E’ illegittimo l’operato della commissione esaminatrice, laddove la medesima si sia limitata a dettare criteri generici e meramente orientativi – per lo più riproduttivi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 (recante “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”) – , privi cioè di un’autonoma definizione stipulativa ex ante (ossia condivisa) dalla Commissione stessa, e senza che fosse previsto alcun elemento idoneo a predeterminarne il peso, così come i profili cui attribuire maggior rilievo nella valutazione comparativa da effettuare. Conseguentemente essi non offrono alcun parametro oggettivo predefinito cui ancorare la valutazione sia individuale, che comparativa, dei profili curriculari dei candidati.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 28 aprile 2017, n. 421
Procedura concorsuale professore Associato-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione
N. 00421/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Becherucci, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Sanalitro, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Venezia-Mestre, via Fapanni, 56;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la segreteria dell’intestato TAR ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), del c.p.a.;
nei confronti di
Franco Tomasi, [#OMISSIS#] Selmi non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università resistente nella seduta del 16.11.2015 ha deliberato la chiamata in ruolo dei controinteressati ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, del verbale n. 14/2015 del 29 ottobre 2015 con il quale di Consiglio del Dipartimento Studi linguistici e letterari dell’Università resistente ha deliberato la proposta di chiamata degli stessi controinteerssati, del D.R. n. 3257 del 6 ottobre 2015 di approvazione degli atti della procedura selettiva oggetto di impugnazione, nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La prof. [#OMISSIS#] Becherucci ha partecipato alla procedura selettiva per due posti di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari — DISLL “per il settore concorsuale 10/FI — Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 — Letteratura italiana” dell’Università degli Studi di Padova, indetta con decreto rettorale del 23 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U., 4^ Serie Speciale — Concorsi ed Esami, n. 3 del 13 gennaio 2015.
1.1. La commissione giudicatrice, dopo aver ammesso alla procedura sei candidati fra cui anche la suddetta prof.ssa, concludeva i propri lavori formulando il seguente giudizio: “in termini comparativi la candidata Selmi [#OMISSIS#] e il candidato Tomasi Franco sono stati individuati all’unanimità idonei della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni: il lavoro scientifico della candidata [#OMISSIS#] Selmi emerge per la più ampia ricchezza di interessi, il maggiore livello di innovatività critica e una superiore maturità di studiosa. Tali caratteristiche si riconoscono anche nel suo rilevante curriculum. Il profilo del candidato Franco Tomasi emerge, oltre che per l’elevata qualità e il carattere innovativo della ricerca scientifica anche per la dimensione internazionale del curriculum, arricchito dalle competenze di informatica umanistica”.
1.2. Una volta approvati gli atti della commissione (cfr. decreto rettorale del 6 ottobre 2015), il Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova formulava quindi la proposta di “chiamata dei dott. [#OMISSIS#] Selmi e Franco Tomasi quali professori di seconda fascia per il settore concorsuale”, che veniva definitivamente deliberata nella seduta del 16 novembre 2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova.
I professori Selmi e Tomasi prendevano quindi servizio il giorno l° dicembre 2015 presso il Dipartimento di studi Linguistici e letterari- DISLL dell’Università di Padova.
1.3. La candidata [#OMISSIS#] Becherucci, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato gli atti della procedura selettiva de qua, a partire dai lavori della commissione giudicatrice sino al provvedimento di chiamata suddetto, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 1 e 9, commi 2, 6 e 10, del bando, del decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili (carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, e illogicità manifesta).
