TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 dicembre 2017, n. 12656

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo

Data Documento: 2017-12-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 deld.m. succitato.

Contenuto sentenza

N. 12656/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08572/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8572 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Doria, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Università degli Studi di Verona, non costituite in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] De Cicco, Cristiana Fiengo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. E. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Doria, Ricercatore presso l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] II” di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt. 3, 4, 5, 6, 9 e degli allegati del D.M. n.76 del 2012, dell’art.1, comma 394 della Legge n.228 del 2012, dell’art.111 Cost., dell’art.6 della Legge n.848 del 1955, dei DD.DD. nn.181 e 222 del 2012, delle delibere nn.16 e 50 dell’ANVUR, l’illegittimità derivata dell’art.6, commi, 3, 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.8, dell’all.B, nn.6, 7 del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.181 del 2012, dall’art.16, comma 3f,h,m della Legge n.240 del 2010, per contrasto con gli artt.3, 33, commi 1-6, 34, commi 3, 4, 51, 54, comma 2, 97, 98 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della circolare n.754 del 2013, sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Non era stato debitamente considerato il superamento di una “mediana” su tre; i giudizi erano carenti di motivazione sulle opere minori; erano censurabili le valutazioni effettuate con riferimento alle opere monografiche; vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; il commissario Pisani difettava dei necessari requisiti di qualificazione professionale; non era stata considerata per i commissari la terza mediana, relativa al numero degli articoli pubblicati; erano illegittimi i DD.DD. nn.1767/2013 e 210/2014, di proroga dei termini di conclusione dei lavori della Commissione.
Veniva inoltre segnalata l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano requisiti di qualificazione per i commissari meno rigorosi di quelli richiesti ai candidati, che stabilivano che le stesse Commissioni si occupavano di due tornate di abilitazione consecutive, che precludevano ai candidati ritenuti inidonei di ripresentare domanda di partecipazione alla procedura nei due anni successivi, che non tenevano in conto l’attività didattica svolta dai candidati medesimi, ma solo la loro produzione scientifica.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.5023 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.892 del 2015 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con ulteriore ordinanza n.684 del 2017 il Giudice di I grado, ritenuti insussistenti i presupposti per una sentenza in forma semplificata ex art.71 bis c.p.a., fissava l’udienza di merito.
Con memorie l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 4 ottobre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo luogo evidenziare che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Va inoltre rilevato che il commissario Pisani risultava in possesso della necessaria qualificazione professionale per far parte dell’Organo valutativo, quale Professore ordinario e anche per la sua produzione scientifica (cfr. diffusamente sul punto TAR Lazio, III, n.6581 del 2016).
E’ necessario poi precisare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre altresì evidenziare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. del pari TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Va ancora rilevato che i giudizi risultano corredati da congrua, seppur sintetica, motivazione, nel focalizzare l’attenzione sul livello qualitativo delle pubblicazioni, in prevalenza accettabile e limitato, ex all.D del D.M. n.76 del 2012, dunque non sufficiente per il conseguimento dell’idoneità, considerato che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010 (cfr. all.5 al ricorso); che ciò ha coerentemente condotto a un giudizio collegiale motivato e con esito negativo (cfr. all.5 al ricorso).
Giova inoltre evidenziare sul punto che trattasi di tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, nn.9307, 10548, 11500 del 2014), che nel caso di specie, come suesposto, non è dato rinvenire.
Quanto alle questioni di legittimità costituzionale prospettate, va rilevato che le stesse difettano in parte dei presupposti di non manifesta infondatezza e in parte di rilevanza, ex art.23 della Legge n.87 del 1953.
Invero, in relazione al primo profilo, è comunque previsto, per i commissari, che gli stessi siano in ogni caso, al contrario dei candidati, Professori ordinari (e dunque già di I fascia); di poi che l’attività didattica è considerata tra i titoli, ai fini del conseguimento dell’idoneità all’abilitazione, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012.
Per quanto concerne il secondo profilo va tenuto conto da un lato che la presente controversia non ha ad oggetto un’esclusione da procedura entro un biennio da precedente diniego di abilitazione e dall’altro delle modifiche di disciplina intervenute sul punto (cfr. art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010 e già TAR Lazio, III, n.8262 del 2015 e n.325 del 2017).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.8572/2014 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 27/12/2017