La scelta di un ateneo di ritenere prioritariamente ammissibili a proroga le posizioni dei ricercatori già in possesso dell’Abilitazione nazionale (APS) non risulta irrazionale: invero detta scelta appare coerente con l’esercizio dei poteri di autonomia gestionale e finanziaria di ogni ateneo.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 dicembre 2017, n. 2911
Procedura concorsuale posto ricercatore-Proroga contratto-Possesso Abilitazione scientifica Nazionale
N. 02911/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2016, proposto da:
Stella [#OMISSIS#] Cascioferro, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via N.[#OMISSIS#] N.40;
contro
Università degli Studi di Palermo, Cons. di Amm. dell’Univ. degli Studi di Palermo, Senato Accademico dell’Università degli Studi di Palermo, in persona dei legali rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Sara Baldassano, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento di cui alla deliberazione n. 9 del 23/06/2015, conosciuta mercé la nota prot. n. 75433 del 6/11/2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’università degli Studi di Palermo ha disposto che tra i ricercatori a tempo determinato di tipo “A”, non in possesso di abilitazione, sarebbero stati sottoposto a valutazione ai fini della eventuale proroga del contratto ai sensi del D.M. 24/5/2011 n. 242 soltanto coloro i quali fossero in possesso di stringenti criteri bibliometrici;
b) delle (eventuali) ulteriori deliberazioni, precedenti e/o successive;
c) delle (eventuali) deliberazioni del medesimo consiglio di Amministrazione, mai pubblicate e comunicate, con le quali sarebbe stato approvato un elenco dei ricercatori a tempo determinato di tipo “A”, nel quale non figura la ricorrente;
d) dello (eventuale) atto con cui il Senato Accademico avrebbe espresso parere favorevole, con modifiche, riguardo ai criteri (sopra indicati) elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
e) di ogni ulteriore provvedimento di approvazione e/o conferma;
f) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali delle sedute del Senato Accademico dl 20 luglio e del 16 settembre 2015 nella parte in cui Rettore ha, implicitamente, confermato le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15/12/2015 e depositato il 05/01/2016 la ricorrente Cascioferro Stella [#OMISSIS#] premette in fatto:
-di essere ricercatore a tempo determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c.3, tipologia a).1 L. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Palermo, per il Settore Concorsuale 03-D1 “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari” ed il settore scientifico disciplinare CHIM/08 “Chimica Farmaceutica” presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimie E Farmaceutiche (STEBICEF), il cui contratto triennale sottoscritto in data 14/12/2012 ha come scadenza naturale la data del 16/12/2015;
-che il predetto contratto avrebbe dovuto essere prorogato per ulteriori due anni, stante la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Palermo che, sulla base del quadro normativo di riferimento, a tal fine rappresentava le esigenze di didattica e di ricerca;
-di essere venuta a conoscenza che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo avrebbe deliberato di sottoporre a valutazione per il rinnovo biennale del contratto soltanto alcuni dei ricercatori per i quali era stata operata la relativa richiesta da parte dei rispettivi Dipartimenti;
-di aver quindi appreso che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo palermitano, in contrasto con quanto disposto dalla normativa di settore, aveva deliberato di sottoporre a valutazione per il rinnovo biennale solo quei ricercatori la cui attività, valutata con riferimento agli ultimi dieci anni, risultava rispondente a stringenti criteri bibliometrici;
-di aver acquisito informalmente, tramite sito web, i verbali relativi alle sedute del Senato Accademico del 20 luglio e del 16 settembre 2015 ed una nota del Magnifico Rettore dai quali traspare il disaccordo del Senato accademico rispetto alle determinazioni assunte dal consiglio di Amministrazione;
-di aver presentato in data 30 ottobre/3 novembre 2015 un atto stragiudiziale rappresentando le ragioni di illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati; invitando il C.d.A. a rimuoverli in via di autotutela; esortando il Magnifico Rettore a porre in essere ogni ulteriore atto utile; sollecitando il Senato Accademico ad esprimere comunque un parere negativo in ordine alla deliberazione del Consiglio di amministrazione; sollecitando inoltre il Dipartimento di appartenenza a porre in essere ogni atto utile rispetto alla procedura di proroga dei contratti; chiedendo il rilascio di documenti.