In particolare, la ricorrente ha dedotto: 1) omessa valutazione comparativa fra i candidati e difetto di motivazione della decisione finale; 2) impossibilità di ricavare la motivazione “comparativa” finale espressa dalla Commissione neppure dai giudizi sulle pubblicazioni curriculum e sull’attività didattica, in quanto del tutto generici e sostanzialmente equivalenti per i tre candidati, oltre che in contraddizione con i criteri che la stessa Commissione si era data; 3) i criteri di valutazione dei candidati approvati dalla Commissione nella prima seduta del 9 luglio 2015 sarebbero in ogni caso illegittimi perché generici ed insufficienti, nonché errati nella parte in cui hanno escluso l’applicazione nel caso di specie del c.d. impact factor; 4) il giudizio della Commissione sarebbe immotivato ed illogico perché avrebbe dichiarato idonei alla chiamata in ruolo due candidati i cui profili curriculari, al contrario di quello della ricorrente, corrisponderebbero solo in parte al profilo espressamente richiesto dal bando; 5) il giudizio finale della Commissione sarebbe illogico e immotivato poiché avrebbe dichiarato idonei i due candidati con i giudizi “peggiori” nel colloquio volto ad accertare le competenze linguistiche richieste dal bando; 6) il giudizio espresso per la candidata [#OMISSIS#] Selmi risulterebbe illegittimo anche perché si fonderebbe su due pubblicazioni non in regola con il c.d. deposito legale dei libri e delle pubblicazioni, in contrasto con quanto richiesto dal bando; 7) il giudizio espresso per la candidata [#OMISSIS#] Selmi sarebbe illegittimo perché la Commissione avrebbe omesso di rilevare che un’opera, ampiamente considerata sia nella valutazione delle pubblicazioni che nel giudizio finale, sarebbe stata fatta in collaborazione tra un suo membro e la candidata stessa, inficiando così la valutazione complessiva effettuata, oltre che per errore di fatto, anche per il mancato rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza; 8) il giudizio espresso per il candidato Franco Tomasi si fonderebbe sull’erronea attribuzione di un premio che tale non sarebbe, trattandosi soltanto del corrispettivo economico per il contributo alla realizzazione di una biblioteca digitale finanziata dalla fondazione “Cariparo”; 9) il giudizio della Commissione avrebbe valutato in più casi come apporti individuali lavori che, anziché essere interamente a cura del candidato, sarebbero stati fatti in collaborazione con altri Autori, e non avrebbe tenuto adeguatamente conto né della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione, né della sua diffusione all’interno della comunità scientifica; tanto più che il bando aveva previsto il vincolo del numero massimo di 12 pubblicazioni; 10) non sarebbe stata idoneamente valutata la produzione scientifica, i titoli e l’attività svolta dai candidati nel loro complesso, omettendo di considerare numerosi titoli e partecipazioni a convegni espressamente indicati nel curriculum della ricorrente; 11) la domanda della candidata Selmi risulterebbe tardiva, con conseguente inammissibilità della sua partecipazione al concorso.
1.4. La ricorrente ha inoltre chiesto che, in conseguenza dell’annullamento degli atti della procedura selettiva impugnati, venga accertata l’idoneità della prof.ssa Becherucci alla chiamata in ruolo per uno dei posti messi a concorso con la procedura medesima, ovvero, in subordine, che venga condannata l’Università degli Studi di Padova, “entro un termine stabilito”, “a procedere ad una nuova valutazione dei candidati che hanno presentato” domanda per la chiamata in oggetto, “previa nomina di una diversa Commissione giudicatrice”.
2. Si è costituita l’Università degli studi di Padova, contestando la fondatezza di ciascuna delle censure articolate con il gravame in esame.
3. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Le censure sollevate con il ricorso attengono a distinti segmenti della procedura concorsuale gravata: con i primi due motivi e con quelli dal quarto al decimo compreso, si censura il difetto di motivazione e/o l’erroneità della comparazione effettuata; con il terzo si contestano gli stessi criteri di valutazione astratta adottati a monte dalla commissione; infine, con l’undicesimo motivo viene eccepita l’inammissibilità della partecipazione al concorso di uno dei candidati risultati vincitore.
4.1. Tanto premesso, deve essere preliminarmente affrontata la questione concernente la stessa ammissibilità della partecipazione alla procedura della dott.ssa Selmi (XI motivo).
