Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76 ) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del succitato d.m.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10934
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo
N. 10934/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Guido Rodio, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, Università degli Studi di Palermo, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/H1 “sistemi di elaborazione dati”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. R.G. Rodio, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatore presso il Politecnico di Bari, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/H1 “sistemi di elaborazione dati”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.3 e ss. del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, irrazionalità.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che vi era stata carenza di motivazione nei giudizi negativi resi sulle pubblicazioni, disparità di trattamento con altri candidati, un omessa presa in debita considerazione del superamento di due “mediane” su tre e infine un tempo complessivo eccessivamente ristretto per la valutazione di tutti i singoli candidati.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 12 luglio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Occorre in primo luogo precisare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario inoltre rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Quanto poi ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, va segnalato che gli stessi non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Nondimeno il giudizio reso risulta in ogni caso viziato per le carenze motivazionali dedotte.
Nello specifico va posta in rilievo la carenza di motivazione dei giudizi resi sulle pubblicazioni, laddove sì è unicamente ritenuto le stesse di livello “limitato” (cfr. all.4 al ricorso).
Invero, sebbene nell’all.D del D.M. n.76 del 2012 è attribuito un significato preciso alla suindicata locuzione, riferita a tutti quei lavori che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze del settore di pertinenza, tuttavia occorreva che la Commissione esplicitasse maggiormente, anche in modo sintetico, le ragioni alla base delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali, al di là di siffatta espressione; tutto ciò anche in considerazione della vastità e varietà dei titoli di assoluto rilievo vantati dal ricorrente (cfr. all.9 al ricorso), fatto sia pure non sufficiente di per sé per conseguire l’idoneità all’abilitazione, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1438/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/11/2017