TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10937

Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2017-11-02
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 10937/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04431/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4431 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Bastianon, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, CINECA – Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, Commissione di abilitazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Schepisi, [#OMISSIS#] Schiano Di Pepe, non costituite in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, III, n.12194 del 2015, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, di condanna al pagamento di una somma di denaro, ex art.114, comma 4e c.p.a., di annullamento o declaratoria di nullità del nuovo giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/E1 “diritto internazionale e dell’Unione Europea”, impugnato con motivi aggiunti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza parziale n.11583 del 2016, con la quale il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e disponeva il mutamento del [#OMISSIS#], ex art.32, comma 1 c.p.a., per i motivi aggiunti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.12194 del 2015, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. [#OMISSIS#] Bastianon, Professore associato di diritto dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Bergamo, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/E1 “diritto internazionale e dell’Unione Europea”, con obbligo di riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, l’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza al giudicato, ex art.112 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e di condanna al pagamento di una somma di denaro, ex art.114, comma 4e c.p.a..
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando con memoria che si stava procedendo alla rivalutazione dell’interessato, poi conclusasi con esito del pari negativo.
Il ricorrente presentava allora motivi aggiunti avverso il nuovo giudizio di non idoneità, censurandolo per violazione degli artt.1, 16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.6, 7, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 5, 6 del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia, illogicità e irragionevolezza.
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Con sentenza parziale n.11583 del 2016 il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e disponeva il mutamento del [#OMISSIS#], ex art.32, comma 1 c.p.a., per i motivi aggiunti.
Con ulteriore memoria il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo di aver conseguito l’abilitazione in esame nella tornata 2016.
Nell’udienza del 12 luglio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo comunicato dal ricorrente, i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili i motivi aggiunti al ricorso n.4431/2016 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 02/11/2017