DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(Pubbl. in Suppl. ordinario n. 197 alla Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 254)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per le pari opportunita’ del 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, recante misure per attuare la parita’ e le pari opportunita’ tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2009;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull’articolo 60, comma 1, lettera b), nonche’ il parere della medesima Conferenza relativamente all’attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29 luglio 2009;
Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati al rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;
Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la previsione della previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO N.1
Oggetto e finalita’
1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunita’, di dirigenza pubblica e di responsabilita’ disciplinare. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresi’ norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualita’ della prestazione lavorativa, la selettivita’ e la concorsualita’ nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivita’ e la valorizzazione delle capacita’ e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilita’ della dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttivita’ e all’assenteismo, nonche’ la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita’.
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO N.2
Oggetto e finalita’
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.
ARTICOLO N.3
Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita’ dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche’ alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita’ organizzative in un quadro di pari opportunita’ di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e’ tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unita’ organizzative o aree di responsabilita’ in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalita’ indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (1).
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita’ e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e’ condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilita’ al personale, nonche’ del conferimento degli incarichi dirigenziali (2).
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilita’ dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto (3).
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
ARTICOLO N.4
Ciclo di gestione della performance
1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all’articolo 10 (1);
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche’ ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi (2).
(1) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
ARTICOLO N.5
Obiettivi e indicatori
01. Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita’ delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita’ strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita’ e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita’ dei servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all’articolo 10 (1).
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo e’ adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita’ organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l’adozione del Piano di cui all’articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento (2).
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all’espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente (3).
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita’ dell’azione amministrativa (4).
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita’, alla missione istituzionale, alle priorita’ politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita’ dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche’ da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita’ dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita’ e alla qualita’ delle risorse disponibili.
(1) Comma premesso dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
ARTICOLO N.6
Monitoraggio della performance
1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, verificano l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessita’ o l’opportunita’ di interventi correttivi in corso di esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c) (1).
[2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell’amministrazione.] (2)
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
ARTICOLO N.7
Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance (1).
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e’ svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche’ la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 (2);
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita’ dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis (3).
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e’ adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresi’, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalita’ di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio (4).
[3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita’, i soggetti e le responsabilita’ del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformita’ alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalita’ di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita’ di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.] (5)
(1) Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(3) Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(5) Comma abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
ARTICOLO N.8
Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita’ (1);
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita’ e dei servizi anche attraverso modalita’ interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacita’ di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche’ all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualita’ e la quantita’ delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita’.
1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all’ambito di cui alla lettera g) del comma 1 (2).
(1) Lettera sostituita dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
ARTICOLO N.9
Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unita’ organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita’, secondo le modalita’ indicate nel sistema di cui all’articolo 7, e’ collegata (1):
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilita’, ai quali e’ attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva (2);
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualita’ del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonche’ ai comportamenti organizzativi richiesti per il piu’ efficace svolgimento delle funzioni assegnate (3);
d) alla capacita’ di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ collegata altresi’ al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonche’ di quelli specifici definiti nel contratto individuale (4).
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all’articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualita’ del contributo assicurato alla performance dell’unita’ organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita’, di paternita’ e parentale.
(1) Alinea modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Lettera modificata dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(3) Lettera modificata dall’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(4) Comma inserito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
ARTICOLO N.10
Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualita’, comprensibilita’ ed attendibilita’ dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno (1):
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e’ definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonche’ gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (2);
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e’ approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato (3).
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo’ essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo (4).
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e’ predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance e’ adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (5)
[2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all’articolo 13 e al Ministero dell’economia e delle finanze.] (6)
[3. Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all’interno nel Piano della performance.] (7)
[4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.] (8)
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e’ fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non puo’ procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialita’ di cui al Titolo III e’ fonte di responsabilita’ amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica (9).
(1) Alinea modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Lettera modificata dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(3) Lettera modificata dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(4) Comma inserito dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(5) Comma inserito dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(6) Comma abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
(7) Comma abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
(8) Comma abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
(9) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della performance
ARTICOLO N.11
Trasparenza (A)
[1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita’. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul p