La sentenza di accoglimento produce un triplice effetto: demolitorio, ripristinatorio e conformativo.Il primo consiste nella eliminazione del provvedimento amministrativo oggetto di impugnativa con efficacia ex tunc.Il secondo dà luogo al divieto di rinnovazione del provvedimento con gli stessi vizi che risultano censurati in sentenza, ripristinando la situazione che si sarebbe venuta a creare ove il provvedimento annullato non fosse stato emanato. Il terzo, infine, è volto ad enunciare la corretta regola di futura condotta dell’amministrazione, corrispondente ai parametri di legittimità quali risultanti dalle statuizioni contenute nella sentenza.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2018, n. 548
Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Giudizio di ottemperanza
N. 00548/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05010/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5010 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Centineo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pellegrino, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, via Salaria N.259;
contro
Politecnico di Bari, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Rosa [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Picardi, 4/B;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI, n. 01282/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’arch. Rosa [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Di [#OMISSIS#], e [#OMISSIS#] Jambrenghi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso originario l’architetto [#OMISSIS#] Centineo chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1282/2016, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, era stato pronunciato l’annullamento, tra gli altri:
– del verbale, in data 16-6-2011 della Commissione giudicatrice, con la quale era stato modificato il giudizio collegiale nei confronti del Centineo, il quale era stato, come da precedente verbale n. 5 del 6-4-2011 della stessa dichiarato vincitore, e, quindi, dichiarato all’unanimità vincitrice l’arch. Rosa [#OMISSIS#];
– del successivo decreto rettorale n. 250 del 13-7-2011, di approvazione degli atti della procedura, con il quale era stata dichiarata vincitrice la dott. [#OMISSIS#];
– del decreto rettorale n. 283 del 2-9-2011, di nomina in ruolo della dott. [#OMISSIS#] e presa di servizio della stessa.
Affermava che, in esecuzione della predetta sentenza, il Politecnico avrebbe dovuto procedere, approvati gli atti della procedura, ad emettere il decreto di nomina in ruolo del candidato Centineo, con effetti retroattivi.
Lamentava, peraltro, che il Politecnico, nonostante la diffida da lui proposta, era rimasto del tutto inerte, non provvedendo neppure al pagamento delle spese processuali, per le quali vi era stata pronuncia di condanna.
Chiedeva, pertanto, di ordinare al Politecnico di Bari l’ottemperanza alla sentenza, mediante adozione del decreto di nomina in ruolo di ricercatore dello stesso e relativa presa di servizio, con decorrenza, ad ogni relativo effetto, anche economico e previdenziale, a far data dal 6 aprile 2011, quale vincitore della procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, per il settore scientifico disciplinare denominato ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento”, con conseguente nomina di un Commissario ad acta; chiedeva, altresì, di ordinare all’arch. [#OMISSIS#] e al Politecnico, in solido e per l’intero, l’ottemperanza alla sentenza nella parte in cui liquidava le spese processuali, mediante pagamento delle somme mancanti per euro 2.431,87, oltre interessi e rivalutazione.
In corso di giudizio, venivano adottati i seguenti provvedimenti:
– decreto rettorale n. 288 del 22 luglio 2016, con il quale, in esecuzione della sentenza n. 1282/2016 del Consiglio di Stato: venivano dichiarati nulli, il decreto rettorale n. 250 del 13-7-2011, con il quale era stata dichiarata vincitrice la dott. Rosa [#OMISSIS#] ed il verbale del 16-6-2011 della Commissione giudicatrice che aveva modificato l’originario giudizio nei confronti del dott. Centineo, dichiarando vincitrice la dott. [#OMISSIS#] (art. 1), venivano approvati gli atti della Commissione giudicatrice precedentemente adottati che avevano dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] Centineo (art. 2), veniva dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa il dott. [#OMISSIS#] Centineo (art. 3);
– decreto rettorale n. 289 del 22 luglio 2016, con il quale, in esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, veniva dichiarato nullo il decreto rettorale n. 283 del 2 settembre 2011, di nomina della dott. [#OMISSIS#] nel ruolo organico dei ricercatori universitari nel settore scientifico disciplinare ICAR/16 e presa di servizio a far data dal 7-9-2011, disponendo che la predetta era decaduta, con effetto dal 25 luglio 2016, dal ruolo di ricercatore confermato del Politecnico;
– decreto rettorale n. 290 del 22 luglio 2016, con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, il dott. [#OMISSIS#] Centineo era nominato nel ruolo organico dei ricercatori confermati per il Settore scientifico-disciplinare ICAR/16 a decorrere, agli effetti giuridici, dal 26 luglio 2016, disponendo, inoltre, che “Con effetto dall’assunzione in servizio, al dott. [#OMISSIS#] Centineo compete …lo stipendio di euro 12.789,48, corrispondente alla classe 0, scatto 0, oltre l’I.I.S. a.l. di euro 9.489, 10…”.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti il dott. Centineo chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1282/2016, con declaratoria di nullità, inefficacia o annullamento dei prefati decreti rettorali sopravvenuti, nella parte in cui non prevedevano che la nomina dello stesso avesse decorrenza, ad ogni effetto, giuridico ed economico, dal 6 aprile 2011 (DR n. 288/2016), nella parte in cui facevano decorrere la nomina “agli effetti giuridici, dal 26 luglio 2016” (DR n. 290/2016), nella parte in cui, dichiarando la decadenza della dott. [#OMISSIS#], prevedevano che la decadenza decorresse dal 25 luglio 2016 (DR n. 289/2016).
