TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017,  n. 10944

Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione

Data Documento: 2017-11-02
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 8, comma 8, del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale.

Contenuto sentenza

N. 10944/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08849/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8849 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Bartolacelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale Asn Sc 12/B1 Nominata con D.D. Miur N. 2373/2016 non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione delle opportune misure cautelari
– del giudizio di ‘non abilitato’ reso nei confronti del dott. [#OMISSIS#] Bartolacelli dalla Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale, nominata con D.D. MIUR n. 2373 del 31 ottobre 2016, pubblicato sul sito internet abilitazione.miur.it a far data dal 20 luglio 2017;
– di tutti i verbali e della relazione riassuntiva relativi ai lavori della predetta Commissione, nei limiti dell’interesse del ricorrente alla rivalutazione del suo profilo da parte di una nuova Commissione in diversa composizione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti del predetto interesse del ricorrente.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. F. De [#OMISSIS#] e solo nella chiamata preliminare l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;
– che il ricorso risulta fondato posto che l’art. 8, comma 8, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 5, comma 6, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, il quale stabilisce che “la Commissione attribuisce l’Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque”.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario, pertanto, che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
Occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui il ricorrente, ha superato tutte le tre mediane previste per le pubblicazioni scientifiche, ha integrato 5 degli 8 titoli (superando la soglia di 3) necessari per accedere al successivo giudizio della commissione e ha ottenuto tre giudizi individuali negativi e due positivi che affermano l’idoneità dell’interessato al ruolo di professore di II fascia.
Giova in proposito ricordare l’orientamento di codesto Giudice in un caso analogo, in cui il ricorso è stato ritenuto “fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di manifesta irragionevolezza, posto che, a fronte del giudizio negativo finale, la motivazione, sia in ambito collegiale che individuale, reca comunque valutazioni positive del profilo del ricorrente” (cfr. TAR Lazio, Roma, III, 18 luglio 2017, n. 8637).
Tutto ciò non senza considerare che in base all’art. 6 del D.M. n. 120/2016 per ottenere l’abilitazione nazionale è necessario risultare in possesso dei tre “pilastri” previsti dalla predetta norma (superamento delle mediane; possesso di almeno tre titoli; qualità elevata delle pubblicazioni) e il candidato risulta aver raggiunto almeno due di essi.
Tale mancanza determina, quindi, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dell’istante.
Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia nel settore Concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– compensa le spese di giudizio tra le parti;
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 02/11/2017