Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 gennaio 2018, n. 738
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Estinzione del giudizio
N. 00738/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15406/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15406 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Immacolata [#OMISSIS#], Basile [#OMISSIS#], Campione [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mariachiara, Chiarilli [#OMISSIS#], Cipollaro [#OMISSIS#], Conte [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Aurora, Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giaggeri [#OMISSIS#], Inserra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Larocca [#OMISSIS#], Messina [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mariachiara, Ravecca [#OMISSIS#], Zampagli [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Malinconico in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 284;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Seconda Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
nei confronti di
Flaminia Imperatori, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Tuccini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Bazzoni, 3;
[#OMISSIS#] Bandera, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Turri, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Tar Lazio – Segreteria in Roma, via Flaminia, 189;
per l’annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
della non ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, a.a. 2016/2017, numero chiuso; – risarcimento danni – accesso ai documenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Seconda Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Torino e di Università degli Studi di Teramo e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Pisa e di Università degli Studi di Bari e di Flaminia Imperatori e di [#OMISSIS#] Bandera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. G. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Avv. A. Tuccini, Avv. M. Sala e, solo nella chiamata preliminare, l’Avv. S. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 – I diciassette ricorrenti in epigrafe hanno sostenuto, presso le università di rispettiva scelta, le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2016-2017, conseguendo punteggi non sufficienti per rientrare nel limite dei posti messi a concorso per effetto del c.d. “numero chiuso”.
I punteggi riportati dai ricorrenti, infatti, vanno da un minimo di 35,20 punti (candidato Giaggeri [#OMISSIS#]) ad un massimo di 53,10 punti (candidato Basile [#OMISSIS#]) e, in tutti i casi, non sono risultati utili ad ottenere una collocazione degli interessati in graduatoria, tale da consentirne l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia.
Avverso tale esito negativo e gli atti a carattere generale ad esso connessi e meglio in epigrafe specificati, i medesimi hanno proposto impugnativa chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, con rinnovazione integrale della procedura oppure riconoscere il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano o alla ripetizione della prova “ad hoc” emendata dai vizi riscontrati. In via subordinata parte ricorrente ha domandato la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da perdita di “chance” nella misura di euro 10.000,00 in favore di ciascun ricorrente.
I motivi di impugnazione possono sintetizzarsi come segue:
– primo motivo: eccesso di potere per difetto di istruttoria ed arbitrarietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a, della l. 264/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 6-ter del d.lgs. 502/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della l. 264/1999; mancata e/o erronea determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema: sociale e produttivo; difetto di istruttoria; violazione art. 34 Cost. e art. 2, Protocollo 1, della CEDU: deduce la parte che la legge 264/1999, all’art. 3, comma 1, lett. a) prevede, quali criteri per determinare il numero chiuso per i corsi di veterinaria, l’offerta potenziale del sistema universitario ed il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; il Decreto Ministeriale n. 597 del 2016 di cui in premessa (che ha definito i posti per medicina veterinaria) avrebbe provveduto alla rilevazione del fabbisogno professionale in violazione dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992, che imponeva il rispetto di alcuni “passaggi” legalmente vincolanti, che prevedono: -la necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea; -la necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell’adozione del decreto; -la necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati, prima dell’adozione del decreto; -la predeterminazione del potere legale del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell’attività di acquisizione dei dati.
Nessuno di questi quattro passaggi legalmente vincolanti sarebbe stato rispettato, neanche l’acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari ad acta.
