Sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10949
Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione-Rinnovo valutazione
N. 10949/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05641/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5641 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Tamburello e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Panama, 58;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Testi non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– dei giudizi, individuale e collegiale, di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 09/C2 — Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare, espresso dalla Commissione nominata, pubblicato dal M.I.U.R. in data 3.2.2014;
– di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento.
E sui motivi aggiunti depositati l’11 giugno 2014
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per professore universitario di seconda fascia nel Settore concorsuale 09/C2-Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare, confermato, a seguito di istanza di revisione, con verbale della suddetta Commissione n. 9 del 11/04/2014, pubblicato il 99/04/9014;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, sia della Commissione, che del M.I,U.R., ivi compresi eventuali provvedimenti Ministeriali di approvazione del suddetto verbale e del giudizio di non idoneità con esso confermato, non conosciuti dal ricorrente;
e per il risarcimento
dei danni sia patrimoniali, che non patrimoniali, conseguenti all’illegittimo giudizio di non idoneità impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. L. Mazzarelli e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ha partecipato alla procedura per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 09/C2 (Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare), tornata 2012, indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012.
L’istante ha prodotto, altresì, in formato elettronico, le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione analitica della qualità scientifica, nel numero massimo di venti ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 76/2012.
All’esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale nel settore 09/C2 la Commissione resistente, con valutazione pubblicata sul sito ufficiale del MIUR in data 3.2.2014, ha ritenuto il candidato “non idoneo” all’abilitazione a professore di II fascia con valutazione unanime.
Avverso tale giudizio di non idoneità l’interessato ha proposto il ricorso notificato il 2.4.2014 e depositato il successivo 28 aprile 2014, deducendo i seguenti motivi:
Violazione ed errata applicazione della legge n. 240/2010 (artt. 15 e ss.), del D.P.R. n. 222/2011
(Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica), del D. M. 07/06/2012 n. 76 (Regolamento recante i criteri e parametri per la valutazione dei canditati), del Decreto Direttoriale 20/07/2012 n. 222 (indizione della procedura di abilitazione), del D.M 04/10/2000 e s.m.i. (determinazione dei settori scientifico disciplinari e relative declaratorie) e dei criteri, parametri e coefficienti predeterminati dalla stessa Commissione — Eccesso di potere per erroneità manifesta, insufficienza dell’istruttoria, omessa previsione di criteri oggettivi di ponderazione, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, arbitrarietà”.
Con istanza del 21.2.2014 il ricorrente ha chiesto la revisione, in autotutela, del suddetto giudizio di non idoneità, in considerazione del fatto che la Commissione, in relazione al coefficiente di ponderazione VS (valore scientifico delle pubblicazioni) avrebbe erroneamente omesso di valutare quattro delle quattordici pubblicazioni presentate, ritenendole “non coerenti” con le tematiche del Settore concorsuale; e che la valutazione, anche soltanto “sufficiente”, di dette pubblicazioni, aggiunta a quella di “eccellente” espressa per ben sei pubblicazioni, di “buono” espressa per una pubblicazione e di “accettabile” espressa per due pubblicazioni, avrebbe portato ad una valutazione positiva anche del suddetto coefficiente di ponderazione e, conseguentemente, ad un giudizio complessivo di idoneità all’abilitazione.
La Commissione, a seguito del decreto direttoriale del M.I.U.R. n. 0001231 del 01/04/2014, che le ha assegnato termine di 10 gg. per procedere all’esame in autotutela del suddetto giudizio alla luce dei rilievi formulati dall’interessato, con verbale n. 9 del 11/04/2014, pubblicato il 29/04/2014, ha confermato il giudizio di non idoneità.
Tale nuovo giudizio è stato impugnato con motivi aggiunti depositati l’11 giugno 2014 con i quali si deduce:
1) Violazione ed errata applicazione delle disposizioni di legge, dei decreti ministeriali e del bando, che disciplina la procedura di abilitazione, con specifico riferimento alla coerenza delle pubblicazioni presentate con il Settore concorsuale 09/C2; Eccesso di potere per erroneità manifesta, insufficienza e/o inidoneità dell’istruttoria, difetto di concreta ed effettiva motivazione, illogicità, contraddittorietà disparità di trattamento ed arbitrarietà;
2) Violazione ed errata applicazione della legge n. 240/2010 (artt. 15 e ss.), del D.P.R. n. 222/2011 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica), del D.M. 7.6.2012, n. 76 (Regolamento recante i criteri e parametri per la valutazione dei canditati), del D.D. 222/2012 (indizione della procedura di abilitazione), del D.M. 04/10/2000 e s.m.i. (determinazione dei settori scientifico disciplinari e relative declaratorie) e dei criteri, parametri e coefficienti predeterminati dalla stessa Commissione — Eccesso di potere per erroneità manifesta, insufficienza dell’istruttoria, omessa previsione di criteri oggettivi di ponderazione, difetto di motivazione illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, arbitrarietà.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 4286/2014 del 10.9.2014 questo TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
5. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha presentato memorie e ulteriori documenti con i quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
6. A seguito della presentazione di istanza di prelievo da parte dell’interessato è stata fissata la camera di consiglio ai fini dell’esame del ricorso ai sensi dell’art. 71 bis del d.lgs. 104/2010.