Lamentava in proposito che vi era violazione della sentenza, nella parte in cui tali decreti “escludono o non prevedono – come richiesto con il ricorso per l’ottemperanza in applicazione degli effetti ripristinatori tipici delle decisioni del giudice amministrativo – che la nomina a ricercatore dell’arch. Centineo retroagisca, quanto agli effetti giuridici, di ricostruzione della carriera, nonché agli effetti economici, alla data del verbale del 6 aprile 2011, data in cui la Commissione giudicatrice lo aveva dichiarato vincitore della procedura o, al più tardi alla data di nomina in ruolo dell’arch. [#OMISSIS#] (2 settembre 2011)”.
Evidenziava che, anche ove la sentenza non si fosse pronunciata sugli effetti dell’annullamento in ordine alla ricostruzione della carriera, “questa ricostruzione non rappresenta, in ultima analisi, che il ripristino in forma specifica della posizione giuridica lesa e tutelata attraverso il processo. E ciò, sia ai fini giuridici, con conseguente recupero dell’arch. Centineo degli scatti di anzianità incidenti sul livello stipendiale e ai fini pensionistici; sia ai fini economici, considerato che l’arch. Centineo non ha potuto svolgere l’attività di ricercatore per effetto di decisioni dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato….non potendo godere di uno stipendio che sia, come dovuto, corrispondente alla classe stipendiale e agli scatti maturati dal 2011 e preveda le differenze retributive a far data dal 2011”.
Successivamente alla proposizione dei motivi aggiunti, il Politecnico adottava il D.R. n. 473 dell’11-11-2016, di rettifica parziale del D.R. n. 290, prevedendo la decorrenza della nomina in ruolo a far data dal 2 settembre 2011, limitando però tale decorrenza agli effetti giuridici e non economici.
Con D.R. n. 415 del 26-9-2017 veniva pure rettificato il D.R. n. 283 del 2011, dichiarando nullo il provvedimento di nomina della [#OMISSIS#] come ricercatrice, prendendo atto che ogni rapporto con la stessa terminava a far data dal 2 settembre 2011.
Sulla base di tali nuovi provvedimenti il ricorrente Centineo, con memoria depositata il 25 novembre 2017, ribadiva il proprio interesse alla definizione del giudizio, in quanto non era stata riconosciuta la retroattività della propria nomina quanto agli effetti economici, ma solo giuridici.
Dichiarava che permanevano tutte le censure dedotte con i motivi aggiunti limitatamente a tale profilo “non potendo godere di uno stipendio che sia, in ragione degli effetti ripristinatori della sentenza, corrispondente alla classe stipendiale e agli scatti maturati dal 2011 e preveda le differenze retributive a far data dal 2011”.
Chiedeva, pertanto, di ordinare al Politecnico di Bari l’ottemperanza della sentenza, prevedendo la decorrenza, ai fini economici, della nomina in ruolo dell’arch. Centineo come ricercatore universitario per il Settore scientifico disciplinare ICAR/16 dalla stessa data prevista per la decorrenza degli effetti giuridici (2-9-2011), nonché la nomina di un Commissario ad Acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Bari e il MIUR nonché l’architetto [#OMISSIS#], deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 12-12-2017.