Nel contempo vi sarebbe stata illegittima determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, in quanto sono state acquisite le diverse deliberazioni dei singoli Atenei sui posti disponibili, senza che nei decreti ministeriali impugnati sia indicato il contenuto delle rilevazioni e si dia atto dell’attività istruttoria compiuta;
– secondo motivo: “violazione articoli 3 e 97 Cost. violazione dell’art. 11, comma 2, cpv, del d.p.r. 487/1994; eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione della par condicio concorsuale; falsa applicazione dell’art. 4 della l. 264/1999; falsa applicazione dell’art.2, comma 1, del d.m. 546/2016; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; falsa applicazione dell’allegato a del d.m. 546/2016”: parte ricorrente denuncia il carattere non inedito di molti dei quiz somministrati nella prova, i quali erano reperibili, in parte, in un manuale in comune commercio e, in parte, su dei forum “on line”; risulterebbero inoltre domande già edite nell’ambito di prove di ammissione ad altri corsi di laurea, relative ad anni precedenti; ciò avrebbe avvantaggiato dei candidati (quelli che hanno potuto “fortunatamente” avvalersi di queste banche date private) a discapito di altri (che non hanno avuto tale possibilità); in ogni caso la presenza di domande del test di ammissione già edite e reperibili contrasterebbe con i principi di trasparenza, riservatezza e segreto professionale (e dell’art. 11 d.P.R. n. 487/94 sul divieto di divulgazione delle tracce); per tali ragioni i ricorrenti chiedono in via alternativa:
-o che la selezione venga annullata per palese discriminazione di quanti, come parte
ricorrente, non hanno immaginato prima della prova che i quesiti potessero essere tratti da alcune fonti già edite;
-o, preso atto dell’impossibilità della prima alternativa, che si neutralizzi la relativa differenza di punteggio concernente dette domande già edite, nell’ambito di un auspicabile effetto conformativo del pronunciamento giudiziale;
– terzo motivo: violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6 del d. p. r. 9 maggio 1994, n. 487; violazione dell’art. 12, comma 2, del d.m. 463/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell’art. 97 cost.
per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.. eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa: la violazione del principio dell’anonimato dovrebbe desumersi, secondo la tesi ricorsuale, dalla circostanza che sulla prova dei candidati era apposto un codice plico (alfanumerico); inoltre ciascun concorrente ha applicato al termine della prova la c.d. “Etichetta MIUR” sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica, dichiarandone la corrispondenza e attribuendo così a ciascun elaborato uno specifico e inequivoco segno di riconoscibilità già prima della correzione (un codice numerico comunicabile); la presenza di un medesimo codice a barre alfanumerico, facilmente divulgabile dall’autore dell’elaborato, avrebbe reso in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima e persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari; nonostante l’automatismo della valutazione dei test l’anonimato dell’elaborato (cioè la non identificabilità dell’autore prima dell’attribuzione del punteggio) resta un valore da tutelare allo scopo di prevenire ed evitare ipotetiche manipolazioni dell’esito della prova.
– quarto motivo: “violazione e falsa applicazione del principio di paternità e genuinità della prova – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. n. 546/2016 per mancata identificazione del candidato– violazione e falsa applicazione degli art. 38, 46, 47 del d.p.r. n. 445/2000 per invalidità della dichiarazione sostitutiva di veridicità dei dati anagrafici e conformità dei codici alfanumerici”: parte ricorrente lamenta che non è stato previsto dalle disposizioni ministeriali che la scheda anagrafica, che doveva essere compilata e sottoscritta da ciascun candidato a fine prova, venisse anche “autocertificata” da ciascuno secondo le norme sopracitate del T.U. sulla documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000); sarebbero pertanto invalidi e inefficaci le dichiarazioni, presenti nella medesima scheda anagrafica, di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette scelte dal candidato; in tal modo le prove non sarebbero riconducibili al loro autore;
-quinto motivo: “Violazione dell’art. 46 d.p.r. n. 394/99; eccesso di potere illogicità e incongruità dell’azione amministrativa”: i ricorrenti lamentano il mancato scorrimento delle graduatorie riservate ai cittadini extracomunitari residenti all’estero a vantaggio dei candidati comunitari, in caso di posti rimasti non assegnati.
Si sono altresì costituti i controinteressati in epigrafe per contrastare l’accoglimento delle domande dei ricorrenti.