7. Ritiene il Collegio, in considerazione del loro carattere assorbente, di esaminare il quarto, quinto e sesto motivo di gravame, contro i quali l’interessato assume l’illegittimità del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dai Commissari, i quali avrebbero concluso per la non idoneità dell’interessato, nonostante egli avesse riportato valutazioni favorevoli sia a livello di produttività scientifica, che sul piano della qualità delle n. 14 pubblicazioni (di cui all’indice VS, elaborato dalla Commissione) sottoposte al vaglio commissariale, delle quali ben sei sono state valutate di livello eccellente, 1 di livello buono e 2 di livello “accettabile”, 1 di livello limitato e 4 giudicate non coerenti.
8. In particolare il ricorrente deduce l’assenza di un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto la Commissione alla formulazione di un giudizio negativo, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà della motivazione.
8.1. Al riguardo occorre richiamare brevemente le norme che assumono rilievo ai fini in esame.
L’art. 16, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) dispone che l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro”.
Il successivo art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al settimo comma, prevede che “i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali”.
Le norme sopra richiamate e, in particolare, l’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011, stabiliscono chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale (prima) e collegiale (poi), precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga una ben precisa maggioranza pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
8.2. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene fondate le censure con le quali si denuncia il difetto di motivazione e la contraddittorietà della valutazione di “non sufficiente” data al valore scientifico delle 14 pubblicazioni presentate, sulla base del “Coefficiente VS”.
Dall’esame dei giudizi individuali si evince che i commissari, all’esito delle valutazioni dei singoli lavori scientifici del ricorrente, si sono limitati ad affermare che “…il valore dell’indicatore VS di cui al verbale n. 1 del 12.04.2013 è da ritenersi NON SUFFICIENTE”, senza indicare le ragioni sulle quali ognuno ha fondato tale valutazione.
Né tale motivazione può essere desunta direttamente dai giudizi espressi nei confronti delle singole pubblicazioni, nei quali come si è detto, prevalgono le valutazioni positive con 6 pubblicazioni giudicate Eccellenti, 1 Buone e 2 Accettabili (e soltanto 1 Limitata) mentre 4 sono state giudicate non coerenti.
La maggior parte dei giudizi (9 su 14 pubblicazioni) si esprimono in termini del tutto positivi (ben 6 sono espressi addirittura con il massimo della scala dei valori individuata dall’Allegato D DM 76/2012); pertanto il giudizio complessivo in termini di “non sufficiente”, non appare motivato.
8.3. Al riguardo è utile osservare che il giudizio di “accettabile”, secondo il [#OMISSIS#] indirizzo della Sezione e contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo, soprattutto se risulta connesso con altri giudizi di “buono” su altri aspetti sottoposti a valutazione, come è avvenuto nel caso di specie.
A conferma di tale assunto è sufficiente richiamare la classificazione dettata dal D.M. n. 76/2012 (Allegato D), il quale al n. 3 stabilisce che “le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza”, per cui si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 7 luglio 2015, n. 9138; idem, 5 maggio 2015, n. 6388).
9. Altrettanto fondata è la censura nella parte in cui è stato dedotto che il giudizio espresso da parte della Commissione con riferimento ai titoli è privo di motivazione (parametro AT).
In effetti, dalla lettura del predetto giudizio, emerge come ciascun commissario si sia limitato, al riguardo, a rilevare che “il valore dell’indicatore AT di cui al verbale n. 1 del 12.4.2013 è da ritenersi NON SUFFICIENTE”; la medesima espressione testuale è contenuta, con identica formulazione, in ciascuno dei singoli giudizi individuali allegati.
La Commissione, tuttavia, proprio nell’Allegato A al verbale n. 1 del 12.4.2013 (cfr. doc. 4 ricorrente), aveva statuito al riguardo che il coefficiente “altri titoli” sarebbe stato valutato con riferimento ai parametri da T.1 a T.10, nei quali sono espressamente indicati, tra gli altri, la responsabilità per progetti di ricerca internazionali e nazionali, l’attribuzione di incarichi di insegnamento, il conseguimento di riconoscimenti per l’attività scientifica, la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico e di attrarre finanziamenti competitivi, la supervisione di dottorati di ricerca, titoli che il ricorrente ha dimostrato di possedere.
Nella valutazione concernente i predetti “altri titoli” la Commissione – con specifico riferimento alla posizione del ricorrente – si è limitata a rilevare, come in precedenza evidenziato, che il relativo valore AT è risultato “non sufficiente”, senza alcuna minima elaborazione motivazionale al riguardo, che fosse idonea a dare conto dell’effettiva valutazione dei titoli in concreto prodotti da parte ricorrente al predetto fine e da parte dello stesso ulteriormente posti in evidenza in ricorso.
9. A tal ultimo riguardo il collegio osserva, altresì, che le valutazioni espresse nei giudizi individuali, da parte dei singoli componenti della Commissione, sono spesso identiche tra loro tanto nelle espressioni utilizzate quanto nelle singole parole testualmente impiegate (anche il giudizio in lingua inglese del componente di area O.C.S.E. rappresenta, per buoni tratti, la mera traduzione letterale delle valutazioni espresse da parte degli altri componenti).
Come già ritenuto da questo TAR con riguardo a precedente relativo al medesimo settore concorsuale (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 309/2017; idem, Sez. III bis, 21 maggio 2015, n. 7329), è sufficiente la lettura testuale dei giudizi individuali richiamati allegati per confermare la dedotta circostanza.
Ciò premesso, deve ritenersi che – sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (TAR Lazio sez. III bis sent. cit.).
11. Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso e i motivi aggiunti con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 09/C2 — Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Si da atto, infine, della rinuncia alla richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente nella memoria depositata il 15.9.2017
Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti depositati il nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato non idoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– dichiara improcedibile la richiesta di risarcimento del danno per rinuncia da parte dell’interessato;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/11/2017