In diritto rileva preliminarmente il Collegio che il presente ricorso per ottemperanza può essere esaminato, in quanto la Sezione non ha accolto il ricorso per revocazione della sentenza n. 1282 dell’1-4-2016, della quale in questa sede si chiede l’esecuzione.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere dichiarata l’improcedibilità dello stesso in relazione al pagamento delle spese legali liquidate con la prefata sentenza n. 1282/2016, atteso che la stessa parte ricorrente ha dichiarato che le stesse sono state ad essa integralmente corrisposte.
Analoga dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve svolgersi in ordine alla richiesta di approvazione degli atti della procedura comparativa della quale il Centineo era originariamente risultato vincitore nonché della nomina in ruolo dello stesso, considerandosi che il Politecnico ha provveduto alla predetta approvazione nonché alla nomina dell’arch. Centineo con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data del 2-9-2011.
Va, invero, evidenziato che con decreto rettorale n. 473 dell’11-11-2016 il Rettore ha disposto che “Il D.R. n. 290/2016 è parzialmente rettificato nel senso che il dott. [#OMISSIS#] Centineo…è nominato nel ruolo organico dei ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare ICAR/16 “Architettura degli interni ed allestimento”, settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica” di questo Politecnico, a decorrere, agli effetti giuridici, dal 2-9-2011”.
A tanto si aggiunga che lo stesso Rettore, con decreto n. 415 del 26-9-2017, modificando il precedente decreto n. 289/2016, ha disposto che “è dichiarato nullo il decreto rettorale n. 283 del 2 settembre 2011 di nomina della dott. [#OMISSIS#] nel ruolo organico dei ricercatori…e presa di servizio a far data dal 7-9-2011 e, pertanto, ogni rapporto con l’interessata ha termine a far data dal 2 settembre 2011”.
Resta, dunque, da esaminare nel merito il ricorso proposto dal Centineo, nella parte in cui egli deduce che la piena ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato avrebbe dovuto condurre alla retrodatazione della sua nomina al 2-9-2011 anche agli effetti economici.
Tale retrodatazione avrebbe dovuto condurre alla attribuzione di uno stipendio corrispondente alla classe stipendiale ed agli scatti maturati dal 2011 ed alla corresponsione delle differenze retributive e contributive spettanti a far data dal 2011.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato nei sensi di seguito precisati.
Come noto, la sentenza di accoglimento produce un triplice effetto: demolitorio, ripristinatorio e conformativo.
Il primo consiste nella eliminazione del provvedimento amministrativo oggetto di impugnativa con efficacia ex tunc.
Il secondo dà luogo al divieto di rinnovazione del provvedimento con gli stessi vizi che risultano censurati in sentenza, ripristinando la situazione che si sarebbe venuta a creare ove il provvedimento annullato non fosse stato emanato.
Il terzo è volto ad enunciare la corretta regola di futura condotta dell’amministrazione, corrispondente ai parametri di legittimità quali risultanti dalle statuizioni contenute nella sentenza.
Orbene, la sentenza della Sezione n. 1282 del 2016, in accoglimento dell’appello proposto dal Centineo, ha annullato i provvedimenti con i quali era stato rivisto il giudizio di vincitore della procedura comparativa del Centineo e disposto un esito favorevole dello stesso in favore dell’arch. [#OMISSIS#], nonché quelli con i quali quest’ultima era stata nominata ricercatore sul posto messo a concorso.
L’effetto ripristinatorio e conformativo della sentenza di annullamento avrebbe dovuto condurre alla nomina dell’architetto Centineo fin dal 2011, attribuendogli il bene della vita spettantegli fin dalla data in cui lo stesso gli era stato illegittimamente negato.
Rileva il Collegio che a tanto ha provveduto il Politecnico, disponendo la nomina in ruolo del Centineo con effetti giuridici fin dalla data del 2-9-2011.
Tuttavia, allo stesso è stato attribuito uno stipendio corrispondente alla “classe 0, scatto 0” con effetto dalla data di assunzione in servizio.
Ritiene la Sezione che tale riconoscimento economico non costituisce corretta e conseguente esecuzione della prefata sentenza n. 1282 del 2016.
Invero, gli effetti demolitorio, ripristinatorio ex tunc nonché conformativo della decisione del giudice amministrativo imponevano che allo stesso fosse attribuita una posizione economica corrispondente a quella che egli avrebbe maturato ove fosse stato assunto in servizio in data 2-9-2011 (data di nomina dell’arch. [#OMISSIS#]).