Successivamente i ricorrenti, sulla base della documentazione ulteriore fornita dal MIUR, su ordine di questo TAR ex art. 116, comma 2, c.p.a., hanno spedito a notifica in data 11.5.2017 apposito atto per motivi aggiunti, nel quale si propongono nuove censure (fondate sulla nuova documentazione ostesa dal Ministero), avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso originario. In particolare: con il primo motivo aggiunto parte ricorrente ribadisce la fondatezza degli assunti contenuti nel primo motivo di gravame (relativo alla determinazione del numero complessivo dei posti da bandire per i corsi di laurea in Veterinaria per l’a.a. 2016/2017), ribadendo che il MIUR non avrebbe rispettato la rilevazione procedimentalizzata del fabbisogno professionale, limitandosi all’acquisizione dei dati raccolti dal Ministero della Salute, senza rispettare gli ulteriori passaggi previsti dall’art. 6-ter d.lgs. n. 502 del 1992 (determinazione con decreto del Ministero della salute del fabbisogno professionale); acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni da parte dello stesso Ministero della salute; pareri delle federazioni degli ordini professionali interessati); sarebbe inoltre confermata l’assenza di una istruttoria adeguata da parte delle diverse Università italiane nella determinazione delle rispettive offerte formative; con il secondo motivo aggiunto non si propongono in realtà censure realmente nuove in quanto con esso parte ricorrente si limita a rinforzare, con ulteriori argomenti (in particolare basandosi sugli obblighi di segretezza alla cui osservanza erano tenuti sia il CINECA che la [#OMISSIS#], rispettivamente soggetto affidatario e società privata subaffidataria dell’attività di selezione dei quesiti), le censure relative al carattere non inedito dei quesiti di cui al secondo motivo di ricorso; con il terzo motivo aggiunto, infine, parte ricorrente si limita ad eccepire che, al momento della proposizione del mezzo, il Ministero non aveva ancora proceduto allo scorrimento della graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai cittadini extra comunitari, rimasti non assegnati.
Con ordinanza n. 3165 del 22.6.2017 la Sezione ha fissato la pubblica udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando nel contempo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli inclusi in graduatoria, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione delle informazioni relative alla causa, sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti, ivi compresi quelli attestanti l’avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità autorizzate dalla Sezione, nonché memoria conclusionale
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2017, la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Prima di entrare nell’esame del merito delle censure svolte dai ricorrenti (e delle controdeduzioni di parte pubblica), il Collegio intende chiarire di essere consapevole del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, affinché i ricorsi collettivi (come quello in esame) siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363).
Con riguardo al caso di specie si deve ritenere che ricorrano le condizioni sopra evidenziate. Infatti, con riguardo a tutti i motivi di ricorso sopra esposti, deve ritenersi che vi sia identità: dell’oggetto (essendo impugnati i medesimi atti da tutti i ricorrenti); degli interessi facenti capo ai diversi ricorrenti in epigrafe (tutti non ammessi al corso di laurea in oggetto e aventi di mira la caducazione della procedura nella sua interezza per le ragioni sopra esposte); dei vizi dedotti, che coincidono per tutti i ricorrenti, le cui rispettive posizioni in graduatoria non comportano differenziazioni nella dinamica processuale, trattandosi di vizi attinenti a profili generali ed ugualmente incidenti sulle posizioni dei concorrenti, con riferimento alla determinazione del fabbisogno professionale, alla presenza di quiz non inediti, alle modalità di svolgimento della prova in generale (in relazione al principio dell’anonimato e alla certificazione della sottoscrizione della scheda anagrafica), al mancato scorrimento in loro favore della graduatoria ai fini dell’assegnazione di posti ancora vacanti, in origine riservati agli extracomunitari; motivi idonei, i primi quattro, se fondati, a determinare il travolgimento dell’intera procedura selettiva.
Può quindi concludersi che vi è identità delle domande introdotte ed è da escludere ogni conflitto di interessi (anche solo potenziale) tra i diversi ricorrenti, il che induce il Collegio a ritenere il ricorso senz’altro ammissibile.
Ciò precisato, si può ora vagliare la fondatezza del gravame.
3. Passando dunque all’esame del merito della controversia, si rileva che la gran parte dei motivi oggi proposti (e, in particolare, il primo, il secondo, terzo e quarto motivo) sono già stati sostanzialmente esaminati e respinti da recenti pronunce dalla Sezione – cfr. sentenze nn. 10129/2017; 10130/2017; 10925/2017; 10950/2017; 10962/2017 (quest’ultima non definitiva); n. 11314/2017 – le cui argomentazioni, non avendo il Collegio motivo per discostarsene, possono qui richiamarsi integralmente.
