In virtù della garanzia del diritto allo studio, sancita dall’art. 34, primo comma, della Costituzione, è necessario privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nella distinta graduatoria dei posti destinati agli studenti extracomunitari e rimasti non utilizzati (cfr. da ultimo, TAR Lazio, Sez. III bis, 2 febbraio 2017, n. 1735). Di conseguenza, il d.m. 30 giugno 2016, n. 546, va annullato nella parte in cui (art. 10, comma 3) prevede che “i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 novembre 2017, n. 11313
Abilitazione scientifica nazionale-Violazione e/o elusione del giudicato. Presupposti
N. 11313/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14889/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14889 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Torre, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#]&[#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, Università degli Studi di Catanzaro Magna Grecia, in persona dei rispettivi rettori e legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CINECA non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del D.M. MIUR n. 546 del 30.6.16 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2016/2017, con contestuale domanda di risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” e dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, gli Avv.ti M. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare) e l’Avvocato dello Stato Di [#OMISSIS#] nella discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra [#OMISSIS#] Torre ha sostenuto, presso l’Università degli studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, le prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina ed Odontoiatria per l’anno accademico 2016-2017, conseguendo il punteggio finale di 61,80, non sufficiente per rientrare nel limite dei posti messi a concorso per effetto del c.d. “numero chiuso”.
Avverso tale esito negativo e tutti gli atti ad esso connessi (a partire dal D.M. MIUR n. 546 del 30 giungo 2016 concernente le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 16/17 e dei relativi allegati), la medesima ha proposto impugnativa chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, ed il risarcimento dei danni (in particolare, in forma specifica attraverso l’ammissione al predetto corso di laurea), per i seguenti motivi:
– primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 e del DM n. 546/2016; eccesso di potere per illogicità manifesta. Il contenuto dei tests somministrati ai candidati non rispetta la normativa vigente che prevede che si debba trattare di prove di cultura generale predisposte sulla base dei programmi di scuola secondaria superiore. Al contrario, tra le 60 domande somministrate alla parte ricorrente, 2 sono di cultura generale, 38 di fisica, matematica, chimica e biologia e 20 di logica; quest’ultima, peraltro, non facente parte del corso di studi della scuola secondaria superiore. E’ contraddittorio – secondo la tesi ricorsuale -che l’unica materia espressamente indicata dal Legislatore (la cultura generale) incida soltanto per 2 domande sulle 60 complessive all’interno del test. Una corretta formulazione del test, alla luce delle risposte non corrette date dal ricorrente, gli avrebbe consentito di raggiungere il punteggio utile per superare la prova, previa sterilizzazione dei quiz non in linea con la normativa vigente (il ragionamento ipotetico del ricorrente è il seguente: sulle 60 domande del test predisposto dalla Commissione, almeno il 50% di esse doveva vertere sulla cultura generale; ove anche si faccia rientrare la logica nel concetto di cultura generale, le domande somministrate di logica più cultura generale sono state nel complesso soltanto 22; ve ne sarebbero pertanto altre 8 a cui il ricorrente non ha potuto avere accesso e che avrebbero potuto attribuirgli, ampiamente, i punti necessari al superamento della soglia di resistenza, corrispondente ai 62,50 punti dell’ultimo ammesso, scesa oggi, ulteriormente, a 61,80 a seguito dell’ultimo scorrimento, cfr. mem. ric. 30.8.2017);
– secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, legge n. 264 del 1999, del DM n. 546/2016 e della lex specialis di affidamento della commessa; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. e disparità di trattamento. I quesiti sottoposti ai candidati, peraltro “confezionati” da una ditta privata e validati da una commissione nazionale nominata dal MIUR, non sono totalmente inediti in quanto alcuni di essi risultano copiati da altri test già editi. In particolare, nella prova somministrata a parte ricorrente, 29 quiz su 60 non erano inediti perché già somministrati in precedenti edizioni di test a programmazione nazionale (es. professioni sanitarie); inoltre nell’ambito dei 60 quesiti, ad avviso della ricorrente, ve ne sarebbero ben n. 45 identici e 8 simili a quiz pubblicati in manuali o eserciziari dedicati alla preparazione del concorso e reperibili in commercio; i quesiti, simili o identici, a cui la ricorrente ha omesso di rispondere corrispondono alle domande nn. 41, 40, 17, 9, 8, 48, 53, 55, 57, 58, 59, 60 della prova in concreto sostenuta; la medesima ha dato invece risposta errata ai quesiti nn. 50,11, 38, anch’essi corrispondenti a quiz “copiati”; ne consegue che, in caso di sterilizzazione della loro incidenza, parte ricorrente avrebbe raggiunto un punteggio utile per l’ammissione al corso di laurea. Il fatto di aver somministrato quiz già editi, oltre a non essere in linea con le disposizioni ministeriali, ha leso la par condicio tra i candidati in quanto ha agevolato coloro che si erano preparati sui testi già pubblicati che contenevano quesiti poi inseriti selezione di che trattasi;
– terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 3, comma 2, del DPR 487 del 1994, dell’art. 6 ter del d.lgs n. 502 del 1992 e degli artt. 3 e 4 della legge n. 264 del 1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di congrua motivazione e per illogicità manifesta. A fronte di un’offerta formativa delle Università pari a circa 10.000 studenti e di un accordo Stato-Regioni che ha individuato il contingente da bandire in 9937 posti, il Ministero resistente, di concerto con il Ministero della Salute, ha messo a concorso un contingente complessivo inferiore, pari a 9224 posti.
Ciò non tiene in alcun conto il reale fabbisogno di personale medico che, peraltro, risulta ancorato alle sole esigenze interne senza alcun riferimento al mercato europeo. Ora, oltre al fatto che i dati acquisiti anche da parte delle Regioni non risultano affidabili, siffatta determinazione numerica si scontra con il diritto allo studio che è riconosciuto dalla Costituzione tanto che, nella ponderazione dei presupposti dall’art. 3 della legge n. 264 del 1999, il fabbisogno deve essere inteso come un parametro subordinato a quello principale riguardante l’offerta formativa potenziale degli Atenei. In ogni caso, il tavolo tecnico che si è occupato della questione decideva di utilizzare il solo criterio del fabbisogno, senza considerare l’offerta degli Atenei (che dai dati forniti risulta in realtà numericamente molto superiore), individuando il contingente da bandire in soli n. 9224 posti.
– quarto motivo: Violazione degli artt. 34 e 97 Cost., dell’art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, del d.lgs n. 286 del 1998 e della legge n. 264 del 1999; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso Ateneo. È illegittima la previsione del D.M. (v. art. 10, commi 3 e 9) secondo cui i posti residui riservati ai cittadini extracomunitari e rimasti vacanti non possano essere attribuiti ai “comunitari”. Anzitutto, è illegittima la riserva a favore dei cittadini extracomunitari in quanto non è prevista da alcuna norma se non dall’art. 46 del d.P.R. n. 394/1999 che però non fa alcun accenno al concetto di “riserva”. In ogni caso, i posti residui vanno comunque redistribuiti, come peraltro in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, in ragione della tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito. Peraltro, tali posti residui vanno assegnati a chi ha proposto impugnativa avverso l’atto che non consente la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti di che trattasi ovvero a coloro che hanno mostrato interesse a dolersi di tale previsione; viceversa chi non ha agito giudizialmente non potrebbe pretendere nulla stante la sua decadenza dalla possibilità di impugnare la pregiudizievole disposizione del D.M.;
– quinto motivo: in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, legge n. 264 del 1999 e del DM n. 546/2016; eccesso di potere per illogicità manifesta.
I quiz, come detto, sono stati confezionati da una ditta esterna ma ciò non era consentito in quanto l’art. 4 della legge n. 264 del 1999 prevede che, in tale attività, non vi possano essere oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
– sesto motivo: sempre in via subordinata, violazione e falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 1999; incompetenza, carenza di potere e violazione del principio di auto-vincolo assunto con la lex specialis.
Gli atti del concorso e della graduatoria non sono mai stati approvati dal Ministero resistente nonostante ciò costituisca un principio generale, più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa;
– settimo motivo: sempre in via subordinata, violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dpr n. 686/1957 e dell’art. 14 del dpr n. 487/1994; violazione e falsa applicazione del DM 30 giugno 2016 e dell’allegato 1 al decreto; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; contraddittorietà tra più atti della PA; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.