Espone quindi come il predetto atto stragiudiziale sia rimasto in buona parte inascoltato: solo il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Palermo, nel corso della seduta del 27/11/2015 (verbale n. 13) avrebbe dato atto del raggiungimento, da parte dell’interessata, dei parametri (contestati) determinati dal Consiglio di Amministrazione, proponendo l’inserimento della D.ssa Cascioferro nelle graduatorie per il rinnovo dei contratti.
Con il ricorso in esame, la ricorrente censura l’illegittimità dei provvedimenti impugnati articolando cinque motivi di doglianza, variamente riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato con atto di mera forma ma con ampia produzione documentale.
Alla pubblica udienza del 18/05/2017 il ricorso è stato tratto in decisione dal Collegio.
Con la prima censura, la ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 co.3 lett. A) L. 240/2010, la violazione dell’art. 2 D.M. n. 242 del 24/05/2011, la violazione dell’art. 14 del “regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” approvato con D.R. n. 1479/2015, nonché l’incompetenza e l’eccesso di potere sotto diversi profili.
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni sopra richiamate attribuiscono al singolo Dipartimento il potere di impulso per la richiesta di proroga del ricercatore in scadenza. Sulla base delle richieste pervenute, compete al Rettore l’onere di nominare la Commissione di valutazione e solo in esito a tale giudizio interviene il Consiglio di Amministrazione per la delibera finale.
Nel caso in esame, la ricorrente contesta l’illegittimità del procedimento con il quale, in asserita disarmonia con il contesto normativo e regolamentare citato, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo palermitano ha ritenuto di indicare a monte dei criteri selettivi.
La censura non può essere condivisa per le considerazioni che seguono.
Ad avviso del Collegio, nel caso in esame la necessità di una preventiva indicazione -da parte del Consiglio di Amministrazione- dei criteri per la selezione e valutazione delle domanda di proroga dei contratti dei ricercatori a tempo determinato nasce dalla esigua capienza dei fondi a disposizione per i possibili rinnovi, stante il maggior numero delle posizioni in scadenza per le quali era verosimile che ogni singolo Dipartimento avrebbe chiesto il rinnovo, come in concreto sostanzialmente avvenuto.
A fronte di una molteplicità di domande provenienti dai più diversi Dipartimenti, relativi ad ambiti di ricerca non omogenei, non appare irrazionale la scelta del C.d.A. di dare una preventiva indicazione dei criteri per l’ammissione e valutazione delle proposte di proroga, stante l’assenza di un vero e proprio “diritto” alla proroga del contratto in scadenza.
La scelta, quindi, di ritenere prioritariamente ammissibili a proroga le posizioni dei ricercatori già in possesso dell’Abilitazione nazionale (APS) non risulta irrazionale: invero detta scelta appare coerente con l’esercizio dei poteri di autonomia gestionale e finanziaria di ogni ateneo.
Parimenti può dirsi dell’ulteriore criterio secondo cui “nell’ambito del medesimo Dipartimento non verranno sottoposti a valutazione per la proroga i contratti dei ricercatori per i SSD dei quali è stato attribuito un posto di RTDB da mettere a concorso nel primo anno della programmazione 2015/2016”.
Né può ritenersi priva razionalità la ulteriore scelta, censurata con la seconda e la terza doglianza, qui congiuntamente scrutinate, di ammettere alla proroga anche i candidati ricercatori a tempo determinato privi di abilitazione nazionale (APS) purché siano soddisfatti i requisiti di seguito elencati, valutati con le stesse modalità di cui all’ASN:
1) per i SSD bibliometrici: avere raggiunto almeno il 90& del valore di due mediane degli indicatori di cui all’ASN per la II fascia del proprio SSD;
2) per i SSD non bibliometrico: aver raggiunto almeno il 90% del valore di una mediana degli indicatori di cui all’ASN per la II fascia del proprio SSD (cfr. Delibera CDA del 23/06/2015).
Anche detti criteri risultano privi di palese irrazionalità in quanto preordinati, anche in relazione all’ampliamento dell’arco temporale di riferimento, ad omogeneizzare le posizioni di tutti i candidati anche a prescindere dal possesso della stessa APS.
Anche la quarta censura non è condivisibile.
Ad avviso della ricorrente la individuazione di detti criteri (solo) in prossimità della scadenza del primo contratto di ricerca a tempo determinato si porrebbe in contrasto con i precetti del buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost., in violazione altresì delle aspettative dei ricercatori che confidavano nell’utilizzo “dei criteri fissati dalla normativa applicabile nel caso di specie”.