4.2. La censura è infondata posto che l’art. 3, comma 4, del bando prevedeva espressamente la possibilità che “la domanda, entro il giorno di scadenza del bando”, ossia entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data successiva alla pubblicazione del bando (13 gennaio 2015), potesse “essere: spedita, a mezzo raccomandata posta o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova – Palazzo Storione – Servizio Concorsi e Carriere Docenti, Riviera [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 6-35123 Padova”, specificando altresì che “a tal fine” avrebbe fatto “fede il timbro a data dell’ufficio postale o del corriere accettante”. Ebbene, risulta dagli atti che la data riportata sia nella busta che nel modulo di ricevimento della domanda della dott.ssa Selmi è quella del 10 febbraio 2015. Ne deriva quindi pacificamente la tempestività della relativa domanda.
4.3. Può ora passarsi all’esame del III motivo, in quanto attinente alla pretesa genericità dei criteri astratti elaborati a monte dalla Commissione, la cui eventuale fondatezza non potrebbe che riverberarsi direttamente anche sull’applicazione fattane in concreto nel corso dello svolgimento della procedura.
4.3.1. La censura è fondata nei limiti di quanto di seguito osservato.
4.3.2. Gli artt. 9 e 10 del bando affidavano alla Commissione il compito di predeterminare i criteri a) “per la valutazione della pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica; b) per “l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando”, precisando, quanto alla valutazione della qualificazione scientifica, che essi avrebbero dovuto essere stabiliti “in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell’ambito dei criteri fissati nel successivo art. 10 del presente bando” (art. 9, commi 1 e 2, del bando).
4.3.3. Ebbene, la Commissione giudicatrice, nella prima seduta del 9 luglio 2015, ha dettato, per le pubblicazioni scientifiche, i seguenti criteri: “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore associato di seconda fascia da ricoprire (…) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”. La Commissione ha altresì espressamente escluso di avvalersi “degli indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione, riportati nel bando, non essendone consolidato l’uso a livello internazionale nell’ambito del settore concorsuale”. Quanto al curriculum, la Commissione ha precisato che si sarebbe avvalsa “dei criteri sopra indicati, dando rilevanza all’esperienza maturata dal candidato nell’ambito del settore scientifico-disciplinare, anche a livello internazionale”. Per l’attività didattica, la Commissione ha inoltre stabilito che avrebbe tenuto conto della: “continuità, titolarità dei corsi, esperienze didattiche maturate nell’ambito del settore concorsuale, attività svolte anche all’estero”.
4.3.4. L’elaborazione dei criteri sopra riportati risulta, tuttavia, inidonea a fornire un’adeguata predeterminazione dei criteri di valutazione, così come richiesto dal bando.
4.3.5. Infatti, la Commissione si è limitata a dettare criteri generici e meramente orientativi – per lo più riproduttivi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 (recante “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”) – , privi cioè di un’autonoma definizione stipulativa ex ante (ossia condivisa) dalla Commissione stessa, e senza che fosse previsto alcun elemento idoneo a predeterminarne il peso, così come i profili cui attribuire maggior rilievo nella valutazione comparativa da effettuare.
Conseguentemente essi non offrono alcun parametro oggettivo predefinito cui ancorare la valutazione sia individuale, che comparativa, dei profili curriculari dei candidati. Pertanto, entro tali limiti, la censura di indeterminatezza dei criteri adottati dalla Commissione è fondata.
4.3.6. L’espressa esclusione dell’utilizzazione dell’impact factor operata dalla Commissione non è invece censurabile, poiché la Commissione, operando una scelta di natura tecnico-discrezionale a sé spettante, ha motivato in modo logico e coerente le ragioni di detta esclusione, non potendosi ritenere che – diversamente da quanto sostenuto con il ricorso e soprattutto con la memoria conclusiva della ricorrente – esso costituisca un criterio “obbligatorio” nel settore disciplinare in esame. Una siffatta obbligatorietà non è, infatti, desumibile nemmeno dal decreto ministeriale n. 120 del 2016 (“recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia” ), il quale all’allegato “D”, comma 1, espressamente prevede nei “i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1014 con l’eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E”, si applicano gli indicatori di attività scientifica “non bibliometrici”.
4.4. Può ora passarsi all’esame dei primi due motivi di ricorso, fra loro strettamente connessi, e logicamente dipendenti da quello appena esaminato, in quanto diretti a contestare la genericità della valutazione comparativa in concreto effettuata, non essendo ricavabile la motivazione di essa nemmeno sulla base dei giudizi individuali espressi sul curriculum, sull’attività didattica e sulle pubblicazioni.
4.4.1. La censura è fondata sotto entrambi i profili.
4.4.2. Ed invero i giudizi complessivi espressi per ciascun candidato riportati nel verbale della seduta del 25 settembre 2015, allegato “D”, risultano fondati su locuzioni sostanzialmente equivalenti quali, ad esempio, la dimostrazione di “una notevole padronanza degli strumenti filologici e storico-critici” (per la candidata Becherucci), ovvero di “sicure competenze in ambito filologico” (per la candidata Selmi), o ancora di una “padronanza degli strumenti critici e filologici”. Sulla base dei singoli giudizi complessivi non è dato comprendere quindi le ragioni della prevalenza dell’uno rispetto all’altro. Al contempo, in ragione di quanto osservato con riguardo al terzo motivo di ricorso sub § 4.3.5., tali giudizi risultano disancorati da parametri oggettivi predefiniti, sicché, in mancanza di alcuna verbalizzazione dei criteri che hanno orientato la comparazione effettuata in concreto, così come delle ragioni della prevalenza assegnata ai profili curriculari degli odierni controinteressati, non è possibile né comprendere né verificare ex post la tenuta del percorso logico della comparazione effettuata.
4.4.3. Ne deriva, conseguentemente, l’illegittimità di tutti i giudizi adottati dalla Commissione giudicatrice, così come del provvedimento conclusivo di chiamata adottato dall’Università sulla base di essi, per difetto di motivazione.
4.5. Può ora passarsi all’esame delle censure svolte con il quarto e il quinto motivo.
4.5.1. Ebbene, tenuto conto di quanto appena osservato con riguardo all’oggettiva carenza di predeterminazione dei criteri di valutazione (cfr. supra § 4.3.5.), il profilo di censura concernente la pretesa mancata “verifica di congruità” dei curricula e dell’attività didattica rispetto al settore disciplinare del bando (sollevato con il quarto motivo) non conserva una propria autonomia logica, dal momento che il relativo sindacato presupporrebbe proprio l’esistenza di parametri oggettivi. Conseguentemente tale motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento suddetto. Né, del resto, il giudizio tecnico-discrezionale di idoneità della Commissione potrebbe giammai essere sostituito in via giurisdizionale, pena un’inammissibile invasione della sfera di competenza riservata all’organo amministrativo a ciò preposto.
4.5.2. Viceversa, quanto al quinto profilo di censura, con il quale si contesta che la Commissione abbia in concreto scelto, senza alcuna motivazione, “proprio i due candidati con le peggiori qualità linguistiche” deve osservarsi quanto segue.
Il combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del bando imponevano che fosse altresì accertata la “adeguata conoscenza” della “lingua straniera”. A tale accertamento, tuttavia, né il bando, né la Commissione giudicatrice, hanno assegnato una [#OMISSIS#] comparativa in senso proprio, trattandosi all’evidenza di un requisito assoluto, il cui positivo accertamento costituiva una condizione per la “valutabilità” dell’idoneità scientifica dei singoli candidati.
Tanto premesso, non è revocabile in dubbio che i giudizi di mera “accettabilità” delle competenze linguistiche, conseguite dai dottori Selmi e Tomasi, ancorché in termini di sola sufficienza, siano idonee ad attestare il positivo superamento della soglia minima stabilita dalla Commissione per soddisfare il possesso del requisito in questione. Né, per le ragioni appena espresse, tali valutazioni possono essere utilmente messe in comparazione con quella di “buone competenze” ottenuta invece dalla ricorrente.
4.5.3. Pertanto, il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.
4.6. Con il sesto motivo viene contestata l’illegittimità del giudizio espresso nei confronti della candidata Selmi per l’erronea considerazione da parte della Commissione delle pubblicazioni n. 3 e n. 6, risalenti rispettivamente al 2001 e al 2008, poiché, in tesi, non in regola con il deposito legale prescritto dal bando.
4.6.1. La censura non può essere accolta.
4.6.2. L’art. 6, comma 4, del bando, con riferimento alle pubblicazioni presentate dai candidati, stabilisce che, “saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note o rapporti dipartimentali”.
Lo stesso articolo specifica poi che “per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, devono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall’art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione”.
4.6.3. Il bando pertanto considera senz’altro necessario, ai fini della loro valutabilità nell’ambito della procedura concorsuale de qua, che le “pubblicazioni edite” dopo il 2006 ed i “lavori stampati” in Italia fino al 2001 soddisfino uno specifico onere di pubblicità che in entrambi i casi si ottiene mediante il “deposito legale” presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, sia pure mediante formalità diverse. Nel primo caso si tratta di un adempimento posto a carico dell’editore (o del responsabile della pubblicazione) ai sensi della legge n. 106 del 2004 e del d.P.R. n. 252/2006), mentre, nel secondo caso, il decreto luogotenenziale n. 660/1945, modificativo delle disposizioni della legge n. 374/1939, prevedeva un onere a carico dello “stampatore” – art. 1 – di depositare 4 esemplari presso la “Prefettura della Provincia”, la quale a propria volta – art. 10 – doveva trasmettere gli esemplari acquisiti, tra gli altri destinatari, alla Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze e alla Biblioteca Centrale Nazionale.
4.6.4. Tuttavia, da un’attenta lettura della regola di lex specialis appena riportata emerge che la Commissione era autorizzata a prendere in considerazione non solo i testi già pubblicati o comunque quelli per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme suddette, ma anche “pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti”.
4.6.5. In presenza di una siffatta previsione, dunque, la sola circostanza che le pubblicazioni n. 3 e n. 6 presentate dalla controinteressata nella procedura di che trattasi non risultino formalmente trasmesse né alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, né alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, non è di per sé idonea ad escluderne tout court la loro “valutabilità”, atteso che, per le loro specifiche modalità di diffusione, dette pubblicazioni ben potrebbero essere riconducibili alla seconda categoria di atti suscettibili di essere presi in considerazione prevista dal bando.
4.6.6. Tanto considerato, un’applicazione della lex specialis rispettosa del principio del favor partecipationis non consente di escludere, per le sole ragioni allegate dalla ricorrente, l’astratta “valutabilità” delle pubblicazioni in questione, dovendosi, in caso di clausole non chiare o contraddittorie, preferire l’interpretazione che privilegia la maggiore partecipazione alla procedura da parte dei candidati, per non estromettere irragionevolmente aspiranti con profili che potrebbero elevare il tasso di competizione della selezione.
4.6.7. Da ciò deriva l’infondatezza del sesto motivo di ricorso.
4.7. Con il settimo motivo, si censura il mancato rilievo da parte della Commissione, con riferimento alla pubblicazione “Guido Casoni, Della magia d’amore, a cura di [#OMISSIS#] Selmi, introduzione di [#OMISSIS#] Guaragnella, collana Scrinium, Torino, Edizioni Res, 2002, pp.1-169”, del fatto che si sarebbe trattato di un titolo realizzato in collaborazione con altro Autore, fra l’altro componente della Commissione giudicatrice.
4.7.1. Anche tale censura non merita accoglimento.
4.7.2. Ed invero, dalla maggiore o minore ampiezza dell’introduzione attribuibile ad un Autore diverso (nel caso in esame, [#OMISSIS#] Guaragnella), così come dalla mancanza di un’ulteriore e distinta “introduzione” a firma della candidata Selmi, non può trarsi la conseguenza allegata dalla ricorrente secondo cui il saggio di apertura sarebbe “parte integrante” del contenuto scientifico, oltre che “chiave di lettura interpretativa” dell’intero testo.
4.7.3. Al contrario, il fatto che, nel caso in esame, la parte curata dalla controinteressata risulti chiaramente distinta da quella attribuibile ad altri Autori, così da poter essere autonomamente valutata da parte della Commissione, consente di escludere che si tratti di un lavoro da considerarsi tecnicamente “in collaborazione”, sicché l’operato della Commissione non è al riguardo censurabile.
4.7.4. Per le stesse ragioni deve, altresì, escludersi che l’assenza di “lavori in collaborazione” fra i candidati e i membri della Commissione, rilevata con il verbale del 23 settembre 2015, costituisca una “circostanza non vera”.
4.8. Con l’ottavo motivo si censura la valutazione del premio della Fondazione Cariparo conferito al dott. Tomasi per lo sviluppo di un progetto di costruzione di una piattaforma per le edizioni digitali, in quanto, in tesi, estraneo alla materia oggetto del giudizio comparativo.
4.8.1. La prospettazione della censura non è fondata atteso che proprio la descrizione del progetto, relativa allo sviluppo di nuove tecnologie informative realizzate anche in ambito letterario, ne conferma, al contrario, la sua stretta attinenza alla materia oggetto di valutazione, quantomeno in termini di originalità e innovatività del contributo offerto a candidato.
4.9. Con l’ottavo e nono motivo la ricorrente denuncia sotto ulteriori profili la valutazione comparativa espressa dalla Commissione, con specifico riguardo da un lato, alla carente valutazione “della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e della sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, dall’altro, alla pretesa omessa valutazione dei titoli vantati dalla ricorrente.
4.9.1. Entrambe le censure sono volte a dimostrare l’illogicità e la carenza di motivazione del giudizio di prevalenza effettuato della Commissione.
4.9.2. Sul punto è sufficiente osservare che i motivi in esame costituiscono specificazioni delle censure svolte, in termini più generali, con i primi tre motivi di ricorso, avverso l’insufficienza motivazionale del giudizio di idoneità infine espresso in favore degli odierni controinteressati, nonché contro la genericità dei criteri prestabiliti a monte. Conseguentemente essi devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento dei suddetti motivi nei termini sopra specificati ai § 4.3. e § 4.4.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi tre motivi, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
5.1. Nondimeno, dall’accoglimento del ricorso nei termini suddetti non deriva alcun accertamento dell’idoneità della ricorrente alla chiamata in ruolo per il posto di professore di seconda fascia di cui alla procedura in oggetto, trattandosi di una valutazione tecnico-discrezionale riservata all’esclusiva competenza della Commissione giudicatrice, in quanto tale estranea al sindacato di legittimità esercitabile dal giudice amministrativo sugli atti impugnati.
5.2. Dall’accoglimento del ricorso per i motivi suddetti deriva invece l’obbligo per l’Università resistente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se avvenuta prima, di ripetere il procedimento valutativo di tutti i candidati, a partire dalla fase di predeterminazione dei criteri “di massima per a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica; b) l’accertamento della qualificazione scientifica” dei candidati a norma degli artt. 9 e 10 del bando, ai quali la Commissione dovrà autovincolare il proprio operato.
5.3. Non vi sono invece ragioni perché detta ripetizione della procedura debba essere effettuata da una Commissione giudicatrice in composizione diversa da quella originariamente prevista – così come richiesto dalla ricorrente –, atteso che con il ricorso non è stata sollevata alcuna contestazione relativa alla legittimità della composizione, né può ritenersi che, per la natura della comparazione da effettuare, vengano in considerazione profili di tutela della segretezza delle domande di partecipazione che richiedano un mutamento della composizione medesima.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, con obbligo per l’Amministrazione resistente a ripetere le operazioni della procedura selettiva in questione nei termini specificati nella parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Euro 2.000,00 (duemila/00), compensando invece quelle nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Coppari, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/04/2017