4. Con riguardo al primo motivo e al primo motivo aggiunto (che è una mera integrazione argomentativa dell’altro), relativi alla carente istruttoria nella procedura di programmazione del numero “chiuso”, il Collegio ritiene infondata la doglianza, per quanto di seguito esposto (al riguardo si vedano, in particolare, gli argomenti già sviluppati nella sentenza parziale della Sezione n. 10962 del 2017):
– nel decreto interministeriale del 25 luglio 2016 con cui veniva individuato il numero (“chiuso”) di posti disponibili nei corsi di laurea di che trattasi, oltre ad essere richiamato l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016, veniva riportato anche il riferimento al parere espresso dall’ANVUR (nella seduta del 13 luglio 2016);
– in quella sede, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha rilevato che, nell’ambito delle professioni sanitarie, sussiste un disallineamento (definito “preoccupante”) tra le diverse professioni in quanto, in alcune di esse (nella laurea in infermieristica ed anche nelle lauree per tecnico audioprotesista, assistente sanitario, tecnico audiometrista, podologo e terapista occupazionale), l’offerta formativa è risultata essere “decisamente inferiore” ai fabbisogni;
– sempre l’ANVUR evidenzia, poi, che, negli Atenei, rispetto ai reali fabbisogni, sussiste un esubero dell’offerta formativa con riferimento ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria;
– in questo quadro, l’Agenzia Nazionale ha auspicato una revisione delle politiche di investimento da parte degli Atenei nonché una riflessione da parte del Ministero resistente per ricercare prassi virtuose che riescano a far incrementare il numero di iscritti nelle professioni sanitarie “meno note” di quelle in cui è stato previsto il c.d. “numero chiuso”;
– ora, anche alla luce di tali indicazioni, richiamate nelle premesse del decreto interministeriale del 25 luglio 2016, assume ancora maggiore [#OMISSIS#] l’affermazione contenuta nella sentenza della Sezione n. 10129/2017 laddove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata nel caso di specie dalle Amministrazioni resistenti non risulta sindacabile, essendo stata ampiamente esercitata nei limiti previsti dal potere ad esse attribuito nonché dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei posti disponibili si deve basare, non solo sulla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (cfr art. 3 della legge n. 264 del 1999).
Peraltro, come già osservato dalla sentenza 10129/2017 con riguardo all’istruttoria ministeriale svolta al fine, “tale istruttoria – complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra (…) in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti. E’ già stato in precedenza illustrato, inoltre, il carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la citata sentenza CEDU del 2 aprile 2013)”.
Deve infine osservarsi che in realtà i diversi protagonisti istituzionali pubblici chiamati “ex lege” a concorrere, con i rispettivi “pareri” e le rispettive posizioni, nella determinazione annuale del numero chiuso, hanno in effetti partecipato attivamente alla relativa procedura, atteso che il Ministero della Salute ha effettuato, le rilevazioni e le statistiche di sua competenza per la definizione dei fabbisogni del SSN; è stato aperto un apposito Tavolo tecnico; si è pervenuti ad accordo all’interno della Conferenza tra Stato e Regioni e province autonome; tutte le università coinvolte hanno dichiarato la rispettiva offerta normativa ed il numero di studenti ai quali avrebbero potuto assicurare servizi adeguati. Non va infine dimenticato che quelli impugnati da parte ricorrente con il primo motivo sono atti a carattere programmatorio e di natura generale (qualificazione che vale anche per le delibere di determinazione del numero di posti resi disponibili, assunte dai singoli Atenei) ai quali, pertanto, si applica la deroga di al dovere generale di motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 secondo cui “2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”.
Per le suesposte ragioni, il primo motivo si rivela infondato e va respinto.
5. Con riguardo al secondo motivo (ed al connesso secondo motivo aggiunto) – in cui si contesta il carattere non inedito di molti dei quesiti proposti, di cui si attesta l’identità con quelli, contenuti in pubblicazioni comunemente in commercio – il Collegio osserva quanto segue (cfr. oltre alle precitate sentenze di questa Sezione nn. 10129 e 10130 del 2017, TAR Lazio, sez. III, 2 novembre 2017, n. 10925).
La Sezione ritiene che l’argomentazione, benché in effetti, almeno in parte, documentata, non appare sufficiente ad invalidare l’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti).
Contrariamente però a quanto affermato dai ricorrenti, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso alle banche dati e alle prove di ammissione anteriori (a cui il ricorrente si riferisce) – ove peraltro erano reperibili migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare “in [#OMISSIS#]” anche per il più mnemonico degli studenti – abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina. La scelta dell’interessato di accedere all’una o all’altra fonte di studio rientra, a ben vedere, nell’ambito della normale “alea” di un qualsiasi concorso pubblico.