Nell’ambito delle modalità di espletamento della procedura di che trattasi, continua ad essere presente il codice alfanumerico sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica del candidato, il che consente di identificare il candidato in abbinamento alla prova espletata. Peraltro, in conformità a quanto previsto nelle linee guida del 2016, la commissione ha avuto la disponibilità, per un determinato lasso di tempo, dei moduli risposta recanti il predetto codice alfanumerico e quindi astrattamente riferibili ai candidati. Il codice alfanumerico è facilmente memorizzabile in quanto, sebbene lungo nella sua estensione, è formato da numeri e lettere ricavabili a monte, conoscendo i dati della sede di svolgimento della prova. A ciò si aggiunga il fatto che non era previsto che il foglio risposte fosse posto in una busta chiusa e collocato in un’urna sigillata, e ciò costituisce un’ulteriore carenza che potrebbe inficiare il principio di anonimato;
– ottavo motivo: sempre in via subordinata, violazione e falsa applicazione del DM 30 giugno 2016 n. 546 e dell’allegato 1 al decreto; violazione del bando di concorso; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione del principio di paternità della prova di concorso; violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica; contraddittorietà ed illogicità manifesta. La scheda anagrafica non è stata compilata alla presenza dei commissari e, pertanto, non si può escludere che possano essere stati inseriti i dati di un altro candidato. Tale modalità non esclude, infatti, che un candidato possa essersi fatto accompagnare da un altro più preparato che ha sostenuto la prova sostituendosi al primo;
– nono motivo: violazione di legge; violazione dei principi in materia concorsuale; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità; ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; violazione del principio del favor partecipationis; lesione del principio del legittimo affidamento; sviamento di interesse; violazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 241 del 1990. I candidati, al termine della prova, per la consegna degli elaborati seguendo le linee guida ministeriali, hanno avuto il tempo di confrontarsi sulle risposte date ai quesiti e hanno altresì avuto modo di correggere gli elaborati, pur non potendo avere a disposizione una penna; le disposizioni prevedono infatti che, al termine della prova, le penne fossero ritirate dalla commissione ma ciò non è verosimile in quanto, solo al momento della consegna degli elaborati, era richiesto ai candidati di sottoscrivere la dichiarazione (il che presuppone l’utilizzo della penna). Tuttavia, non essendo dato conoscere con quale penna potessero sottoscrivere la scheda anagrafica, è verosimile che i candidati fossero forniti di tale strumento di scrittura che avrebbero potuto utilizzare anche per correggere alcune risposte.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero intimato, depositando in data 11.5.2017 comparsa meramente formale. L’Amministrazione ha successivamente depositato (in data 30.9.2017) breve relazione dell’Università di Bologna nella quale si fa presente che nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2016/2017 non vi sono posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti inutilizzati o non optati, essendo stati interamente coperti tutti i posti messi a bando presso detto Ateneo.
Con ordinanza n. 2179/2017, adottata in esito alla camera di consiglio del 3 maggio 2017, è stata respinta la domanda cautelare proposta; con la medesima ordinanza è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso in esame e la prova dell’avvenuto adempimento è stata successivamente depositata in giudizio da parte ricorrente in data 26 maggio 2017.
Tuttavia con l’ordinanza n. 2414 del 9.6.2017 il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Sig.ra Torre, ha disposto l’ammissione con riserva della candidata, con la seguente motivazione:
“…l’ordinanza appellata è, per la parte in cui si pronuncia, del tutto condivisibile, tranne per la questione sullo scorrimento della graduatoria con riguardo sui posti riservati agli studenti extra-comunitari e rimasti inutilizzati o non optati, giacché anche questi posti esprimono la capacità dell’Ateneo di sostenerne l’iscrizione ai fini dell’organizzazione didattica e la riserva, che li garantisce serve, soltanto finché vi siano candidati a loro interessati, dopo di che essi non sono più opponibili, se tuttora disponibili, alle altre categorie;
Considerato che tal argomento non è in contrasto con il parere reso dalla Sezione II di questo Consiglio su questione analoga, giacché esso, al di là dell’ontologica ed insopprimibile differenza tra la graduatoria ordinaria e quella per gli studenti extra-comunitari, non preclude la redistribuzione dei posti inutilizzati o non optati rimasti liberi e disponibili”.
