L’ articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è chiaro nel richiedere ai fini della chiamata diretta che i docenti ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. L’utilizzo con il tempo presente del verbo “ricoprire” non può che essere inteso nel senso della necessità che il docente interessato rivesta all’estero il ruolo di docente equiparato alla corrispondente qualifica di docente italiano, alla data della richiesta.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 luglio 2017, n. 8957
Procedura concorsuale professore Associato-Chiamata diretta ex art. 1, comma 9, legge 4 novembre 2005, n. 230-Interpretazione
N. 08957/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11197/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11197 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Franchi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Fratticci in Roma, via Paisiello 15;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del parere negativo formalizzato nella nota 3171 del 7.3.2016 e nella nota 7133 del 27.5.2016, comunicati al ricorrente in data 11.3.2016 e 20.6.2016
– di ogni atto presupposto o conseguente e, in particolare, della nota Consiglio Nazionale Universitario 17.2.2016, che non riconoscono al Prof. Franchi i requisiti previsti dall’art.1, comma 9 L.230.2005, ed impediscono di dar corso alla chiamata diretta quale docente di seconda fascia per la classe M-PSI-01, Psicologia generale, ex art. 5 D.M. 8.6.2015, n. 335 (“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per I’anno 2015”) disposta dall’Università di Bologna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. P. Villani e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è impegnato all’estero nella ricerca e nell’insegnamento universitario, e dal 2014 è Visiting Associate Professor presso la Texas A&M University.
In data 9.9.2015, in base alla opportunità riconosciuta agli atenei italiani di far ricorso alla cd “chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario” (art.1, comma 9, della L. 230.2005), il Dipartimento di Filosofia e Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna ha deliberato la chiamata diretta del Prof. Franchi quale docente di seconda fascia ovvero professore associato per la classe M-PSI-01, Psicologia generale, ex art. 5 D.M. 8.6.2015, n. 335.
Con nota 3171 del 7.3.2016 il MIUR ha comunicato di ritenere “non ammissibile la proposta di chiamata diretta del Prof. [#OMISSIS#] Franchi su posto Professore di II fascia”, in mancanza dell’equipollenza tra la posizione di Visiting Associate Professor del ricorrente e quella di Professore Associato.
Il Prof. Franchi ha formulato istanza di autotutela in data 21.3.2016, sottolineando che la qualifica equipollente a Professore Associato fosse già stata raggiunta dal 2004, presso l’Università di Auckland in Nuova Zelanda.
Con nota 7133 del 27.5.2016, il MIUR ha confermato il mancato accoglimento della istanza, richiamando il parere negativo del CUN sulla possibilità di chiamata diretta del Prof. Franchi “in quanto la posizione di Visiting Associate Professor attualmente ricoperta… non può essere considerata una posizione stabile equipollente a quella di Professore Associato”, si aggiunge che l’art. 1, comma 9, della L.230/2005 andrebbe interpretato nel senso che “la posizione accademica per la quale viene proposta la chiamata diretta deve essere ricoperta dallo studioso all’estero da almeno un triennio ed essere attuale al momento della presentazione della proposta”
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
L’interpretazione del MIUR e del CUN dell’art.1, comma 9, della L. 230/2005 sarebbe errata in quanto la “chiamata diretta” avrebbe come possibili destinatari “studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio”.
L’impegno all’estero per un triennio concretizzerebbe la fattispecie delineata dal legislatore all’art.1, comma 9, della L. 230.2005, che non prevederebbe alcuna limitazione temporale con riguardo alla seconda condizione per la chiamata (richiesta dal MIUR e il CUN), ovvero il fatto di ricoprire “una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere”.
La contestata interpretazione del MIUR non sarebbe in linea con il riferimento alla durata minima, indicato nella norma prima della richiesta della equipollenza, e con il collegamento della stabilità alla ricerca e non alla posizione accademica,
Il ricorrente ha ricoperto incarichi in Nuova Zelanda, presso l’Università di Auckland, ricomprese nella Tabella di corrispondenza del suddetto decreto, essendo stato inizialmente Lecturer (2000-03) e quindi Senior Lecturer(2004¬06) presso la suddetta Università: quest’ultima è equipollente alla qualifica italiana di professore associato.
