TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 dicembre 2017, n. 2386

Procedura concorsuale professore prima e seconda fascia-Revoca bando

Data Documento: 2017-12-15
Area: Giurisprudenza
Massima

La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso.

Contenuto sentenza

N. 02386/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Basilico, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Chiosetto, 14; 
contro
Universita’ degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Zoppolato, [#OMISSIS#] Martegani, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Zoppolato in Milano, via Dante, 16; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 
per l’annullamento, previa istanza cautelare,
-del decreto rettorale n. 5747 del 07.04.2015;
nonché, in quanto possa occorrere, del decreto rettorale n. 5803 del 14.05.2015 di modifica del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con decreto rettorale n. 5247 del 18.07.2014.
e per il risarcimento o l’indennizzo; 
– di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazione;
nonché per l’annullamento, con il primo ricorso per motivi aggiunti
-del decreto rettorale n. 5808 del 21.05.2015 avente a oggetto: «Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Filosofia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 5247 del 18.7.2014»; nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, conseguenziale o comunque connesso;
e per il risarcimento o l’indennizzo 
-degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi derivanti dal provvedimento impugnato con atto di motivi aggiunti;
nonché per l’annullamento, con questo secondo atto di motivi aggiunti
-del provvedimento del Rettore dell’Università degli Studi di Milano del 16.12.2015 (prot. 33015) di rigetto dell’istanza di ricusazione dei componenti della commissione del concorso di Estetica (codice 3065);
-del decreto rettorale n. 5967 del 30.10.2015 di nomina della commissione del concorso di Estetica (codice 3065);
-del verbale n. 21/2015 del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, nella parte in cui è stata approvata la rosa di nomi da cui estrarre i componenti della commissione del concorso di Estetica (codice 3065) ed è stato nominato il Prof. -OMISSIS- quale membro designato direttamente;
nonché per l’annullamento, previa cautela, con il terzo atto di motivi aggiunti:
-del verbale n. 7/2016 del 21.03.2016 del Consiglio di Dipartimento di Filosofia comunicato il 30.03.2016 con nota prot. 10011;
-del verbale del 31.03.2016 del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, mai comunicato alla ricorrente né pubblicato;
-del decreto rettorale n. 881 del 17.03.2016 con cui è stata accertata la regolarità formale degli atti della procedura selettiva di “Estetica” indetta con D.R. n. 5080 del 21.05.2015 (codice concorso: 3065) ed è stato dichiarato vincitore il Prof. -OMISSIS-, comunicato il 18.03.2016 con nota prot. 8835;
-dei verbali della commissione giudicatrice della procedura selettiva di “Estetica” indetta con D.R. n. 5080 del 21.05.2015 (codice concorso: 3065), comunicati il 29.03.2016;
-della richiesta di proroga dei lavori della commissione giudicatrice della procedura selettiva di “Estetica” indetta con D.R. n. 5080 del 21.05.2015 (codice concorso: 3065), comunicata il 29.03.2016;
-del provvedimento rettorale del 09.02.2016 (prot. 2908) di proroga dei lavori della giudicatrice della procedura selettiva di “Estetica” indetta con D.R. n. 5080 del 21.05.2015 (codice concorso: 3065), comunicato il 29.03.2016;
-della nota del Rettore dell’11.02.2016 (prot. 3226) di rigetto dell’istanza di scioglimento della commissione giudicatrice della procedura selettiva di “Estetica” indetta con D.R. n. 5080 del 21.05.2015 (codice concorso: 3065);
nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, conseguenziale o comunque connesso;
e per il risarcimento o l’indennizzo
– di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazione;
e per l’accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a.
al verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia del 13.07.2015, al numero dei candidati iscritti alla procedura bandita con decreto rettorale n. 5808 del 21.05.2015 e al verbale della seduta del Senato accademico del16.07.2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Milano e di -OMISSIS- e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente Professore di seconda fascia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 Estetica partecipante alla procedura selettiva per la copertura di complessivi n. 2 posti di Professore Universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, ha impugnato, con il ricorso principale, il decreto n. 5747 del 07.04.2015, con il quale il Rettore ha stabilito la revoca del precedente decreto n. 5386 del 10.12.2014, nella parte in cui è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 Estetica presso il Dipartimento di Filosofia, motivato con riferimento alla mancata formulazione della proposta, da parte del Consiglio di Dipartimento, «sia con riferimento al membro interno che alla rosa di cinque docenti esterni all’Ateneo, da cui devono essere sorteggiati gli altri componenti effettivi della Commissione» nel termine di due mesi dall’assegnazione del posto, come da regolamento.