In prossimità della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti e memoria conclusionale nella quale si dà atto che, in ottemperanza al provvedimento cautelare di appello, la ricorrente è stata ammessa alla frequenza del corso di laurea in Medicina, presso l’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro e dichiara di avere superato gli esami relativi alle materie utili per essere ammessa al secondo anno (doc. 5 all. mem. dep. 30.8.2017). In considerazione di ciò parte ricorrente chiede, preliminarmente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso essendosi a suo avviso consolidati gli effetti favorevoli interinalmente prodotti dall’ordinanza cautelare e richiama, a supporto del proprio assunto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2298/2014; in ogni caso, insiste per l’accoglimento del ricorso, argomentando ulteriormente.
Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2017, la causa, dopo la discussione della difesa di parte ricorrente, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Anzitutto, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del gravame; la questione è stata affrontata, di recente, dalla Sezione con argomentazioni che possono essere richiamate integralmente in questa sede (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 10129/2017): “…Il Collegio non ignora che alcune richieste sono rapportate a pronunce del giudice amministrativo, che, dopo l’ammissione con riserva di numerosi ricorrenti al corso di laurea di cui trattasi, ha talvolta ritenuto sufficiente il superamento dei primi esami per dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa, o addirittura la cessazione della materia del contendere, con sostanziale vanificazione delle disposizioni legislative di riferimento (se è vero, come in numerosi scritti difensivi attestato, che negli scorsi anni si è arrivati ad un numero di ammissioni con riserva superiore a 7.000 unità, su poco più di 9.000 posti disponibili complessivi, anche a seguito di ricorsi collettivi di soggetti, con punteggi non dichiarati o ben lontani dal consentire il superamento della prova di resistenza). Il Collegio non condivide tale orientamento, riconducibile non certo a indirizzi giurisprudenziali consolidati, ma al tentativo di risolvere di volta in volta situazioni contingenti, legate alla discrasia temporale fra giudizio cautelare e giudizio di merito. Premesso quanto sopra – e ritenuto dunque necessario attenersi al [#OMISSIS#] processuale, che impone integrità del contraddittorio in presenza di censure invalidanti dell’intera procedura, in presenza di soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui si chiede l’annullamento (e, pertanto, formalmente controinteressati) – il Collegio, dopo avere disposto la chiamata in giudizio di questi ultimi, ritiene di dover procedere all’esame dei motivi di gravame prospettati in ordine logico, anteponendo le questioni di [#OMISSIS#] e pregiudiziali a quelle di merito, con successiva disamina delle censure demolitorie dell’intera procedura…”.
In effetti appare, nella specie, non pertinente il riferimento di parte ricorrente all’art. 4, comma 2-bis del D.L. n. 115 del 2005 a mente del quale “2-bis. Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Trattasi di disposizione introdotta nell’ambito di tutt’altro contesto, come dimostra l’intitolazione della rubrica dell’art. 4 cit. recante “….disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale”, di modo che la sua applicazione in via analogica a materia del tutto diversa, quale è quella afferente alle procedure selettive per test ai fini dell’accesso ai corsi universitari di Medicina e Chirurgia, incontra il limite delineato dall’art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materia analoghe…”. Diversamente da quanto ipotizzato dall’art. 12 cit., nella fattispecie all’odierno esame non è dato rinvenire una lacuna normativa in senso tecnico (mancanza di una disposizione puntuale applicabile al caso), da colmare mediante l’applicazione analogica di norma nata per regolare diversa fattispecie, atteso che il Legislatore e l’Autorità amministrativa a livello di normazione secondaria hanno semplicemente ritenuto di non considerare, nel presente ambito materiale, la protezione degli interessi di coloro che siano stati legittimamente esclusi dalla procedura per il mancato ottenimento del punteggio richiesto nella selezione e che abbiano beneficiato, in via interinale, degli effetti, per definizione provvisori, della ammissione con riserva ottenuta in sede cautelare. Ne consegue che, in applicazione di principi processuali consolidati, l’ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, in quanto tale sottoposto alla condizione risolutiva del suo eventuale annullamento in sede di appello cautelare ovvero, alternativamente, del rigetto del ricorso da parte della sentenza definitiva di merito, sicché, specularmente, la conferma o il consolidamento degli effetti dell’ammissione con riserva potranno collegarsi esclusivamente ad una sentenza di accoglimento del gravame nel merito.
