TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 181

Procedura concorsuale posto ricercatore-Rinnovo valutazione-Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2018-01-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Il vincolo che deriva al giudice dalla domanda di parte attiene solo al risultato e non al quomodo per raggiungere un tale risultato. Vale a dire, che a fronte di una fondata domanda di ottemperanza il giudice ha il dovere di adottare misure atte a garantire che l’ottemperanza avvenga effettivamente e in tempi rapidi. Tuttavia la scelta delle modalità per raggiungere il risultato è riservata al giudice – nell’ambito dei confini segnati dal giudicato – e non è vincolata dai suggerimenti e dalle richieste di parte. Tanto emerge da due dati esegetici. Da un lato, il giudizio di ottemperanza rientra nella c.d. giurisdizione di merito, in cui il giudice ha il potere di sostituzione all’amministrazione (art. 7, comma 6, Cod. proc. amm.), e lo esercita secondo scelte non vincolate, quanto ai mezzi, alla domanda di parte, alla stessa stregua in cui la pubblica amministrazione individua, secondo proprie valutazioni, i migliori mezzi per conseguire il risultato richiesto. Dall’altro lato, l’art. 114, comma 4, lett. a), Cod. proc. amm., coerentemente con la portata della giurisdizione di merito, espressamente dispone che in caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice ordina l’ottemperanza “prescrivendo le relative modalità”, che dunque rientrano nei poteri di ufficio del giudice. Analogamente dispone l’art. 34, comma 1, lett. e), secondo cui il giudice “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato (…)”, così demandando al giudice la scelta di tali misure.

Contenuto sentenza

N. 00181/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Carlomagno, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Di [#OMISSIS#], con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.; 
contro
il Commissario ad Acta per la nomina della Commissione per la rinnovazione della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. M- EDF/02 (metodi e didattica delle attività sportive), bandita dall’Università degli Studi “Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Napoli con D.R. 210 del 28 marzo 2007, non costituito in giudizio;
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
l’Università Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Falco, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Melisurgo, n. 4; 
per l’annullamento
del decreto direttoriale n. 3 del 7 gennaio 2017 recante la nomina della commissione per il rinnovo della procedura di valutazione comparativa di un posto di ricercatore universitario per il SSD MEDF/02 bandita dall’Università degli studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in esecuzione della sentenza TAR Campania, sez. II, n.1268/2016 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 7/3/2017 e dell’ordinanza del TAR Campania, Sezione Seconda, n. 5231/2016 nonché di tutti gli atti preordinati consequenziali o comunque connessi compresa la citata ordinanza Tar Campania 5231/17 ed il provvedimento di sorteggio della commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la Dott.ssa [#OMISSIS#] Carlomagno ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6 c.p.a., avverso il decreto direttoriale in epigrafe indicato, recante la nomina della commissione per il rinnovo della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore per il SSD MEDF/02 bandita dall’Università degli studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ai fini della ricostruzione della vicenda, la difesa della Dott.ssa Carlomagno ha rappresentato:
che con sentenza n. 5111 del 30 novembre 2009 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dal Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso gli atti conclusivi della sopra indicata procedura e tale pronuncia è stata integralmente confermata dal Giudice di Appello con sentenza n. 6001 del 14 novembre 2011;
che con sentenza n. 1268 del 2016, questa Sezione ha accolto anche il ricorso proposto dal Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso il decreto n. 101 del 6 marzo 2012, con il quale il Rettore del predetto Ateneo ha approvato gli atti della commissione giudicatrice, adottati in sede di rinnovo della procedura de quaconseguente al giudicato;
che avverso la sentenza da ultimo indicata è stato proposto appello dalla Dott.ssa Carlomagno, con domanda di sospensione della efficacia della pronuncia, rigettata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3374 del 2016;
che con la sentenza n. 1268 del 2016 di questa Sezione, sono state, tra l’altro, indicate le modalità di esecuzione della pronuncia n. 5111 del 30 novembre 2009; in particolare, è stato previsto che il commissario ad acta, Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], all’uopo nominato, avrebbe dovuto procedere alla designazione dei componenti della nuova commissione applicando i criteri individuati nella predetta sentenza;
che, con ordinanza n. 5231 del 2016, questa Sezione ha fornito i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta in merito alle modalità di individuazione dei componenti della nuova commissione di valutazione;
che la suddetta ordinanza è stata impugnata dalla Dott.ssa Carlomagno innanzi al Consiglio di Stato, che con pronuncia n. 1189 del 2017 ha dichiarato inammissibile l’appello in ragione della natura ordinatoria del provvedimento giurisdizionale, specificando, altresì, che “l’effetto ripristinatorio prodotto dal giudicato di annullamento implica la riedizione della procedura alla stregua della disciplina vigente al momento della pronuncia da eseguire, con la conseguenza che i professori incaricati della rinnovazione della selezione dovranno essere scelti tra quelli titolari della docenza nel settore scientifico disciplinare esistente alla data della pubblicazione della sentenza di ottemperanza”;
che con il decreto direttoriale n. 3 del 7 gennaio 2017 il commissario ad acta ha, quindi, provveduto alla nomina della commissione per il rinnovo della procedura di valutazione comparativa in argomento, individuando – previa predisposizione della lista di aspiranti sorteggiabili composta da docenti ordinari che, alla data della pubblicazione della sentenza di ottemperanza, sono risultati afferenti al settore scientifico MEDF/02 ed esecuzione delle operazioni di sorteggio in data 3 gennaio 2017 – i componenti nelle persone dei professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Palma e [#OMISSIS#] Ripani. 