Ha impugnato anche il decreto rettorale n. 5803 del 14.05.2015 con il quale il Rettore ha disposto la modifica del Regolamento citato, che ora prevede che «della Commissione di selezione possono comunque far parte, qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, studiosi o esperti di livello pari a quello dei professori ordinari italiani in servizio presso università di Paesi stranieri aderenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)».
Contro i suddetti atti ha proposto i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; art. 1 e art. 21-quinquies della L. 241/1990; artt. 12 e 14 del Regolamento emanato con d.r. 5247/2014. Violazione del legittimo affidamento della ricorrente. Eccesso e sviamento di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
Secondo la ricorrente non vi è nulla nella motivazione della revoca del bando che faccia ritenere che sia stato rivalutato l’interesse pubblico originario, vale a dire l’interesse dell’Università all’attivazione di un posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, per il settore scientifico-disciplinare di Estetica.
In secondo luogo, se lo scopo perseguito era effettuare la selezione nel pieno rispetto delle regole, risulterebbe sproporzionata e irragionevole la decisione di travolgere l’intera procedura per un inadempimento procedurale (piuttosto che, per esempio, richiamare il Consiglio di Dipartimento allo svolgimento delle proprie funzioni diffidandolo a procedere alla scelta dei nominativi tra cui sarebbero stati sorteggiati i commissari appunto nel pieno rispetto delle regole e dei principi che governano l’azione amministrativa).
In terzo luogo la soluzione scelta contrasterebbe anche con il principio di economicità e con il divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 della L. 241/1990, in quanto vengono travolte le fasi della procedura (l’emissione del bando, la presentazione delle domande) precedenti al verificarsi dei fatti che hanno indotto il Rettore alla revoca e viene altresì resa necessaria una nuova procedura, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi e d’impiego delle risorse, per i privati e per la stessa Università.
2) Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33 e 97 Cost.; artt. 1 e 18 L. 240/2010; art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso e sviamento di potere.
Secondo la ricorrente la modifica della norma che prevedeva che della commissione potesse far parte uno studioso straniero in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE, con il nuovo testo secondo il quale i membri stranieri della commissione possono essere più d’uno, potrebbe giungere ad escludere i docenti italiani appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare.
Tale scelta si porrebbe in contrasto in particolare con dall’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, e con il codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, che, nell’affermare che «i comitati di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze diverse, riflettere un adeguato equilibrio tra uomini e donne e, laddove necessario e possibile, comprendere membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, nonché da altri paesi e con l’esperienza necessaria per valutare i candidati», lascerebbe intendere che i commissari provenienti da altri Stati si aggiungono ai membri interni, senza sostituirli integralmente.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 in quanto l’avvio del procedimento di revoca non è stato comunicato alla ricorrente.
4) Incompetenza del Rettore e violazione dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990.
5) Chiede quindi il risarcimento del danno. 
6) In via subordinata, chiede l’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990.
La difesa dell’Università chiede la reiezione del ricorso.
B. Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 5808 del 21.05.2015, con il quale la procedura è stata nuovamente bandita per i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; art. 1 e art. 21-quinquies della L. 241/1990; artt. 12 e 14 del Regolamento emanato con d.r. 5247/2014. Violazione del legittimo affidamento della ricorrente. Eccesso e sviamento di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33 e 97 Cost.; artt. 1 e 18 L. 240/2010; art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso e sviamento di potere.
Secondo la ricorrente i vizi che caratterizzano il decreto rettorale di revoca del precedente bando, atto presupposto, si ritrovano anche nel provvedimento impugnato in questa sede e anzi ne risultano aggravati.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 2 del D.M. 76/2012 e dell’art. 10 del Regolamento per la chiamata dei professori adottato con D.R. 5247 del 18.07.2014. Eccesso e sviamento di potere.
Il nuovo bando sarebbe illegittimo per vizi propri nella parte in cui esso introduce a pena di esclusione un requisito che non era stato richiesto nella prima selezione: il numero massimo di trenta pagine per il curriculum vitae dei candidati, per contrasto con l’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 10 del Regolamento per la chiamata dei professori.
Secondo la ricorrente l’introduzione di un limite di pagine al curriculum è illegittima sia su un piano generale, perché non prevista dalla normativa applicabile, sia nel caso concreto, in cui ha lo scopo o comunque l’effetto di porre la ricorrente medesima in una posizione di svantaggio.
C. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto con il quale il Rettore ha rigettato l’istanza di ricusazione, per i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; art. 1 e art. 21-quinquies della L. 241/1990; artt. 12 e 14 del Regolamento emanato con d.r. 5247/2014. Violazione del legittimo affidamento della ricorrente. Eccesso e sviamento di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. La ricorrente sostiene l’invalidità derivata dai precedenti atti della procedura.
2) Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33 e 97 Cost.; artt. 1 e 18 L. 240/2010; art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso e sviamento di potere.
Secondo la ricorrente la commissione nominata è composta in maggioranza da docenti «stranieri», il Prof. -OMISSIS- (Columbia University) e il Prof. -OMISSIS- (Ecole des Hautes Etudes en Scences Sociales di Parigi), e vi è un solo membro «italiano», il Prof. -OMISSIS- (La Sapienza di Roma). Tale composizione sarebbe illegittima per violazione di legge e del principio di ragionevolezza, perché vengono compromesse le specificità della didattica italiana, di cui i docenti stranieri potrebbero non essere pienamente consapevoli.
Secondo la ricorrente che se l’art. 16, co. 1, lett. t), della legge n. 240 del 2010, ha previsto che le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale siano composte in maggioranza dai docenti «italiani», si può ritenere che sia richiesta una composizione analoga anche per le commissioni dei procedimenti di chiamata nei singoli Atenei, dato che, in entrambi i casi, il giudizio ha a oggetto le pubblicazioni scientifiche, i titoli e il curriculum di docenti destinati a operare nell’accademia italiana.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DPR n. 487 del 1994, degli artt. 51 e 52 c.p.c., dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dell’ad. 18 della legge n. 240 del 2010, dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori, degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio d’imparzialità dell’amministrazione. Eccesso e sviamento di potere per contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti.
Secondo la ricorrente, se gli aspiranti Professori di prima fascia debbono aver svolto attività didattica e scientifica nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare per cui la selezione è indetta, è logico ritenere che lo stesso requisito debba essere richiesto, a maggior ragione, per chi deve giudicarli.
Secondo la ricorrente sia il Prof. -OMISSIS-, sia il Prof. -OMISSIS- sono privi dei requisiti previsti, potendo al massimo vantare dei meri «interessi scientifici nell’ambito del settore concorsuale oggetto del bando» e non delle vere e proprie «competenze scientifiche», com’è logicamente richiesto per chi è chiamato a valutare candidati che aspirano a un «grado» accademico così elevato.
In particolare, sul difetto dei requisiti di competenza scientifica: il Prof. -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS- (oltre al Prof. Wyss, membro supplente) sono studiosi e docenti di Storia dell’Arte e non di Estetica o di una qualunque altra disciplina filosofica (la circostanza non è negata nemmeno dal rigetto della ricusazione) e sono quindi privi di «competenze specifiche nei settori concorsuali cui si riferisce il bando».
Sul difetto dei requisiti dí competenza linguistica, la ricorrente sostiene che il Prof. -OMISSIS-, inoltre, non risulta che abbia una conoscenza della lingua italiana così approfondita da poter valutare degli aspiranti Professori di prima fascia, come emerge anche dalle contestazioni mosse da alcuni docenti durante la seduta del Consiglio ristretto del 28.01.2015 e ribadite nelle successive riunioni.
Lo stesso potrebbe dirsi per il Prof. Wyss (membro supplente): non solo egli non dichiara nel proprio curriculum di conoscere la lingua italiana, ma in occasione di numerose conferenze ha ritenuto necessario avvalersi di un interprete.