Dal 2006, l’istante ha svolto la propria attività presso la Texas A&M University, quale Visiting Associate Professor tra il 2006 ed il 2009, e poi di nuovo dal 2014, e tra il 2011 ed il 2014 quale Associate Research Professor.
Il DM 2.5.2011 riconoscerebbe l’equipollenza tra la posizione accademica di Senior Lecturer raggiunta in Nuova Zelanda e quella di Professore Associato, anche per l’attuale qualifica di “Visiting Associate Professor” presso la Texas A&M University.
Il termine “Visiting” avrebbe invece determinato il MIUR in senso negativo sull’assunto che la posizione dell’istante “non può essere considerata una posizione stabile equipollente a quella di Professore Associato”.
Tuttavia la stabilità non si riferirebbe al titolo equipollente, ma alla ricerca all’estero (“studiosi stabilmente impegnati all’estero”).
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente reclama il riconoscimento il riconoscimento dei requisiti previsti dall’art.1, comma 9, della legge n. 230/2005, al fine di potersi avvalere della chiamata diretta quale docente di seconda fascia per la classe M-PSI-01, Psicologia generale, ex art. 5 D.M. 8.6.2015, n. 335 (“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l‘anno 2015”) presso l’Università di Bologna.
La materia è regolata dalla legge n. 230/2005 la quale all’art. 1, comma 9, dispone che “nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, (…) ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica”.
In relazione al caso in esame, il cui il prof. Franchi ha svolto e svolge tuttora attività di docenza presso atenei esteri, la norma subordina la chiamata dei docenti ad almeno tre condizioni, che devono ricorrere contestualmente:
– che gli studiosi interessati siano stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
– che tale attività sia svolta per almeno un triennio;
– che i docenti interessati ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere.
Sebbene il prof. Franchi abbia svolto docenza presso la Texas A&M University, quale Visiting Associate Professor tra il 2006 ed il 2009, e poi tra il 2011 ed il 2014 quale Associate Research Professo, tale condizione potrebbe tutt’al più integrare le prime due condizioni, ma non soddisfare l’ultimo requisito della attualità dell’attività di docenza in una delle qualifiche considerate equipollenti dalla legge n.230/2005 e dal D.M. 2.5.2011 di attuazione.
Infatti, il docente riveste allo stato il ruolo di Visiting Associate Professor presso la Texas A&M University, titolo che non figura tra quelli considerati equipollente a quello di professore associato dal richiamato D.M. 2.5.2011.
Tanto è vero che l’Amministrazione ha respinto la richiesta di riconoscimento in quanto, in relazione all’incarico attuale di visiting professor, la posizione dell’istante “non può essere considerata una posizione stabile equipollente a quella di Professore Associato”.
In senso contrario non vale l’opzione interpretativa proposta dal ricorrente secondo il quale la stabilità non si riferisce e non si collega al titolo equipollente, ma alla ricerca all’estero (“studiosi stabilmente impegnati all’estero”).
Secondo l’interessato la legge richiederebbe, non una stabilità del titolo accademico, ma quella della attività di ricerca o di insegnamento accademico, né in tal senso sarebbe dirimente la qualifica Visiting che indicherebbe solo una diversa durata dell’incarico.
La norma nella sua formulazione letterale è chiara nel richiedere ai fini della chiamata che i docenti ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere.
L’utilizzo con il tempo presente del verbo “ricoprire” non può che essere inteso nel senso della necessità che il docente interessato rivesta all’estero il ruolo di docente equiparato alla corrispondente qualifica di docente italiano, alla data della richiesta.
Allo stato è incontestato che il prof. Franchi (pur avendo svolto attività di docenza all’estero superiore al triennio) riveste l’incarico di visiting professor, che tuttavia non figura nella tabella di equiparazione allegata al D.M. 23.6.2011 (la quale, in relazione agli USA, menziona soltanto le qualifiche di associate professor e professor) per cui il parere negativo del CUN e la corrispondente determinazione del Ministero appaiono immuni dalle censure dedotte.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità e della novità della controversia, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 26/07/2017