La difesa della ricorrente, nell’impugnare il suddetto decreto con l’atto di reclamo oggetto del presente giudizio, ha sostenuto l’illegittimità dell’operato del commissario ad acta, deducendo la violazione delle regole giudiziali cristallizzate nelle predette pronunce e della normativa di riferimento in materia, con precipuo riguardo alle modalità di individuazione dei commissari, nonché alla qualificazione dei medesimi, due dei quali ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Lipoma) appartenenti ad un diverso settore concorsuale (06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport) rispetto a quello nel quale è inserito il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura valutativa.
Il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità e concludendo per il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Il Ministero e l’Ateneo intimati non si sono costituiti in giudizio.
Con decreto monocratico n. 772 del 2017 è stata rigettata l’istanza di sospensione interinale presentata dalla Dott.ssa Carlomagno, in considerazione dell’essenza del requisito prescritto ex art. 56 c.p.a..
Con relazioni depositate in data 23 maggio 2017 ed in data 14 giugno 2017, il commissario ad acta, Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ha articolatamente esposto l’attività espletata con puntuale indicazione degli argomenti a sostegno della legittimità del proprio operato, conformemente ai criteri impartiti nelle sopra indicate pronunce di questa Sezione e del Giudice di Appello.
In data 30 ottobre 2017, il difensore della Dott.ssa Carlomagno ha depositato il decreto direttoriale n. 2891 del 25 ottobre 2017, di approvazione degli atti della commissione della procedura de qua, con i quali l’odierna ricorrente è stata dichiarata vincitrice della selezione.
All’udienza del 7 novembre 2017, il difensore della ricorrente ha ribadito la sopravvenienza da ultimo indicata, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia nel merito; il difensore del controinteressato ha insistito per la rifusione delle spese di lite.
Il Collegio evidenzia che il rimedio azionato dalla ricorrente, così come scolpito dall’art. 114 c.p.c., costituisce sostanziale mezzo d’impugnazione degli atti commissariali ed, anzi, è l’unico mezzo al quale le parti nei cui confronti si è formato il giudicato possono fare ricorso (ove, per contro, per i terzi estranei al giudicato trova applicazione il [#OMISSIS#] ordinario).
Ciò premesso, alla luce del decreto direttoriale n. 2891 del 25 ottobre 2017, di approvazione (come sopra esposto) degli atti della commissione adottati in sede di riedizione della procedura selettiva in argomento, della quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Carlomagno, il Collegio ritiene di procedere alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’atto introduttivo del presente giudizio, secondo quanto, del resto, prospettato dalla stessa difesa della ricorrente.
La sopravvenienza costituita dalla conclusione della procedura concorsuale con esito favorevole per la Dott.ssa Carlomagno determina una diretta incidenza, infatti, sull’interesse di quest’ultima alla decisione nel merito, dovendosi anche evidenziare, per completezza, che la difesa del controinteressato non ha espresso, al riguardo, riserve ovvero opposizione, insistendo, tuttavia, per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite, compensate nei rapporti con le amministrazioni intimate in quanto non costituite in giudizio, sono poste a carico della ricorrente quanto ai rapporti con il controinteressato, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Invero, in via generale, nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; Id., 13 febbraio 2017, n. 602; Id., sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862), atto (provvedimento di approvazione degli atti della commissione) che nella specie non era stato ancora adottato alla data di proposizione del presente giudizio.
Nel merito i rilievi sono anche infondati.
