La giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che “la “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Dal tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 703).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 23 gennaio 2018, n. 182
Procedura concorsuale posto ricercatore-Valutazione comparativa
N. 00182/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Marcelli [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Esterdonatella [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Esterdonatella [#OMISSIS#] in Cosenza, via N. Serra,125;
contro
Universita’ degli Studi della Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
Sansa [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 23;
per l’annullamento
procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 ricercatore
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi della Calabria e di Sansa [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale presso la facoltà di Economia dell’Università della Calabria “settore disciplinare SECS-P/12: STORIA ECONOMICA2, con particolare riferimento all’atto conclusivo, consistente nel decreto del Rettore n. 3172 del 12/11/2007.
Successivamente, con motivi aggiunti ha domandato il risarcimento dei danni subiti in ragione della illegittimità degli atti già impugnati.
Si sono costituiti in giudizio UNICAL e il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Sansa chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con i primi due motivi la ricorrente ha dedotto che la Commissione ha omesso di predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, limitandosi a riprodurre il contenuto dell’art. 4 D.P.R. n. 117/2000 senza operare alcuna specificazione dei criteri, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni concorsuali.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha puntualmente definito i criteri per la valutazione comparativa dei candidati (All.n.1 al verbale del 9/10/2006), conformemente al DPR n.117/2000 (normativa specifica per il reclutamento dei Ricercatori) art.4; tale normativa prescrive la formulazione di “giudizi individuali e collegiali”, la relazione riassuntiva dei lavori svolti e, al termine dei lavori medesimi, e previa valutazione comparativa, l’indicazione del vincitore.
I predetti motivi di ricorso devono quindi essere respinti.
Con il terzo motivo ha dedotto che la Commissione ha clamorosamente omesso di valutare alcuni titoli (dottorato di ricerca, assegni di ricerca, borsa di studio) di cui è in possesso— tutti, peraltro, in materia di storia economica (la disciplina oggetto del concorso per cui è causa) —, così operando un illegittimo livellamento delle proprie valutazioni con quelle del controinteressato.
Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto la mancata considerazione dell’attività didattica e di ricerca svolta.
Entrambi i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
La circostanza che non abbia espresso, per ogni singolo elemento relativo a ciascuno dei candidati, uno specifico punteggio, non rende di per sé l’attività della Commissione illegittima.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che “la “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Dal tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/02/2015, n. 703).
Con riferimento alla mancata considerazione della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica, giova rammentare che “il giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l’impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fingere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi” (Cons.Stato, VI, n.4549/2015)
Con riferimento alle ulteriore doglianze che impingono le valutazioni effettuate dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente, giova richiamare Il [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale secondo cui” la Commissione esaminatrice di un concorso indetto per la copertura di posti di docente universitario, in quanto inteso a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito dal giudice della legittimità, al quale spetta solo verificare se il procedimento è conforme al parametro normativo e non è inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (ex plurimis T.A.R. Potenza, (Basilicata), sez. I, 14/09/2015, n. 579).
Ebbene, nel caso di specie non è dato ravvisare la palese sussistenza di tali vizi, a fronte anche di censure del tutto generiche.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 23/01/2018