Ad ulteriore supporto di quanto argomentato si deve anche sottolineare che l’art. 4, comma 2-bis del D.L. n. 115 del 2005, oltre a riferirsi all’abilitazione all’esercizio delle professioni (e non certo all’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso), si riferisce altresì a procedure di tipo idoneativo nelle quali non viene in considerazione un numero limitato di posti disponibili, da assegnare sulla base di una procedura comparativo-selettiva, quale è invece quella all’odierno vaglio, avente connotazione fortemente selettiva. Al contrario, il superamento delle prove di esame da parte del candidato ammesso con riserva, che nel contesto dell’abilitazione professionale può valere, a posteriori, quale prova dell’idoneità ad esercitare una determinata professione (sulla base del più volte citato art. 4, comma 2, bis), non può svolgere analoga funzione con riguardo agli esami universitari sostenuti, il cui superamento non può incidere retroattivamente su una fase selettiva a quiz per l’accesso ad un numero limitato di posizioni e ormai conclusa, anche perché non sarebbero individuabili coloro che, legittimamente classificatisi in graduatoria, sarebbero “scalzati” da chi ha superato gli esami del primo anno del corso di laurea.
Sicché manca il presupposto imprescindibile dell’ “analogia legis” costituito dalla necessità che le fattispecie in raffronto integrino “casi simili”.
3. Passando dunque all’esame del merito della controversia, si rileva che la gran parte dei motivi proposti con il ricorso in esame (ed, in particolare, il primo, secondo, terzo e quinto motivo) sono già stati esaminati e respinti dalla Sezione con la recente sentenza n. 10129/2017 (già citata), le cui argomentazioni, non avendo il Collegio motivo per discostarsene, possono qui richiamarsi integralmente.
4. Con riguardo al primo motivo, in cui si contesta l’estraneità dei quesiti ai programmi della scuola superiore ed alle prescrizioni contenute nell’art. 4, comma 1, Legge n. 264 del 1999, ad avviso di parte ricorrente emergerebbe, inoltre, un’eccessiva difficoltà dei quesiti proposti, poiché riferiti a nozioni di livello universitario e a carattere spiccatamente scientifico. Come già osservato in recenti arresti della Sezione (oltre alla già citata sentenza n. 10129/2017, cfr. 10130/2017), l’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 prevede in effetti, in via molto generale, il “superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline, oggetto dei corsi”; l’art. 2 del D.M. n. 546 del 2016, a sua volta, in attuazione della legge, dispone che la prova di ammissione consista nella “soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, fra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica”, con precisazione delle rispettive percentuali e con riferimento alla “preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali…”. Su tale base non era prescritto che le conoscenze richieste fossero oggetto specifico di apprendimento nei programmi dei vari corsi liceali, risultando sufficiente la riconducibilità delle stesse al livello di formazione, che detti corsi debbono risultare idonei a garantire. La difficoltà dei quesiti, peraltro, non può non essere rapportata alla necessità di forte selezione, imposta dal divario fra il numero delle domande (sembra circa 70.000) e quello dei posti disponibili (poco più di 9.000), in conformità alla ratio del c.d. “numero chiuso” per l’accesso a Facoltà che – come appunto Medicina e Chirurgia, nei termini già in precedenza sottolineati – debbono garantire la maturazione di professionalità adeguate, da commisurare alle capacità formative degli Atenei ed alle esigenze della società, in cui i professionisti in questione saranno chiamati ad operare. Tutte le valutazioni, da effettuare al riguardo, possono essere criticate sul piano politico e programmatico, ma risultano innegabilmente connesse ad un apprezzamento discrezionale, la cui logica non appare intaccabile sotto i profili dedotti. In particolare, per quanto qui interessa, si deve ricordare che il punteggio minimo – pari a 20 – richiesto per l’idoneità, è stato raggiunto da un altissimo numero di candidati, che peraltro le Università non risultano in grado di assorbire, tanto che i punteggi minimi per l’immatricolazione superano, nella maggior parte dei casi, la quota di 60 punti. Si osserva infine che i quesiti di logica non richiedevano certo la loro corrispondenza a puntuali programmi di un qualche corso di scuola media secondaria, trattandosi del substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente. Quale bagaglio comune che può pretendersi da qualsiasi studente che ambisca a frequentare proficuamente un corso universitario di medicina e chirurgia non appare, peraltro, forzato, ricondurre la stessa logica al super-ambito (per definizione trasversale) della “cultura generale”. Mentre dunque, da una parte, molte considerazioni svolte da parte ricorrente potrebbero anche condividersi, per il miglioramento di un sistema necessitato, ma non certo ottimale (con valutazione della percentuale di abbandono dei corsi dopo l’immatricolazione, del fabbisogno di medici a livello più ampio, della bassa percentuale di laureati a livello nazionale, in parallelo all’esigenza di assicurare delle strutture universitarie), in sede di giudizio di legittimità – e per quanto qui interessa – non possono ravvisarsi deviazioni, rispetto alla normativa di riferimento, né palese incongruità delle scelte, discrezionalmente effettuate dall’Amministrazione in base alle risorse attualmente disponibili, anche per quanto riguarda il contenuto e il grado di difficoltà della selezione posta in essere.
