E’ illegittimo il giudizio della commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dell’istante (che, nel caso di specie, risulta aver raggiunto almeno due mediane sue tre).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 6 novembre 2017, n. 12070
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo della valutazione
N. 12070/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10117/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10117 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Orrù, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. [#OMISSIS#], 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del Decreto, non conosciuto, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato e pubblicato gli atti della Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia dei professori universitari, settore concorsuale 04/A3 – geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, nonché del provvedimento con il quale sono stati pubblicati gli esiti della suddetta procedura abilitante, nella parte in cui esclude la ricorrente tra i candidati che hanno conseguito la predetta abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia;
– del provvedimento e/o elenco pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale), con cui si è provveduto alla “PUBBLICAZIONE ESITI relativi all’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018 – II quadrimestre”, settore concorsuale 04/A3, nella parte in cui esclude il ricorrente dal novero di coloro che hanno conseguito la predetta abilitazione;
– del giudizio collegiale con cui la Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 2439 del 31.10.2016, per il settore scientifico disciplinare 05/A1 Botanica, ha deciso di NON attribuire al Prof. Orrù l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima fascia dei professori universitari – cfr. doc. 1;
– dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari, componenti della predetta Commissione, sulla candidata oggi ricorrente – cfr. doc. 1;
– del verbale con cui la predetta Commissione ha stabilito, oltre alle modalità organizzative dei propri lavori, anche i titoli da valutare ed i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai concorrenti;
– di tutti i successivi verbali della predetta Commissione;
– del Bando adottato con Decreto Direttoriale n. 1532 del 29.7.2016;
– di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti ricorrente l’Avv. E. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Prof. Orrù ha presentato domanda per l’abilitazione alle funzioni di Professore di I fascia (II quadrimestre) nel settore concorsuale di sua pertinenza, vale a dire il settore 04/A3 il quale ricomprende al suo interno i seguenti settori scientifico disciplinari SSD: GEO/04 – GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA e il settore affine GEO/05 – GEOLOGIA APPLICATA.
L’esito della abilitazione è stato sfavorevole all’interessato che, quindi, ha impugnato gli ati in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della L. 240/10; Violazione e falsa applicazione del Bando di cui al DD 1532/16; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del DM 120/2016 e degli artt. 4 e 8 del DPR n. 95 del 4 aprile 2016; Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss. m.: conflitto di interessi; Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e 52 cpc.; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento delle circostanze di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta; Sviamento dalla causa tipica; Difetto di motivazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della L. 240/10; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, VI comma, nonché dell’art. 5 del Bando di cui al DD 1532/16; violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 nonché degli artt. 4 e 5 del DM 120/2016 e degli artt. 4 e 8 del DPR n. 95 del 4 aprile 2016; Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dei principi del “buon andamento” della P.A. e dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere totale difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto; Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza nonché ingiustizia manifesta; Carenza assoluta di motivazione; Disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;
– che il ricorso risulta fondato, posto che l’art. 8, comma 8, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 5, comma 6, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, il quale stabilisce che “la Commissione attribuisce l’Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque”.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario, pertanto, che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
Occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui il ricorrente ha superato le tre mediane (cfr. giudizio del commissario [#OMISSIS#]), ha integrato 4 dei 7 titoli (superando la soglia di 3) necessari per accedere al successivo giudizio della commissione e ha ottenuto un giudizio positivo che afferma l’idoneità dell’interessato al ruolo di professore di I fascia in netta antitesi rispetto alle valutazioni degli altri commissari.
Giova in proposito ricordare l’orientamento di questo Giudice in un caso analogo, in cui il ricorso è stato ritenuto “fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di manifesta irragionevolezza, posto che, a fronte del giudizio negativo finale, la motivazione, sia in ambito collegiale che individuale, reca comunque valutazioni positive del profilo del ricorrente” (cfr. TAR Lazio, Roma, III, 18 luglio 2017, n. 8637).
Nel caso di specie il commissario [#OMISSIS#] ha evidenziato che “L’apporto individuale del Candidato è ben riconoscibile, in particolare nelle parti relative alla Geomorfologia subacquea, sebbene non frequentemente prioritario. I lavori sono apprezzabili per quanto riguarda il rigore metodologico e presentano interessanti spunti di originalità. La collocazione editoriale e l’impatto della produzione sono variabili, ma alcuni lavori hanno avuto un impatto importante, come testimoniato dall’elevato numero di citazioni”.
Anche il Commissario Gargini ha espresso un parziale apprezzamento per il candidato evidenziando che “Lepubblicazioni presentate sono caratterizzate da rigore metodologico ed originalità di livello medio, sede editoriale complessivamente di medio livello, impatto di medio livello; il contributo del candidato è talvolta prioritario anche se mai nei prodotti di maggior valore scientifico e non è sempre perfettamente desumibile per l’estrema numerosità dei coautori”, giungendo tuttavia ad un parere negativo ai fini della idoneità.
Alla luce di quanto sopra risultano fondate le censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione del giudizio valutativo prospettate nel secondo motivo, limitandosi il giudizio collegiale a rilevare che “la produzione scientifica del Candidato appare relativamente continua sotto il profilo temporale ed è caratterizzata solo in parte da una buona collocazione editoriale, mentre in parte si colloca su riviste non di rilievo a livello internazionale. Tra le pubblicazioni presentate per la valutazione ben 7 sono collocate sulla stessa rivista (Quaternary International, che è di classe B/C), mentre le N. 13, 15 e 16 mancano di una apprezzabile collocazione editoriale. Il Candidato risulta primo autore solo in cinque casi su sedici (due dei quali su rivista senza IF e gli altri 3 su rivista di classe B/C)…”.
Dal giudizio collegiale non si evincono le ragioni per cui le pubblicazioni – molte delle quali, come affermato dagli stessi Commissari, risultano avere anche numerose citazioni – non presenterebbero spunti di originalità e/o innovatività (apprezzati invece da uno dei commissari), sebbene pubblicati su riviste censite; né si evincono le ragioni per cui la pubblicazione di una parte dei lavori del candidato su riviste internazionali avrebbe inciso negativamente ai fini della abilitazione, a fronte delle valutazioni positive in ordine alla collocazione editoriale delle pubblicazioni espresse dai commissari [#OMISSIS#], Gargini e [#OMISSIS#], considerata come mediamente di buon livello (cfr. giudizi individuali dei predetti commissari).
In altri termini è mancato nel caso di specie una sintesi dei giudizi individuali, necessaria a fronte dei profili positivi evidenziati dai commissari sopra indicati.
Tutto ciò non senza considerare che in base all’art. 6 del D.M. n. 120/2016 per ottenere l’abilitazione nazionale è necessario risultare in possesso dei tre “pilastri” previsti dalla predetta norma (superamento delle mediane; possesso di almeno tre titoli; qualità elevata delle pubblicazioni) e il candidato risulta aver raggiunto almeno due di essi.
Tale mancanza determina, quindi, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dell’istante.
Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I fascia nel settore Concorsuale 04/A3 –geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/12/2017