Sul difetto delle garanzie d’imparzialità richieste: il Prof. -OMISSIS- risulterebbe anche privo dei requisiti d’imparzialità richiesti dalla normativa, a causa dei legami professionali intensi e specifici che lo legano all’unico altro candidato alla procedura, il Prof. -OMISSIS-. Sul punto, la tesi del provvedimento di rigetto della ricusazione — secondo cui l’esistenza di tali legami «non costituisce sotto il profilo giuridico una causa d’incompatibilità» — sarebbe smentita da una giurisprudenza consolidata. 
In particolare il Prof. -OMISSIS- sarebbe legato da rapporti di antica data con il Prof. -OMISSIS-, almeno da quando quest’ultimo ha svolto attività di studio e ricerca presso l’Italian Academy for Advanced Studies in [#OMISSIS#] della Columbia University diretta dal primo (a.a. 2003-2004). 
anche il Prof. -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS-.
Il Prof. -OMISSIS- sarebbe legato al Prof. -OMISSIS- perché entrambi sono membri del comitato scientifico della collana editoriale Images, médium edita dalla casa francese Mimesis (si noti che il Prof. -OMISSIS- è entrato a far parte di questo comitato nel 2015 e quindi in pendenza della procedura di chiamata). Il Prof. -OMISSIS-, poi, ha pubblicato un contributo nel volume Lo sguardo di Giano, curato dal Prof. -OMISSIS-, nel quale sono presenti scritti anche del Prof. -OMISSIS- e del Prof. -OMISSIS-, a dimostrazione dei legami costanti tra i commissari e tra questi e l’altro candidato.
II Prof. -OMISSIS- è anche membro, insieme al Prof. -OMISSIS- (e, ancora, al Prof. -OMISSIS-) del comitato scientifico della Rivista internazionale di semeiotica e teoria dell’immagine e di quello della Rivista Images Re-Vues.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori, degli artt. 3, 51 e 97 Cost., 1 del D.Lgs. n. 198 del 2006. Eccesso e sviamento di potere per disparità di trattamento.
Secondo la ricorrente sarebbe violato l’art. 12, co. 2, del Regolamento di Ateneo secondo il quale la commissione di selezione deve essere «costituita garantendo l’equilibrata rappresentanza di genere».
D. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione e gli esiti della procedura per i seguenti motivi.
1. Illegittimità derivata.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Regolamento sulla chiamata dei professori; dell’art. 13 del bando approvato con d.r. n. 5808 del 21.05.2015; dell’art. 3 della I. n. 241 del 1990. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità.
Secondo la ricorrente la commissione del concorso di “Estetica”, oltre a essere illegittimamente costituita, avrebbe illegittimamente operato, perché avrebbe dovuto essere sciolta a seguito del decorso del termine previsto per la conclusione dei lavori in violazione dell’art. 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori, secondo il quale «le Commissioni di selezione concludono i propri lavori entro tre mesi dall’emanazione del decreto rettorale di nomina».
Anche la proroga del termine dei lavori sarebbe a sua volta illegittima.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Regolamento sulla chiamata dei professori; dell’art. 15 del bando approvato con d.r. n. 5808 del 21.05.2015; degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio d’imparzialità. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
La Commissione avrebbe violato l’art. 13 del Regolamento secondo il quale la prova orale deve avere ad oggetto una lezione e un seminario scientifico e che «la commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale».
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4-7 del Regolamento per la chiamata dei professori; degli artt. 10-13 del bando approvato con d.r. n. 5808 del 21.05.2015; del d.m. 04.08.2011; degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà, inosservanza di autolimiti.
In merito alla valutazione dei due candidati, una corretta applicazione dei criteri di giudizio avrebbe portato il Prof. -OMISSIS- a ricevere (almeno) 8 punti in meno di quelli conseguiti, mentre la ricorrente avrebbe dovuto dal canto suo riportare un punteggio superiore a quello assegnato, vincendo così con ampio margine il confronto.
