Improcedibilità del ricorso, atteso che il “bene della vita” cui risultano tendere il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, ovverosia l’inquadramento della ricorrente nella categoria professionale D, area amministrativo-gestionale, risulta precluso caducazione in autotutela. Si è dunque verificata una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per la ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultima.
TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 27
Procedura selettiva interna, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato per il passaggio dalla categoria C alla categoria D, posizione economica D1, per l'area amministrativa–gestionale-Improcedibilità del ricorso
N. 00027/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 430 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
– Lo Spinoso Severini [#OMISSIS#], rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, al viale [#OMISSIS#] n. 180;
contro
– Università degli studi della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici domicilia, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860;
nei confronti di
– Castelluccio [#OMISSIS#], Cirigliano [#OMISSIS#], Milano [#OMISSIS#], De Paolis [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
quanto al ricorso principale
– del provvedimento dell’Ente intimato n. 169 del 18 marzo 2005 di approvazione della graduatoria di merito nonché, per parte conseguente, del provvedimento n.195 del 31 marzo 2005;
– dei verbali tutti della commissione esaminatrice;
quanto ai motivi aggiunti
– della nota dell’Università degli studi della Basilicata prot. n. 7976/IV/1 del 18 maggio 2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 21 novembre 2017, il Referendario Benedetto [#OMISSIS#];
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato il 22 settembre 2005, [#OMISSIS#] Lo Spinoso Severini è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’esito della procedura selettiva interna, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell’Università intimata per il passaggio dalla categoria C alla categoria D, posizione economica D1, per l’area amministrativa – gestionale.
1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto, per più profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2005 è stata disposto l’abbinamento al merito della trattazione dell’incidentale istanza cautelare.
4. Con atto depositato in data 20 luglio 2011, la deducente ha proposto motivi aggiunti avverso la nota dell’Ente intimato prot. n. 7976 del 18 magio 2011, di diniego della richiesta di suo inquadramento nella categoria D1 a seguito dell’intervenuta modificazione della graduatoria in questione, con provvedimento n. 127 del 13 aprile 2011, a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 1141 del 2010.
5. Alla pubblica udienza straordinaria del 21 novembre 2017 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, assegnando termine per il deposito di memorie. Indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.1. Le parti non hanno successivamente depositato scritti difensivi.
6. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, alla stregua della motivazione che segue.
7. Dagli atti depositati dall’Avvocatura erariale nell’ambito del ricorso portante il numero di registro generale n. 428 del 2015, deciso con sentenza di questo Tribunale n. 342 del 2015, emerge che l’intimata Università, in data del 28 febbraio 2014, con provvedimento del Direttore generale n. 74/2014, ha disposto: «l’annullamento degli inquadramenti professionali rivenienti dalle procedure di progressione economica verticale perfezionatesi con pp.dd.aa. n. 145 del 4 marzo 2005, n. 195 del 31 marzo 2005 e n. 304 dell’11 maggio 2005».
7.1. Allo stato, pertanto, il “bene della vita” cui risultano tendere il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, ovverosia l’inquadramento della ricorrente nella categoria professionale D, area amministrativo-gestionale, risulta precluso dalla cennata caducazione in autotutela. Si è dunque verificata una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per la ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultima.
8. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
9. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio del 21 novembre e del 20 dicembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Mastrantuono, Consigliere
Benedetto [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 16/01/2018