Il d.m. 9 luglio 2013, n. 602 (che attribuisce i posti disponibili ai diversi atenei) prevede l’ammissione al corso “nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata” e pone la condizione “nel limite del contingente ad esso riservato”. Si tratta di un limite numerico che deve essere rispettato non solo per il primo anno, ma per tutta la durata del corso, in quanto definito in rapporto al fabbisogno programmato.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 111
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Scorrimento graduatoria-Posti disponibili
N. 00111/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2015, proposto da:
Mahmoud Mustapha Trad, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;
per l’annullamento
– della determinazione del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Torino prot. n. 10713 del 24 marzo 2015 notificato mezzo PEC in pari data con la quale si rigettava la domanda di passaggio al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria del sig. Mahmoud Mustapha Trad;
– di ogni atto presupposto, precedente, successivo e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, cittadino libanese, ha impugnato il provvedimento dell’Università degli Studi di Torino, con cui è stata respinta la sua domanda di passaggio dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Espone di essersi iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia, previo superamento del test di ingresso, nell’anno accademico 2000/2001, presso l’Università degli Studi di Milano. Nell’anno accademico 2010/2011 si è trasferito all’Università di Torino, ove prosegue il corso di studi.
Nel settembre del 2014 ha chiesto il passaggio al corso di laurea in Odontoiatria.
Con provvedimento prot. 61719 del 16.12.2014, l’accoglimento della sua istanza è stata subordinata al superamento del test di ingresso per il corso di laurea richiesto.
A fronte del ricorso proposto avverso il provvedimento prot. 61719 (ricorso n. 211/2015), l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’atto.
Quindi l’Amministrazione, dopo aver valutato il percorso formativo del ricorrente, al fine di attribuire i crediti, ha adottato il provvedimento in epigrafe, con cui riconosceva 28 crediti, utili per un eventuale inserimento al secondo anno, ma respingeva la richiesta, non essendovi la disponibilità dei posti.
L’Università dà atto che gli iscritti al II anno sono 47 per la categoria “studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia” e 1 studente per la categoria “stranieri residenti all’estero”. Il D.M. 602/2013 prevede 45 per la prima categoria, 2 per la seconda. Per la prima vi sono quindi studenti in sovrannumero, in forza del beneficio c.d. “bonus maturità”. Con riferimento ai posti destinati a studenti non comunitari residenti all’estero, a differenza di quanto previsto per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per il quale i posti del contingente riservato rimasti disponibili all’esito delle procedure di scorrimento sono coperti da cittadini comunitari e non comunitari risultati idonei, per il corso di odontoiatria non è previsto detto meccanismo, in quanto il fabbisogno professionale segnalato dal Ministero della Salute risulta sovrapponibile all’offerta formativa deliberata dagli Atenei.
Avverso il provvedimento sono stati formulati i seguenti motivi:
1) violazione in ordine al D.M. 9.7.2014 n. 602 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2013/2014;
2) eccesso di potere per carenza di interesse e di motivazione;
3) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta: nei primi tre motivi, proposti congiuntamente, il ricorrente ritiene illegittimo il richiamo al D.M. 9 luglio 2013 n. 602, che stabilisce il numero massimo dei posti disponibili presso i singoli Atenei per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ma solo per l’a.a. 2013/14. Infatti con questo decreto si fa riferimento alle sole immatricolazioni ovvero all’iscrizione al primo anno, mentre il ricorrente è stato ritenuto idoneo all’iscrizione al secondo anno; in assenza di una norma che regoli il numero di studenti iscrivibili al secondo anno, l’Università non può contingentare il numero degli iscritti per gli anni successivi;
4) violazione in ordine al D.M. 9.7.2014 n. 602 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2013/2014, in rapporto al D.M. 23.7.2013 n. 625 che definisce i posti disponibili per la laurea magistrale in medicina e Chirurgia a.a. 2013/14;
5) eccesso di potere per carenza di interesse e di motivazione;
6) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta: l’Università riconosce che per la categoria “studenti non comunitari residenti all’estero” residuerebbe un posto libero, ma non ritiene di assegnarlo, perché, a differenza della facoltà di Medicina e Chirurgia per la quale è previsto il meccanismo dello scorrimento, ai sensi dell’art 26 L. 189/2002, per il corso di odontoiatria detto sistema non è previsto. In considerazione del fatto che oggi i due corsi risultano equiparati da un punto di vista amministrativo, essendo stato unificato il test di ammissione, nel silenzio della normativa in materia di scorrimento, ritiene il ricorrente che detto meccanismo detta essere applicato al caso in esame, in applicazione all’analogia legis;
7) Violazione in ordine al D.M. 9.7.2014 n. 602 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2013/2014, in rapporto al D.M. 23.7.2013 n. 625 recante la definizione dei posti disponibili per la laurea magistrale in medicina e Chirurgia a.a. 2013/14;
8) Eccesso di potere per carenza di interesse e di motivazione;
9) Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta: in questi motivi viene censurata la scelta di non assegnare il posto libero per la categoria “studenti non comunitari residenti all’estero”. Secondo parte ricorrente è illogica la motivazione secondo cui la previsione del contingente riservato a questa categoria è finalizzata alla formazione di personale che dopo il conseguimento del titolo di studio è destinato a rientrare nel proprio paese di origine: uno studente non residente potrebbe sempre decidere di esercitare in Italia.
