Sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina posta dall’art. 103, comma 3, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 e ss. mm. ii., il beneficio del riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in qualità di tecnico laureato deve applicarsi all’intera categoria dei ricercatori confermati, comprensiva sia di coloro che abbiano avuto accesso diretto alla qualifica attraverso il concorso riservato previsto dall’art. 1, comma 10, legge 22 gennaio 1999, n. 4, sia di coloro che siano entrati in servizio come ricercatori universitari in esito ad un concorso ordinario ‘aperto’ (non riservato) ed abbiano conseguito la conferma a seguito dell’apposito giudizio di idoneità previsto dall’art. 31, d.p.r. succitato, specie nei casi in cui gli stessi, pur essendo in possesso dei requisiti dell’accesso ai concorsi riservati, abbiano superato il concorso ordinario e, in prosieguo, ottenuto la conferma in esito a giudizio di idoneità decorso il triennio.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2017, n. 4765
Ricercatore-Riconoscimento dei servizi prestati precedentemente all'immissione nel ruolo-Trattamento economico
N. 04765/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05811/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5811 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Merrone, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M. da Caravaggio, n. 45;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Grilletto, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Novara, n.13;
per l’esecuzione della sentenza n. 4389/16 resa dalla sezione VI del T.A.R. Campania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Servizi Riscossione S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 5811/2016 il ricorrente Merrone [#OMISSIS#] instava ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza n. 4389/2016 con cui questo T.a.r. Campania, sede di Napoli, accoglieva in parte il ricorso per accesso ex art. 116 c.p.a., iscritto al n. 1632/2016, e dichiarava l’obbligo della società intimata di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione di cui all’istanza di accesso inviata a mezzo pec, e condannava la società resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Premesso che la società intimata illegittimamente non aveva concesso l’accesso in palese violazione del provvedimento oggetto di esecuzione, instava per la condanna di Equitalia a provvedere, nonché per la nomina di un Commissario ad Acta per il caso di perdurante inottemperanza, nonché per la fissazione della somma di 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 comma 4 c.p.a., il tutto con distrazione di spese processuali in favore del procuratore istante dichiaratosi antistatario.
Costituitasi l’Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., deduceva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sostenendo, per quanto riguarda le cartelle, di aver depositato la dichiarazione con la quale ha fatto presente di essere nell’impossibilità di produrre copia conforme delle cartelle oggetto di accesso e di aver trasmesso tutte le relate tranne quelle relative alle cartelle nn. 01721010026097412 e 01720110005653192 in relazione alle quali l’obbligo di conservazione delle relate permarrebbe solo per 5 anni ex art. 26 comma 4 del d.P.R. n. 602/73 (cfr. nota dell’11 luglio 2017).
Con memoria del 19 settembre 2017 il difensore del ricorrente ha fatto presente che alla luce delle comunicazioni e i depositi effettuati dalla società resistente permane ancora l’interesse a ricevere le relate riferite alle due cartelle di cui sopra.
Alla camera di consiglio del 27 settembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alle relate di notifica delle cartelle esattoriali depositate e alle copie delle cartelle richieste (cfr. nota dell’Agenzia Entrate Riscossione dell’11 luglio 2017) rispetto alle quali la stessa difesa di parte ricorrente, con la memoria del 19 settembre 2017, dà conto della sopravvenuta carenza di interesse considerato che “l’Agente della riscossione ha dato conto delle ragioni per cui non sono state depositate le copie conformi agli originali delle cartelle (cfr. pec. del 11.07.17) e pertanto sul punto la richiesta di accesso può ritenersi soddisfatta”.
Come da memoria di replica di parte ricorrente residua, quindi, l’interesse all’ostensione delle relate di notifica relative alle seguenti cartelle di pagamento: 01721010026097412 e 01720110005653192.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto concerne le sole due relate di notifica.