Da ciò consegue l’inaccoglibilità della domanda diretta ad ottenere una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento, in corrispondenza delle domande edite a cui ciascuno dei ricorrenti non ha risposto o ha risposto invece in modo errato, essendo inammissibile la richiesta rivolta a questo Giudice di ricostruzione dei risultati della prova di ognuno dei ricorrenti, sulla base di dati meramente ipotetici e non dimostrati (la non utilizzazione dei quesiti già editi da parte dei ricorrenti, la circostanza che ove mai essi avessero consultato una delle pubblicazioni denunciate avrebbero certamente risposto in modo esatto).
Quanto sopra non esclude che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione possa in futuro suggerire testi di preparazione o un archivio pubblico dei quesiti al quale l’Amministrazione potrà attingere in modo esclusivo con salvaguardia della parità (almeno potenziale) delle condizioni di partenza, ma, allo stato degli atti, la censura prospettata appare priva di fondatezza.
6. Sulla violazione del principio dell’anonimato di cui al motivo sub 3 il Collegio richiama quanto già ampiamente argomentato in modo del tutto pertinente al caso in esame dalla Sezione, nelle recenti pronunce nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017.
Le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest’ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno sottostante a quello a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo le parti ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta. Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura. Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni, al riguardo spese, tenuto conto di alcune carenze documentali che permangono, nonostante l’accoglimento di svariate istanze di accesso, con ulteriore emanazione di ordinanze istruttorie di questo Tribunale, cui sono state fornite risposte non del tutto esaustive. Pur risultando auspicabile, nell’interesse pubblico, una maggiore collaborazione della parte resistente, tuttavia, il Collegio non ravvisa adeguati presupposti per l’annullamento dell’intera procedura sotto il profilo in esame. Non solo, infatti, manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale, ma le garanzie procedurali previste sembrano escluderne la concreta possibilità, nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice, in tema di legittimità delle procedure amministrative. Non può essere trascurata infatti, in primo luogo, la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso, richiedenti la stesura di elaborati originali e nella verifica di prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto, esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta necessità di escludere “a priori” ogni possibile riconoscimento), mentre nel secondo l’esito – oggettivamente verificabile anche “ex post” – potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie. Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
La stessa giurisprudenza sopra richiamata esclude che si debba dimostrare l’effettiva violazione del principio di imparzialità nel caso concreto, ma riconosce che il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra parte, che la rilevanza in questione debba rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste (ben diverse da quelle attuali, all’epoca delle pronunce sopra citate). Nella situazione in esame dette modalità – implicanti raccolta e successiva correzione, attraverso lettore ottico, di migliaia di moduli (per i quali il codice alfanumerico, affiancato al codice a barre, costituisce presumibilmente misura di sicurezza, in vista del successivo abbinamento con le schede anagrafiche) – sono state predisposte, ad avviso del Collegio, con il massimo delle possibili garanzie dal d.m. n. 546 del 2016: schede anagrafiche e moduli di risposta dovevano essere depositati infatti – al termine delle prove e in presenza dei commissari di esame – in appositi contenitori, che successivamente sono stati separatamente chiusi, sigillati e controfirmati (anche da concorrenti estratti a sorte); i plichi contenenti i moduli di risposta poi – previa verifica della relativa integrità – sono stati consegnati al CINECA, che ne ha effettuato la correzione in modo automatico, tramite lettore ottico, in base alle risposte prestabilite da ritenere esatte, alla presenza del responsabile del procedimento o di un delegato dello stesso per ciascuna Università. Non si vede in che modo, risultando le schede disponibili, materialmente, solo in fasi procedurali pubbliche, singoli soggetti avrebbero potuto effettuare la ricerca, la sottrazione e l’alterazione o sostituzione di alcune di esse. In tale contesto, il Collegio ritiene di poter respingere il motivo di gravame in questione, senza ulteriori integrazioni istruttorie, risultando comunque non configurabile una generalizzata, grave penalizzazione di tutti i concorrenti, solo in corrispondenza di verbalizzazioni non puntualmente analitiche (ma comunque sussistenti) per ogni singola fase, di cui si at