non ha dimostrato di superare alcuna delle tre mediane, le quali, pur non integrando un “prerequisito” ai fini dell’accesso alla positiva valutazione abilitativa, costituiscono comunque un necessario elemento di valutazione, dal quale la Commissione incaricata può prescindere soltanto sulla base di un motivato giudizio di merito estremamente positivo, sulla qualità della produzione scientifica (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 11437/2015);
Nel caso di specie, inoltre, in disparte la censura relativa al mancato superamento delle mediane, tanto nel giudizio collegiale quanto in tutti i cinque giudizi individuali, ha avuto un peso determinante la qualità delle pubblicazioni e dei titoli indicati ai fini della valutazione.
Non si ravvisa nemmeno una mancanza di congruità nella motivazione del giudizio collegiale, dal quale risulta che la Commissione ha analiticamente valutato i titoli e le pubblicazioni scientifiche della ricorrente.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla parziale novità di alcuni aspetti dedotti nel ricorso (quale quello relativo all’erronea compilazione della domanda e alla proroga del termine finale di conclusione dei lavori conseguente all’attività in autotutela disposta dall’amministrazione), per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 12/01/2018