TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287

Procedura concorsuale professore Associato-Notificazioni ente pubblico

Data Documento: 2017-10-27
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 14, comma 2, del d.p.c.m. 16 febbraio 2016 n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 17 dicembre 2012, n. 221.

Contenuto sentenza

N. 01287/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Mariotta, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Menicacci e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Menicacci in Firenze, via Santo Spirito n. 15; 
contro
Università degli Studi di Firenze, non costituita in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Magnelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Mammana e Filip Bernini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via [#OMISSIS#] il Magnifico n. 83;
per l’accertamento
del diritto – o della situazione giuridica soggettiva ritenuta – del ricorrente ad essere considerato vincitore della procedura per un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 10/D1 (Storia Antica), settore scientifico disciplinare L-ANT/02 (Storia Greca) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 209 del 2/3/2017 (prot. N. 32024), e, se del caso, per la dichiarazione di vincitore della procedura de qua o in subordine per la condanna dell’Amministrazione resistente a dichiarare il ricorrente come candidato maggiormente idoneo qualificato alla chiamata,
e per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 600 (prot. N. 108732) del 20/07/2017 pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito dell’ Ateneo, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 10/D1 (Storia Antica), settore scientifico disciplinare L-ANT/02 (Storia Greca) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia di questo Ateneo nella parte in cui risulta idoneo il Prof. [#OMISSIS#] Magnelli (doc. 1), nonché di ogni altro atto e/o verbale presupposto, preparatorio, conseguente, connesso e/o derivato, ancorché incognito, tra cui, limitatamente alle parti ammissive e dichiarative dell’idoneità del controinteressato:
– il “verbale di individuazione del candidato idoneo” della Commissione esaminatrice del 5 luglio 2017 unitamente al “verbale di valutazione dei titoli” ad esso antecedente, sempre della Commissione esaminatrice (doc. 2);
– la “relazione riassuntiva” del 5 luglio 2017 della Commissione esaminatrice (doc. 3),
nonché ulteriormente e per quanto occorrer possa, di numeri e date incognite, della “proposta di chiamata del candidato selezionato” del Consiglio di Dipartimento ex art. 8 del bando, del conseguente atto di approvazione del Consiglio di Amministrazione e del provvedimento di nomina del Rettore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Magnelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso è stato notificato presso indirizzi PEC dell’Università intimata non presenti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ex art. 14 del D.M. n. 40/2016, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, va accolta l’eccezione sollevata dal controinteressato, sulla base delle seguenti argomentazioni.
L’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 16.2.2016 n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221/2012.
Il predetto comma 12 (come modificato da ultimo ad opera del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014) onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia.
Il comma 1 bis, aggiunto all’art. 16 ter del medesimo d.l. n. 179 dalla legge n. 114/2014, estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’art.16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia“. Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall’art. 16, comma 8, del d.l. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009.
Più precisamente, l’art. 16 della legge n. 2/2009, al comma 8, prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
L’elenco, l’IPA appunto, era stato dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012. Ma quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 45 bis, comma 2 lettera a) numero 1), d.l. n. 90/2014 nel senso sopra trascritto ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l’art. 16 della legge n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese.
Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
Nel caso in esame parte ricorrente ha notificato il ricorso esclusivamente ad indirizzi pec risultanti dal registro IPA e comunque non inseriti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Si aggiunga che l’Università degli Studi di Firenze non ha un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.
Orbene, in difetto di iscrizione dell’Università nel registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia (e consultabile anche dagli avvocati, oltre che dagli uffici giudiziari), la notificazione del ricorso poteva essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee (TAR Sicilia, Palermo, III, 13.7.2017, n. 1842).
Né può rilevare la notifica effettuata all’Avvocatura dello Stato, in quanto le Università degli Studi, dopo la legge n. 168 del 1989, sono enti pubblici dotati di personalità giuridica e non più Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che la notifica di un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento dell’Università è validamente effettuabile solo presso la sede dell’Ente e non presso l’Avvocatura dello Stato (T.A.R. Lazio, Roma, III, 13.7.2017, n. 8366).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La complessità della questione in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 27/10/2017