Il Collegio rileva, infatti, che, come chiarito anche dalla giurisprudenza del Giudice di Appello (cfr. Cons. St., n. 6501 del 2011) « il vincolo che deriva al giudice dalla domanda di parte attiene solo al risultato e non al quomodo per raggiungere un tale risultato. Vale a dire, che a fronte di una fondata domanda di ottemperanza il giudice ha il dovere di adottare misure atte a garantire che l’ottemperanza avvenga effettivamente e in tempi rapidi. Tuttavia la scelta delle modalità per raggiungere il risultato è riservata al giudice – nell’ambito dei confini segnati dal giudicato – e non è vincolata dai suggerimenti e dalle richieste di parte. Tanto emerge da due dati esegetici. Da un lato, il giudizio di ottemperanza rientra nella c.d. giurisdizione di merito, in cui il giudice ha il potere di sostituzione all’amministrazione (art. 7, comma 6, Cod. proc. amm.), e lo esercita secondo scelte non vincolate, quanto ai mezzi, alla domanda di parte, alla stessa stregua in cui la pubblica amministrazione individua, secondo proprie valutazioni, i migliori mezzi per conseguire il risultato richiesto. Dall’altro lato, l’art. 114, comma 4, lett. a), Cod. proc. amm., coerentemente con la portata della giurisdizione di merito, espressamente dispone che in caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice ordina l’ottemperanza “prescrivendo le relative modalità”, che dunque rientrano nei poteri di ufficio del giudice. Analogamente dispone l’art. 34, comma 1, lett. e), secondo cui il giudice “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato (…)”, così demandando al giudice la scelta di tali misure».
Con sentenza n. 1268/2016, questa Sezione, nell’individuare le modalità di esecuzione del giudicato di cui alla pronuncia n. 5111 del 30 novembre 2009, ha stabilito, tra l’altro, ai fini che in questa sede rilevano, che: 1) la commissione avrebbe dovuto essere composta da tre professori universitari ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, e di chiara e comprovata fama nazionale; 2) i componenti della commissione avrebbero dovuto essere estranei sia all’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli sia al contesto territoriale oggetto della procedura de qua.
Con ordinanza n. 5231/2016, inoltre, nell’escludere la sussistenza di vincoli correlati all’applicazione delle regole previste dal d.P.R. n. 117 del 2000 per la nomina della ordinaria commissione, la Sezione, fornendo al commissario ad acta i chiarimenti richiesti, ha ulteriormente dettagliato le modalità di esecuzione, con precipua indicazione anche dei nominativi dei professori ordinari afferenti allo specifico settore scientifico disciplinare, risultanti dal sito istituzionale del MIUR (http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php).
Il commissario ad acta si è scrupolosamente attenuto ai criteri stabiliti da questo Giudice, opportunamente considerando pure la precisazione recata nella pronuncia del Consiglio di Stato n. pronuncia n. 1189 del 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Dott.ssa Carlomagno avverso la predetta ordinanza n. 5231/2016.
Emerge per tabulas, infatti, che il commissario ad acta ha individuato i componenti della commissione tra i professori ordinari incardinati nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02, escludendo il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in servizio presso l’Università “Parthenope” di Napoli, in conformità ad uno specifico ed espresso criterio impartito da questo Giudice al fine di garantire lo svolgimento del nuovo giudizio al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda contenziosa e di qualsivoglia correlazione anche sotto il profilo della contiguità ambientale.
La specifica qualificazione dei componenti della commissione individuati dal commissario ad acta nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura de qua non può, dunque, essere revocata in discussione, risultando, peraltro, ulteriormente comprovata dagli elementi illustrati dal Dott. [#OMISSIS#] nella relazione depositata in data 23 maggio 2017, in merito al carattere multimodale del settore che viene in rilievo ed alle modalità di determinazione dei macrosettori, dei settori concorsuali e dei settori scientifici disciplinari di cui al DM 4 ottobre 2000 e, successivamente, al D.M. 12 giugno 2012 n. 159 ed al D.M. 30 ottobre 2015 n. 855, funzionali a consentire l’appartenenza multipla di un settore scientifico disciplinare a più settori concorsuali in presenza di “evidenti ragioni culturali, atteso che lo spostamento, sic et simpliciter, di un SSD in un unico SC, avrebbe potuto tradursi in una perdita delle caratteristiche culturali e scientifiche che caratterizzano il SSD e la sua appartenenza a uno o più SC”.
Né meritano adesione le deduzioni articolate per contestare il ricorso da parte del commissario al metodo del sorteggio dei commissari da una lista a tal fine dal medesimo predisposta nella quale sono stati inclusi tutti gli aspiranti in possesso di requisiti conformi ai criteri sopra indicati; tale metodologia, infatti, fornisce le più ampie e solide garanzie di imparzialità nella selezione, tanto da essere stata prescritta dal legislatore con riguardo ad altre procedure valutative (in relazione al settore universitario, il riferimento è, in particolare, alla procedura di nomina dei commissari per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale). Il Collegio sottolinea, peraltro, che, come evidenziato dal commissario ad acta nella predetta relazione, il sorteggio è avvenuto con procedure pubbliche e aperte alla presenza di qualunque soggetto avesse interesse a presenziarvi e tale circostanza non ha costituito oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di lite nei rapporti con le amministrazioni intimate e condanna la Dott.ssa [#OMISSIS#] Carlomagno al pagamento delle spese di lite in favore del controinteressato, Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], liquidate complessivamente in euro 3000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente pronuncia anche al commissario ad acta, Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/01/2018