Come già evidenziato, la limitazione delle risorse disponibili per il rinnovo di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza, nonché della pianificazione e programmazione dei punti organico, ha indotto il CdA dell’Ateneo palermitano ad operare delle scelte di razionalizzazione sostanzialmente mutuando ed adattando i criteri normativi già contenuti al comma 5 art. 24 L. 240/2010 per la –pur differente- ipotesi di chiamata nel ruolo di Professore associato dei ricercatori che parimenti si trovino al terso del ultimo anno del contratto di cui al comma 3, lett.b), dello stesso articolo 24.
Infine deve essere parimenti disattesa la quinta ed ultima censura con cui la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dello Statuto universitario con particolare riferimento all’art. 51 per aver il Consiglio di amministrazione ignorato il parere espresso dal Senato accademico: parere che in tesi avrebbe dovuto comunque essere riacquisito.
La ricorrente, nella esposizione in fatto, dichiara di aver acquisito i verbali del Senato Accademico del 20 luglio 2015 e del 16 settembre 2015 da cui si evincerebbe, in tesi dell’interessata, il disaccordo forte e motivato del Senato rispetto alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
Tuttavia nessuno dei predetti verbali è stato depositato dall’interessata.
Dalla produzione (del 25/02/2016) dell’Avvocatura erariale, invece, risultano versati –tra gli altri- i seguenti documenti: (…) n. 7: Deliberazione del Senato Accademico n. 5 del 20/07/2015.
Dall’esame del documento, unico disponibile, versato dalla difesa erariale (allegato n 7), contenente il verbale della Seduta del 20/07/2015 del Senato accademico, diversamente da quanto opinato dall’interessata, si ricava unicamente che “il Senato accademico (…) esprime parere favorevole alla proposta di ripartizione formulate dalla Commissione Gestione del Personale, Funzionamento e ricerca del CdA che tende a soddisfare quasi integralmente le richieste dei dipartimenti, rispettando quasi pienamente le priorità da questi indicate nelle loro delibere (…) il Senato Accademico propone pertanto di utilizzare il punto organico disponibile per il bando di n. 2 ulteriori posizioni di RDT-B da attribuire al SSD presenti in programmazione per tale ruolo, in cui sono presenti RTD-A su B.U. in scadenza a dicembre 2015 ed in possesso di abilitazione. Si procederà a verificare tale situazione per le prime priorità di posizioni di RTD-B non soddisfatte dai dipartimenti che, nella proposta, presentano maggiore credito di p.o. non utilizzati”.
Dall’allegato n.12 della produzione erariale, il versato verbale del CdA del 13/10/2015 richiama il (non prodotto) verbale del Senato Accademico del 16 settembre 2015, odg n.4, con cui il Senato ha preso atto di deliberato del CdA “evidenziando che occorre:
– rivedere l’importo necessario per la proroga biennale, fissato nella delibera n. 3 adottata dal CdA nella seduta del 06/08//2015 in € 1.224.210,00, in quanto effettivamente ammontante ad €1.200.071,00 in quanto dei 15 contratti di ricercatore a tempo determinato da prorogare n. 10 sono a tempo definito e n. 5 a tempo pieno;
-indicare a fianco della posizione della dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che trattasi settore bibliometrico, in quanto la stessa afferisce al SSD ICAR e SC 08/A3”.
Quindi, con tale ultimo deliberato, il CdA dell’Università degli Studi di Palermo ha statuito di prendere atto del parere reso dal Revisore dei Conti e, conseguentemente, ha modificato il primo capoverso dell’art. 2 del Regolamento per l’accesso e per l’utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca, costituendo il Fondo unico di Ateneo per l’ammontare ci € 1.200.071,33, autorizzando l’Area Economica alla creazione del progetto contabile e, quindi, di dare seguito alla procedure di conferma della proroga dei ricercatori di tipo A di cui alla precedente delibera CdA del 6 agosto n. 3 autorizzando l’Area Risorse Umane a procedere per quanto di competenza.
Nessun ulteriore passaggio, ad avviso del Collegio, era necessario rispetto al deliberato del Senato Accademico.
In conclusione, i provvedimenti impugnati resistono alle censure articolate nel ricorso risultando quindi legittimi.
Il ricorso va rigettato in quanto infondato con compensazione delle spese di lite sussistendo eccezionali ragioni considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/12/2017