Solo in tal modo, infatti, il bene della vita viene attribuito al privato dando adeguata soddisfazione ad una pretesa che doveva essere legittimamente soddisfatta alla predetta data.
Osserva, peraltro, il Collegio che tale attribuzione non può non tenere conto della sinallagmaticità che caratterizza il rapporto di lavoro e che richiede, da parte del dipendente, la prestazione dell’attività lavorativa.
Di conseguenza, deve in primo luogo essere escluso che, in sede di ottemperanza alla sentenza, possano essere attribuite somme corrispondenti a retribuzioni o contribuzioni relative ad un periodo di tempo in cui il privato non ha svolto l’attività lavorativa (in termini di arretrati).
Peraltro, il trattamento stipendiale e contributivo spettante e decorrente dalla data di effettiva presa di servizio deve essere aggiornato facendo riferimento alla decorrenza giuridica attribuita all’instaurato rapporto di lavoro.
Sicché lo stesso deve essere determinato tenendo conto del periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza giuridica del rapporto e quello di effettiva presa di servizio.
Vuole in buona sostanza affermarsi che il trattamento stipendiale e contributivo deve essere determinato tenendo conto della data di decorrenza giuridica del rapporto, fermo restando che esso va corrisposto solo a partire dalla effettiva presa di servizio.
Dovendosi, peraltro, avere riguardo alla circostanza (non obliterabile) che il privato non ha svolto attività lavorativa, ne consegue che nella sua determinazione vanno calcolate solo le progressioni e gli aumenti connotati da mero automatismo (applicando la disciplina regolatoria via via operante nel suddetto lasso temporale), con esclusione di ogni miglioramento o avanzamento economico che consegua o dipenda da procedimenti valutativi delle attività svolte.
Dunque, al dipendente va corrisposto il trattamento economico e contributivo che sarebbe maturato alla data di effettiva presa di servizio unicamente per il decorso del fattore tempo, esclusivamente connotato, dunque, dall’automatismo derivante da un’anzianità maturata per mera fictio, conseguente al ripristino ex tunc del rapporto di lavoro in conseguenza della pronuncia giurisdizionale.
Entro tali esclusivi limiti, pertanto, all’architetto Centineo va attribuito un trattamento economico e retributivo superiore a quello iniziale “scatto 0, classe 0”.
In questi sensi, dunque, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
A tanto consegue che deve essere dichiarata, in quanto violativa del giudicato, la nullità del decreto rettorale n. 290 del 22 luglio 2016, nella parte in cui prevede che al dott. [#OMISSIS#] Centineo compete lo stipendio “corrispondente alla classe 0, scatto 0” e del successivo decreto rettorale n. 473 dell’11-11-2016, nella parte in cui conferma tale statuizione, affermando che “Resta fermo quanto altro disposto nel predetto D.R. n. 290 del 22/7/2016”.
Va, di conseguenza, ordinato al Politecnico di Bari, in persona del Rettore pro tempore, di dare piena ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 1282 del 2016, provvedendo alla rideterminazione del trattamento economico e contributivo spettante al dott. Centineo, nei sensi come sopra specificati.
Tanto entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Si ritiene di nominare fin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Dirigente o Responsabile preposto al Settore competente in materia di trattamento economico del personale docente del Politecnico di Bari, il quale provvederà agli incombenti di cui sopra nei successivi sessanta giorni.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico, in solido, del Politecnico di Bari e del MIUR, mentre vengono compensate nei confronti dell’arch. Rosa [#OMISSIS#].
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, integrato da motivi aggiunti (ricorso n. 5010 del 2016), in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti specificati in motivazione.
Per l’effetto, ordina al Politecnico di Bari, in persona del Rettore pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza della Sezione n. 1282/2016, nei modi e nei tempi specificati in motivazione.
Nomina, quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente o Responsabile preposto al Settore competente in materia di trattamento economico del personale docente del Politecnico di Bari, il quale provvederà agli adempimenti dovuti entro il termine indicato in motivazione.
Condanna il Politecnico di Bari ed il MIUR, in solido, al pagamento, in favore di [#OMISSIS#] Centineo, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dell’arch. Rosa [#OMISSIS#].
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 26/01/2018