Per tutto quanto precede, il primo motivo va respinto.
5. Con riguardo al secondo motivo – in cui si contesta il carattere non inedito di molti dei quesiti proposti, di cui si attesta l’identità ovvero la similitudine con quelli contenuti in pubblicazioni comunemente in commercio – il Collegio osserva quanto segue (cfr. oltre alle precitate sentenze di questa Sezione nn. 10129 e 10130 del 2017, TAR Lazio, sez. III, 2 novembre 2017, n. 10925).
La Sezione si è già espressa in sede cautelare, evidenziando come l’argomentazione, benché in effetti, almeno in parte, documentata, non appare sufficiente ad invalidare l’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti).
Non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso ai manuali in questione abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina. Quanto sopra non esclude che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione possa in futuro suggerire testi di preparazione o un archivio pubblico dei quesiti al quale l’Amministrazione potrà attingere con salvaguardia della parità (almeno potenziale) delle condizioni di partenza, ma, allo stato degli atti, la censura prospettata appare priva di fondatezza.
6.1. Con riferimento alla censura relativa alla programmazione del numero “chiuso” contenuta nel terzo motivo, il Collegio ritiene infondata la doglianza, per quanto di seguito esposto:
– nel decreto interministeriale del 25 luglio 2016 con cui è stato individuato il numero (“chiuso”) di posti disponibili nei corsi di laurea di che trattasi (9.224), oltre ad essere richiamato l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016, è riportato anche il riferimento al parere espresso dall’ANVUR (nella seduta del 13 luglio 2016);
– in quella sede, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha rilevato che, nell’ambito delle professioni sanitarie, sussiste un disallineamento (definito “preoccupante”) tra le diverse professioni in quanto, in alcune di esse (nella laurea in infermieristica ed, anche, nelle lauree per tecnico audioprotesista, assistente sanitario, tecnico audiometrista, podologo e terapista occupazionale), l’offerta formativa è risultata essere “decisamente inferiore” ai fabbisogni;
– sempre l’ANVUR evidenzia, poi, che, negli Atenei, rispetto ai reali fabbisogni, sussiste un esubero dell’offerta formativa con riferimento ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria (e veterinaria);
– in questo quadro, l’Agenzia Nazionale ha auspicato una revisione delle politiche di investimento da parte degli Atenei nonché una riflessione da parte del Ministero resistente per ricercare prassi virtuose che riescano a far incrementare il numero di iscritti nelle professioni sanitarie “meno note” di quelle in cui è stato previsto il c.d. “numero chiuso”;
– ora, anche alla luce di tali indicazioni, richiamate nelle premesse del decreto interministeriale del 25 luglio 2016, assume ancora maggiore [#OMISSIS#] l’affermazione contenuta nella sentenza della Sezione n. 10129/2017 laddove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata nel caso di specie dalle amministrazioni resistenti non risulta sindacabile, essendo stata ampiamente esercitata nei limiti previsti dal potere ad esse attribuito nonché dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei posti disponibili si deve basare, non solo sulla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (cfr art. 3 della legge n. 264 del 1999).
Peraltro, come già osservato dalla sentenza 10129/2017 con riguardo all’istruttoria ministeriale svolta al fine, “tale istruttoria – complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra (…) in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative a