TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 dicembre 2017, n. 12069

Abilitazione scientifica nazionale–Valutazione titoli

Data Documento: 2017-12-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Rinnovo della valutazione per mancata valutazione di tutti i titoli presentati

Contenuto sentenza

N. 12069/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10064/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10064 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Persiani, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. [#OMISSIS#], 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento e/o elenco, pubblicato in data 24.07.2017, sul sito internet istituzionale dell’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale), con cui si è provveduto alla “PUBBLICAZIONE ESITI relativi all’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018 – II quadrimestre”, settore concorsuale 05/A1, nella parte in cui esclude la ricorrente dal novero di coloro che hanno conseguito la predetta abilitazione
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. E. [#OMISSIS#] per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura per l’abilitazione alle funzioni di Professore di I fascia nel settore concorsuale 05/A1.
L’interessate espone che la Commissione ha valutato positivamente sia la qualità delle pubblicazioni scientifiche della ricorrente, sia i titoli della stessa, sotto il profilo degli indicatori di cui all’art. 5, comma I lett. a) del DM 120/16.
Tuttavia la Prof. Persiani non è stata comunque ritenuta idonea in quanto “…la Commissione, all’unanimità, ritiene che sebbene la stessa presenti complessivamente pubblicazioni di buona qualità rispetto alle tematiche scientifiche affrontate, non risulta in possesso di almeno 3 titoli”.
La commissione ha riconosciuto alla ricorrente il possesso di 2 titoli, invece dei 3 richiesti dal DM 120/16 per poter conseguire l’abilitazione.
L’istante deduce l’erronea esclusione del titolo sub lett. E) “Ruolo di coordinamento o responsabilità gestionale (Chief editor, Editor, Curatore) in opere editoriali di rilievo nel panorama internazionale”, in quanto avrebbe certificato (e documentato) di avere partecipato al comitato editoriale della rivista Plant Biosystem, quale Guest Editor dal 2009 al 2015 e, a partire dal 29 febbraio 2016, in qualità di Subject Editor per il settore “Mycology: Fungal diversity and ecology”.
Tuttavia la commissione ha escluso il predetto titolo, non ritenendo sufficiente l’autocertificazione dalla candidata, né la documentazione attestante l’attribuzione formale dell’incarico, perché ritenuta non coerente con quanto invece desumibile dall’Editorial Board della rivista, che non sarebbe stato aggiornato dal 2010.
La commissione avrebbe escluso il possesso del titolo sub lett. L) “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”, ritenendo che tali collaborazioni internazionali potessero essere considerate utili ai fini del riconoscimento del titolo predetto, “in quanto le attività presentate sono riferibili a visite di studio di breve durata, tutte presso la medesima istituzione”.
Avverso il giudizio di inidoneità alle funzioni di Professore di I fascia la Prof.ssa Persiani ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della L. 240/10; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, VI comma, nonché dell’art. 5 del Bando di cui al DD 1532/16; violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 nonché degli artt. 4 e 5 del DM 120/2016 e degli artt. 4 e 8 del DPR n. 95 del 4 aprile 2016;
Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.;
Eccesso di potere totale difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto; Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza nonché ingiustizia manifesta; Carenza assoluta di motivazione; Disparità di trattamento;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della L. 240/10; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, VI comma, nonchè dell’art. 5 del Bando di cui al DD 1532/16; violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 nonché degli artt. 4 e 5 del DM 120/2016 e degli artt. 4 e 8 del DPR n. 95 del 4 aprile 2016; Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere totale difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto; Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza nonché ingiustizia manifesta; Carenza assoluta di motivazione;
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il Collegio ritiene che l’impugnativa meriti accoglimento.
Sono fondate le censure con le quali la ricorrente deduce la omessa considerazione dei predetti titoli, dichiarati nella domanda, in quanto nel giudizio collegiale non si espongono le ragioni per cui non sarebbero stati ritenuti valutabili i due titoli citati che, invece, possono essere ritenuti come riconducibili all’ambito dei titoli valutabili (il che avrebbe dovuto indurre i commissari ad una motivazione più approfondita al riguardo).
In primo luogo la commissione ha rilevato che la ricorrente “Certifica ruoli di Guest editor o Subject Editor per la rivista Plant Biosystems, ma tale ruolo non è riconoscibile nella versione cartacea e online della rivista”, senza considerare tuttavia la certificazione in data 7.3.2016 dall’Editor in Chief della rivista, attestante il possesso del titolo di cui alla lettera e) (cfr. doc. 10).
In secondo luogo, in relazione al titolo di cui alla lettera L), la commissione ha escluso che le collaborazioni internazionali indicate nella domanda della ricorrente potessero essere considerate utili ai fini del riconoscimento del titolo in questione “in quanto le attività presentate sono riferibili a visite di studio di breve durata, tutte presso la medesima istituzione”.
Tuttavia la Prof.ssa Persiani ha documentato di essere stata invitata in almeno 8 occasioni in qualità “ricercatrice ospite” presso “il Departamento de Ecologia – Universidad Complutense de Madrid”, per collaborare a ricerche nel SSD di appartenenza e di aver partecipato dal 2016, su richiesta del Research Institute of Horticulture (Skiernewice, Poland), allo sviluppo di un progetto in qualità di responsabile di ricerca (cfr. doc. 9).
L’organo di valutazione non espone le ragioni per cui ha ritenuto di considerare tale attività di ricerca quale mera visita di studio, né ha tenuto conto che le esperienze all’estero non sono avvenute presso una sola istituzione in Spagna, ma si sono svolte anche in Polonia.
Né tra i criteri di valutazione figura espressamente la necessità che l’esperienza vantata dal candidato dovesse essere maturata presso diversi atenei e/o istituti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., la ricorrente dovrà essere sottoposta a nuova valutazione nel termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza da parte da una Commissione in composizione diversa da quella che ha già operato.
Il nuovo Organo di valutazione dovrà riesaminare la posizione della candidato alla luce degli argomenti e dei rilievi che precedono, sulla base dei criteri e parametri rilevanti fissati dalla normativa di riferimento (D.M. n. 120/2016), svolgendo in particolare un esame approfondito e motivato dei titoli posseduti dalla ricorrente, onde vagliarne, se del caso, la sufficienza ad integrare il requisito imposto dall’art. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 1, lett. a) (possesso di almeno tre titoli).
Ritenuto che, per la novità della questione e la sua peculiare connotazione, le spese possano essere integralmente compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 06/12/2017