Le commissioni giudicatrici debbono valutare l’idoneità dei candidati in relazione al settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura è bandita indipendentemente dal profilo indicato nel bando che, invece, deve essere preso in considerazione dalla Facoltà soltanto al momento della chiamata di uno degli idonei in funzione delle proprie esigenze didattico-scientifiche.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 agosto 2017, n. 9460
Procedura concorsuale professore Seconda fascia-Bando di concorso-Criteri di valutazione
N. 09460/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03667/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3667 del 2007, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Dichiara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
contro
Universita’ degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna, in persona del Rettore p.t.;
nei confronti di
Aragona [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Briguglio e [#OMISSIS#] Aragona, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Briguglio in Roma, via [#OMISSIS#] Mercati, 51;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– degli atti e degli esiti della procedura comparativa “MED 30 – Malattie dell’Apparato Visivo” bandita con decreto n. 2046 del 30.9.2005 del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bologna (“Alma Mater Studiorum”); atti ed esiti approvati con decreto rettorale n. 217 del 9.2.2007;
– per quanto possa occorrere, degli artt. 2, comma 7 e 4, comma 5 del Regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aragona [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. [#OMISSIS#] e l’Avv. A. Aragona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6.4.2007 e depositato il successivo 27.4.2007, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava gli atti e gli esiti della procedura di valutazione comparativa, a cui aveva preso parte, diretta alla copertura di un posto di professore associato, nel settore MED 30 (Malattie dell’Apparato Visivo) della Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta dall’Università degli Studi di Bologna con Decreto Rettorale del 30.9.2005, n. 2046.
All’esito dell’approvazione degli atti della procedura, risultava e veniva dichiarato unico idoneo alla posizione messa a bando il dott. [#OMISSIS#] Aragona (doc. 1 ric.).
Espone la ricorrente che la procedura comparativa era stata avviata a seguito della proposta proveniente dal Consiglio di Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, finalizzata ad un “progetto di ricerca” che trovava conferma nella tipologia di impegno scientifico e didattico delineata dal bando (doc. 2, pag. 3) che, all’art. 1, descriveva il profilo didattico-scientifico richiesto facendo riferimento, tra l’altro, alla “esperienza chirurgica del segmento anteriore e in particolare corneale, refrattiva della cataratta e del glaucoma”, alla “esperienza di retina medica e chirurgia”, alla “esperienza di ipovisione”, alle conoscenze in materia di medicina legale oftalmica.
Ad avviso della ricorrente il bando sarebbe incoerente e contraddittorio in quanto nel successivo art. 9, dedicato ai criteri di valutazione dei candidati, non avrebbe riprodotto le specificità del profilo indicate dal citato art. 1, impedendo così di attribuire rilievo a quella specifica “missione” scientifico-didattica connessa alle esigenze espresse dalla Facoltà, la quale implicava altrettanto specifiche esperienze in campo essenzialmente clinico. La Commissione, a sua volta, avrebbe violato il bando e il Regolamento all’epoca vigente (d.P.R. 23.3.2000, n. 117) sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, in quanto si sarebbe disinteressata, nella predeterminazione dei criteri valutativi, delle esigenze del profilo espresse dal bando; si sarebbe limitata a recepire i criteri di cui al punto 1) dell’art. 9 del bando; avrebbe ignorato i criteri indicati nel successivo punto 2) dello stesso art. 9.
In relazione ai predetti rilievi la ricorrente ha articolato il primo di motivo di impugnazione così rubricato:
1) eccesso di potere per violazione del bando, violazione del Regolamento, contraddittorietà e illogicità.
Parte ricorrente ha inoltre articolato i seguenti ulteriori motivi:
2) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2 della legge 3.7.1998 n. 210 da parte degli artt. 2, comma 7 e 4, comma 5 del Regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117; illegittimità derivata del bando e degli esiti del concorso: ad avviso della ricorrente le valutazioni espresse nei suoi confronti dai singoli commissari non sarebbero coerenti con il giudizio collegiale riassuntivo che, al contrario delle prime, sembra presentare un chiaro orientamento svalutativo;
3) eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione: il vizio è riferito all’atto di proroga di mesi quattro disposta con decreto rettorale n. 1769 del 27.9.2006, il quale sarebbe stato adottato sulla base di una mera richiesta inviata il 20.9.2006 da parte di uno dei commissari e senza alcuna esplicita motivazione;
4) violazione dell’art. 4, comma 11 del Regolamento e del D.R. n. 4762 del 21.12.2000: sarebbe mancato il tempo necessario per un congruo ed effettivo controllo della regolarità degli atti da parte del Rettore che ha approvato gli atti della procedura e i relativi esiti, dopo solo tre giorni dalla ricezione del materiale concorsuale, quando la norma regolamentare citata concedeva un termine ben più ampio per il vaglio degli atti concorsuali, pari a gg. 30 dalla ricezione dei medesimi;
5) Violazione dell’art. 4, comma 11, Regolamento: si tratta della reiterazione delle medesime censure che precedono (punto 4).
L’Università intimata si è limitata al deposito (in data 26.6.2007) della documentazione afferente alla vicenda concorsuale per cui è causa ma non ha articolato deduzioni difensive.
Si è costituito quale controinteressato il dott. [#OMISSIS#] Aragona, il quale, con apposita memoria difensiva contesta le deduzioni ricorsuali di cui chiede l’integrale rigetto.
In vista dell’udienza di merito ha prodotto memoria conclusionale il solo controinteressato.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
Come già osservato, il primo motivo investe: da un lato, il bando (doc. 2 ric.) che sarebbe incoerente e contraddittorio in quanto all’art. 9, dedicato ai criteri di valutazione dei candidati, non avrebbe riprodotto le specificità del profilo indicate dal citato art. 1, impedendo così di attribuire rilievo a quella specifica “missione” scientifico-didattica connessa alle esigenze espresse della Facoltà, con riguardo alle esperienze cliniche richieste ai candidati e specificate dall’art. 1 predetto; dall’altro, i criteri elaborati dalla Commissione (vedi Allegato 1 al verbale del 13.7.2006, doc. 1 Università) nei quali si prescinde totalmente dalle esigenze del profilo espresse dal bando.
Il motivo “de quo” è infondato e va respinto in quanto la Commissione, nell’elaborazione dei criteri di valutazione dei percorsi scientifico-didattici dei singoli candidati (cfr. Allegato 1 al verbale della Commissione n. 1 del 13.7.2006 doc. 1 res.), non ha fatto altro che applicare l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000 (applicabile “ratione temporis”) a mente del quale: “2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare”.
Va altresì sottolineato che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente e sempre in conformità al Regolamento di cui al d.P.R. n. 117 del 2000 (vedi art. 4, comma 4 lett. f) – la Commissione non ha affatto pretermesso ed ha dato, anzi, una congrua ponderazione all’attività in campo clinico (di cui la ricorrente indebitamente lamenta l’omessa valutazione in suo danno) prevedendo che “l’orientamento della Commissione è quello di dare adeguato valore all’attività assistenziale. In particolare…sarà data importanza all’aver ricoperto ruoli di responsabilità in unità cliniche con finalità didattiche e di ricerca….” (vedi allegato al verbale n 1 cit.).
Non è parimenti fondata la pretesa di parte ricorrente di vedere incentrata la valutazione in termini esclusivi o, quanto meno, preponderanti sul solo “profilo didattico-scientifico” di cui all’art. 1 del bando (doc. 2) il quale, come visto, fa precipuo riferimento ad alcune specifiche esperienze cliniche e chirurgiche.
In realtà il Collegio non può che seguire un’interpretazione conservativa della clausola del bando (art. 1) che, anche in rapporto al successivo art. 9 del bando medesimo, impedisca che la disposizione venga a porsi in frontale contrasto con la fonte regolamentare che, come appena rilevato, individua, per la selezione dei professori universitari, determinati criteri i quali, stante la necessità di scongiurare il rischio di bandi “ad personam”, nessun bando può pretermettere attraverso l’eccessiva individualizzazione dei criteri selettivi e dei requisiti di idoneità che non possono mai confondersi con le esigenze di impegno scientifico e didattico che la singola Facoltà può sì rappresentare, “ma ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso” (cfr. art. 2, comma 7, d.P.R. n. 117 del 2008). In altri termini, le commissioni giudicatrici debbono valutare l’idoneità dei candidati in relazione al settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura è bandita indipendentemente dal profilo indicato nel bando che, invece, deve essere preso in considerazione dalla Facoltà soltanto al momento della chiamata di uno degli idonei in funzione delle proprie esigenze didattico-scientifiche. Ciò trova conferma nell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 117 del 2000 ove si legge che “4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica”.
Come ebbe ad osservare a suo tempo l’allora MURST con la risalente circolare n. 990 del 14.5.1999 (doc. 3 res.) “la circostanza che gli idonei non nominati possono essere chiamati, nel triennio, da altre università rende evidente che l’inclusione nel novero degli idonei non possa essere determinata dalle peculiari esigenze di uno specifico ateneo bensì dalla competenza scientifica del candidato nel raggruppamento disciplinare”.
Per le ragioni che precedono il primo motivo di gravame va senz’altro disatteso.
Va altresì respinto il secondo motivo, relativo alla presunta incoerenza della valutazione collegiale conclusiva rispetto ai giudizi individuali dei singoli commissari.
La censura è del tutto generica e inconferente e, per ciò solo, da respingere.
In ogni caso è sufficiente, invero, una lettura obbiettiva dei verbali afferenti alle valutazioni sulla dott.ssa [#OMISSIS#] (doc. 1 Università: cfr. verbale n. 2 Allegato A) per comprendere come, anche nelle singole valutazioni dei commissari, in via maggioritaria siano palesati e motivati congruamente limiti e criticità della sua produzione scientifica e attività didattica, quest’ultima ritenuta “modesta” (secondo i professori Orzalesi, Scorcia e Avitabile), mentre l’attività scientifica è stata ritenuta “abbastanza dispersiva” (dal prof. Orzalesi), soltanto “discreta” (dai professori Scorcia, Staurenghi) e di scarsa diffusione (dal prof. Avitabile).
Quanto al terzo motivo (illegittimità della proroga) il Collegio rileva che la proroga è stata formalmente concessa dal Rettore, quale organo titolare del corrispondente potere.
Peraltro, ove anche si ritenessero inesistenti i presupposti normativi per la concessione di un prolungamento dei termini, va detto che l’art. 4, comma 11, d.P.R. n. 117 del 2000 non sancisce in nessun passaggio testuale la perentorietà del termine per l’ultimazione dei lavori delle Commissioni di valutazione dei candidati alla docenza univeristaria, né collega ipotetiche decadenze al superamento di tale termine. Ne consegue che, anche ove si volesse rilevare, in ipotesi, una illegittimità della proroga, da essa non potrebbe giammai derivare l’annullamento “in [#OMISSIS#]” degli atti concorsuali data la natura ordinatoria del termine in questione.
Pertanto la censura, prima ancora che infondata, è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse in concreto, non potendo derivare alla ricorrete alcuna utilità dal suo eventuale accoglimento.
Palesemente infondato è, infine, il quarto motivo (ed il quinto ad esso pedissequo) dal momento che il Rettore si è attenuto pienamente alle prescrizioni dell’art. 5 del d.P.R. n. 117 del 2000 secondo cui “1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l’elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine”.
Parte ricorrente pretende di individuare un sintomo di superficialità e incompletezza del controllo formale degli atti concorsuali nell’eccessiva brevità dei tempi di approvazione di essi (pochi giorni dalla ricezione degli atti da parte del Rettore). Trattasi, tuttavia, di rilievo del tutto inconferente in assenza di specifiche indicazioni in ordine ai vizi sostanziali o formali che tale presunta “rapidità” avrebbe generato ovvero impedito di accertare.
In conclusione il ricorso deve essere complessivamente respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza limitatamente al rapporto processuale con il controinteressato e sono liquidate come da dispositivo. Debbono invece compensarsi nei confronti dell’Università di Bologna che non ha articolato attività difensiva (al di là della mera produzione di alcuni documenti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la dott.sa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] alla refusione degli onorari del giudizio in favore dott. [#OMISSIS#] Aragona che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati ed oneri tutti di legge. Residue spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 29/08/2017