Secondo la ricorrente a questa conclusione sarebbe possibile giungere senza porre in discussione la valutazione della commissione sui profili più propriamente «tecnici», ma semplicemente rilevando che il Prof. -OMISSIS- ha ricevuto almeno 8 punti per dei titoli che in realtà non aveva (perché non sarebbe mai stato responsabile scientifico di unità di ricerca nazionali e non avrebbe mai ricoperto il ruolo di principal investigator in progetti di ricerca europei) e perché alla ricorrente non sarebbero stati attribuiti dei punti per il riconoscimento internazionale ottenuto dal CNL Centre National du Livre in Francia.
Vizi macroscopici avrebbero caratterizzato anche il giudizio sulle pubblicazioni.
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; dell’art. 13 del Regolamento per la chiamata dei professori; dell’art. 15 del bando approvato con d.r. n. 5808 del 21.05.2015; del d.m. 04.08.2011; dell’art. 3 della I. n. 241 del 1990. Eccesso e sviamento di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione e difetto d’istruttoria, disparità di trattamento.
Secondo la ricorrente sarebbe illegittima anche la relazione finale della commissione giudicatrice, la quale ha omesso di effettuare una valutazione comparativa tra i candidati, limitandosi a riassumere i meriti del Prof. -OMISSIS-, poi chiamato, senza fare alcun accenno alla Prof.ssa -OMISSIS–Mis e alle ragioni per cui il vincitore risulterebbe «maggiormente qualificato».
La difesa dell’Università ha chiesto la reiezione del ricorso.
Il controinteressato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 20 giugno 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
A. Il ricorso principale è infondato.
A.1 Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la revoca del bando di concorso per mancata proposta della Commissione da parte del Consiglio di Dipartimento entro il termine di due mesi previsto dall’art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia dell’Università Statale per la nomina della Commissione non è illegittima.
In merito occorre rammentare che secondo la giurisprudenza la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).
Alle ragioni di tipo organizzativo debbono affiancarsi anche ragioni di tipo procedimentale che rendono il ritiro del procedimento un atto dovuto. 
Nel caso di specie il Rettore ha rilevato che il Consiglio di Dipartimento di Filosofia non aveva designato nei termini né il membro interno né la rosa dei cinque docenti esterni all’Ateneo previsti dal Regolamento. Si è trattato di una situazione qualificata nel decreto rettorale n. 5747 come di grave contrapposizione, che ha evidentemente fatto ritenere al Rettore che non potesse essere superata e che, di conseguenza, costituisce una interruzione definitiva del procedimento.
Di fronte a tale situazione la scelta di revocare il bando non costituisce una conseguenza irragionevole od illegittima, in quanto ci troviamo di fronte ad una situazione sopravvenuta che impedisce la conclusione del procedimento.
Ad analoghe conseguenze può giungersi qualora si intenda qualificare la mancata proposizione della Commissione quale mero ritardo, in quanto tale fatto può condurre al mancato rispetto dei termini procedimentali ed al sorgere di una responsabilità patrimoniale dell’amministrazione.
Neppure può ritenersi fondata l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la revoca si giustificherebbe con l’intento di approvare una modifica regolamentare che avvantaggi il controinteressato. Infatti la modifica regolamentare non limita i poteri del Consiglio di Dipartimento, che resta titolare del potere di nomina dei componenti della Commissione di concorso e non può essere in alcun modo esautorato. 
Devono quindi ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 21-quinques della L. 241/90 per disporre il ritiro di tutti gli atti della procedura.
A.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la previsione della possibilità e non dell’obbligo di nominare nella Commissione d’esame più membri stranieri non è in contrasto con il codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione 
dell’11 marzo 2005 che espressamente prevede che la Commissione d’esame laddove necessario e possibile, comprenda membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, nonché da altri paesi.
A ciò si aggiunge che l’impugnazione del regolamento dell’Università presenta allo stato profili di inammissibilità per carenza di interesse attuale a ricorrere in quanto la previsione della possibilità di nominare un numero maggiore di componenti della Commissione stranieri non ridonda a danno dei partecipanti alla procedura, poiché l’individuazione dei commissari è competenza del Dipartimento, con la conseguenza che difficilmente può ritenersi che una modifica regolamentare, che aumenti la categoria dei professori che possono essere chiamati a valutare i partecipanti alla procedura, sia atto discriminatorio. 