Con ordinanza n. 143 del 15.5.2015 la domanda cautelare veniva respinta, rilevando l’assenza di fumus [#OMISSIS#] iuris, “in considerazione del fatto che, in base alla normativa vigente, il trasferimento da un corso di laurea (nello specifico in Medicina e Chirurgia) ad un altro (Odontoiatria e Protesi Dentaria), con numero di posti determinato a livello nazionale per ogni anno accademico, è possibile solo e nella misura in cui vi siano posti disponibili, condizione che nella fattispecie in esame non sussiste”.
E’ stato poi rilevato che “per la Facoltà di Odontoiatria, il DM 9.07.2013 n. 602, a differenza di quanto stabilito per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha indicato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta sovrapponibile all’offerta formativa deliberata dagli Atenei, non prevedendo, dunque, nessun successivo ampliamento dei posti attribuiti, né la possibilità che i posti del contingente riservato agli studenti non comunitari residenti all’estero rimasti disponibili fossero destinati a cittadini comunitari o non comunitari residenti sul territorio nazionale”.
All’udienza del 6 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Il ricorso è infondato.
Si può prescindere dall’eccezione sollevata dalla difesa erariale di mancata notifica ad un controinteressato.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’interpretazione seguita in sede cautelare.
2.1 I primi tre motivi, attengono alla motivazione del rigetto riferita al numero chiuso posto dal D.M. 9 luglio 2013 n. 602, in base al quale i posti per l’Ateneo di Torino, facoltà di Odontoiatria sono 45 e tutti coperti anche nel secondo anno. Secondo parte ricorrente il numero è previsto solo per il primo anno, non per il secondo, per cui la sua domanda doveva essere accolta, essendo stato ammesso al secondo anno e non al primo.
La tesi non è fondata: lo stesso D.M. prevede l’ammissione al corso “nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata” e pone la condizione “nel limite del contingente ad esso riservato”. Si tratta di un limite numerico che deve essere rispettato non solo per il primo anno, ma per tutta la durata del corso, in quanto definito in rapporto al fabbisogno programmato. La sua domanda di trasferimento da altra facoltà, poteva essere accolta solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui al secondo anno si presentassero posti liberi rispetto al numero indicato dal D.M., condizione non presente nel caso in esame.
2.2 Sostiene il ricorrente nei motivi successivi (nn. 4, 5 e 6) che l’Università avrebbe dovuto applicare in via analogica l’art 2 del D.M. 23 luglio 2013 n. 652, che prevede il meccanismo dello scorrimento, in forza del quale i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero possono essere utilizzati per lo scorrimento nella graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art 26 della L. 189/2002.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, poiché il meccanismo dello scorrimento, previsto dall’art 10 del D.M. 12.6.3012 n. 449, può essere applicato “qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione”.
Solo il D.M. 652/2013 richiama la disposizione che prevede detto meccanismo, mentre il D.M. 602/2013 non fa alcun richiamo. Non si tratta di una lacuna normativa, in quanto tale colmabile attraverso l’analogia, ma di una espressa scelta di non introdurre questo sistema, pur essendovi la facoltà.
2.3 Nei motivi successivi il ricorrente censura la scelta di non assegnare il posto libero per la categoria “studenti non comunitari residenti all’estero”, poiché la previsione del contingente riservato a questa categoria è finalizzata alla formazione di personale che dopo il conseguimento del titolo di studio è destinato a rientrare nel proprio paese di origine: ritiene il ricorrente che tale ragione è illogica, poiché uno studente comunitario residente all’estero potrebbe sempre decidere di esercitare in Italia.
Anche questo motivo non è condivisibile, in quanto si fonda su argomentazioni puramente ipotetiche: la figura dello studente non comunitario residente all’estero è prevista per determinate facoltà, al fine di garantire la formazione di personale che, dopo il conseguimento del titolo, è destinato a rientrare nel proprio paese d’origine. Per tale ragione i posti a loro riservati non possono essere occupati per scorrimento, in quanto si verificherebbe la violazione di una della finalità del numero chiuso, cioè contingentare l’ingresso nel mondo del lavoro.
III) Il ricorso deve quindi essere respinto.
In considerazione della natura del ricorso le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
Pubblicato il 25/01/2018