In base all’art. 26, comma 5 del d.P.R. 602/1973 “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Rispetto alle richieste relate la società intimata si è limitata a richiamare la menzionata norma senza nulla affermare rispetto all’esistenza o meno delle stesse, per cui non può dedursi la improcedibilità del ricorso in base alla nota dell’Agenzia dell’11 luglio 2017.
Pertanto, non avendo l’ente intimato ottemperato all’ordine di ostensione di cui alla sentenza in argomento, limitatamente alle predette relate di notifica di cui alla memoria di replica sopra menzionata, il presente ricorso per ottemperanza merita accoglimento per cui all’Ente intimato va assegnato un termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso. L’Ente intimato dovrà quindi esibire la documentazione richiesta e, segnatamente, le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari, ove ancora esistenti e detenuti. In mancanza dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione (e non del difensore), delle ragioni per cui non è possibile depositare la copia conforme all’originale delle relate richieste. Come di recente affermato dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa se la documentazione esiste, va esibita e il concessionario dovrà quindi ricercarla ed esibirla. Se detta documentazione invece non fosse più esistente, il concessionario –che si assumerà formalmente la responsabilità di quanto dichiarato, non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo, ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva – ciò attesterà in un apposito atto, chiarendo dove essa possa essere reperita, e/o in che occasione sia andata distrutta, mentre nella ipotesi che essa fosse stata già trasmessa ad altra amministrazione, provvederà a “girare” ex . art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006 la richiesta di accesso alla Amministrazione che la detiene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1705).
Per il caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania o altro funzionario all’uopo delegato, che si attiverà su istanza del ricorrente. Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione alla sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti come sopra declinati, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza. Quanto alla richiesta di liquidazione di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva ai sensi dell’art. 114 comma 2 lett.e) del c.p.a. dell’ordine impartito con sentenza n.921/2016 avverso cui non pende appello, come da certificato in atti, nel caso in esame non si ravvisano motivi di manifesta iniquità né altre ragioni ostative all’adozione di tale misura, che andrà riconosciuta nei termini di seguito precisati. Segnatamente, il Collegio ritiene congruo fissare la somma richiesta nella misura di € 20 al giorno, da corrispondere a decorrere – una volta maturata la scadenza del termine di 30 giorni assegnato alla società Equitalia per provvedere – dalla data di presentazione al Commissario ad acta qui nominato dell’istanza di provvedere in via sostitutiva e fino a quella di effettivo insediamento, che dovrà essere certificato dal medesimo Commissario. Una volta insediatosi il Commissario interverrà in via sostitutiva nei modi stabiliti in motivazione (rilasciando la documentazione richiesta ovvero, a mezzo di propria attestazione, dando conto del mancato rinvenimento della stessa) ed a liquidare la somma dovuta al ricorrente a titolo di penalità di mora per il periodo suindicato (dalla presentazione dell’istanza di provvedere in via sostitutiva a quella di insediamento).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Inoltre l’importo del contributo unificato, ai sensi dell’art. 16 comma 6 bis del d.p.r. n. 115/2002, va posto, ove versato, a carico dell’amministrazione cui è addebitabile il ritardo nell’esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile nei termini di cui in motivazione e per la parte residua lo accoglie e per l’effetto:
ordina all’Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere in ordine all’istanza indicata in epigrafe, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Segnatamente, l’Agenzia è tenuta a consegnare le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari, ove ancora esistenti e detenuti. In mancanza dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione (e non del difensore), della oggettiva impossibilità di consegnare le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari;
nel caso di inosservanza della statuizione di cui al capo a):
– nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania o altro funzionario dallo stesso delegato, il quale Commissario provvederà agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza, per come evidenziato in motivazione;
– pone a carico dell’Agenzia l’importo giornaliero di euro 20,00 (venti/00), a titolo di penalità di mora, che verrà corrisposta direttamente dal Commissario per il periodo indicato in parte motiva;
c) condanna l’Ente intimato a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre accessori di legge, se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Passoni, Presidente
[#OMISSIS#] Palmarini, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 12/10/2017