A.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In giurisprudenza è discusso in giurisprudenza se con la presentazione della domanda di partecipazione i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa oppure se sia necessario comunicare ai concorrenti l’avvio del procedimento di revoca della procedura concorsuale solo quando quest’ultima sia in corso di avanzato espletamento. Il Collegio ritiene di aderire alla seconda opzione interpretativa almeno nel caso in cui, a causa della mancata nomina della Commissione il procedimento sia rimasto alla sola fase della presentazione delle domande, e, a causa dell’interruzione definitiva del procedimento si crei una situazione sostanzialmente vincolata, rispetto alla quale non si comprende come il contributo partecipativo dei partecipanti alla procedura avrebbe potuto mutare il contenuto dei provvedimenti, rendendo quindi applicabile l’art. 21 octies della L. 241/90.
A.4 Il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto l’art. 21-quinquies della L. 241/1990 prevede espressamente che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Poichè il bando è stato emanato dal Rettore deve ritenersi legittimo che la revoca pervenga dallo stesso organo. Né può ritenersi che il fatto che il bando venga emanato a seguito di una richiesta proveniente dal Consiglio di Dipartimento e sia approvato dal Consiglio di amministrazione comporta che il bando sia un atto complesso imputabile a più soggetti, rimanendo invece di competenza del Rettore la vigilanza esclusiva sullo svolgimento della procedura, che resta distinta dalla scelta dei posti da ricoprire, imputabile agli organi collegiali dell’Università.
A.5 La domanda di risarcimento dei danni è infondata in quanto manca il presupposto dell’illegittimità degli atti emanati dall’amministrazione. A ciò si aggiunge che la tempestiva riedizione del procedimento esclude che il danno all’interesse alla partecipazione alla procedura, che è l’unico interesse leso dalla revoca del bando, possa aver cagionato un danno, quand’anche voglia qualificarsi tale danno tra quelli risarcibili, trattandosi di supposta lesione di un interesse procedimentale. 
A.6 Anche la domanda di indennizzo va respinta in quanto l’art. 21-quinquies della L. 241/1990 prevede un ristoro economico per il ritiro di atti che ad efficacia durevole che abbiano ampliato la sfera giuridica del destinatario e non per meri atti endoprocedimentali che hanno creato solo un’aspettativa ai partecipazione ad un procedimento.
Il ricorso principale va quindi respinto.
B. Venendo all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, esso si appunta nei confronti del decreto rettorale n. 5808 con il quale la procedura è stata nuovamente bandita.
B.1 Il primo motivo di ricorso contro il nuovo bando, con il quale si contesta l’illegittimità derivata è infondata in quanto la revoca del bando precedente era legittima.
B.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L’art. 18 c.1 lett. d) della L. 240/2010 prevede espressamente che le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), che disciplina l’abilitazione scientifica nazionale. Il principio al quale la norma si conforma è quello secondo il quale nell’ambito della valutazione occorre che il candidato faccia una cernita delle informazioni da proporre e dei documenti da indicare in modo tale da facilitare l’individuazione degli elementi essenziali della valutazione. Per tale ragione deve escludersi che sia precluso alla Commissione di stabilire un limite alle pagine del curriculum che, se ragionevole, è in grado di semplificare l’attività della Commissione, facendo carico ai partecipanti, posti su un piano di parità di trattamento, dell’onere di selezionare le informazioni più rilevanti relative alla propria attività lavorativa.
Il primo ricorso per motivi aggiunti va quindi respinto.
C. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto con il quale il Rettore ha rigettato l’istanza di ricusazione.
C.1 Il primo motivo di ricorso, incentrato sul fatto che alcuni membri della Commissione, già indicati nel primo bando siano stati reiterati anche nel secondo è infondato. Infatti la revoca del primo bando è stata determinata dall’empasse nella nomina della Commissione creatasi all’interno del Dipartimento e non per la supposta inidoneità dei membri proposti, che formava oggetto della querelle interna al medesimo Dipartimento. Il fatto che alcuni componenti della Commissione, in un primo tempo respinti, siano stati successivamente nominati, dipende non da una diversa valutazione della loro idoneità ma dal cambiamento della composizione de