TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 gennaio 2018, n. 285

Studente-Riconoscimento titolo-Silenzio inadempimento-Presupposti

Data Documento: 2018-01-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio – inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa.

Contenuto sentenza

N. 00285/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01481/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Erario, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via Purificato N. 18; 
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; 
per l’annullamento del silenzio rifiuto e/o inadempimento formatosi sulla domanda per il riconoscimento accademico del titolo di studio rilasciato dall’università estera “Kristal” di Tirana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce di aver conseguito presso l’Università Kristal di Tirana il Diploma di laurea in stomatologia; che in data 3 novembre 2016 presentava presso l’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro, una istanza protocollata al n. 14263 per il riconoscimento accademico del titolo rilasciato dall’Università estera e a tal proposito allegava tutti i documenti richiesti dall’Università e dettagliatamente indicati nella predetta istanza; che con delibera del 27 aprile 2017 il Senato Accademico dell’Ateneo, in conformità con il parere sfavorevole reso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, rigettava l’istanza; che avverso tale diniego notificava in data 19.06.2017 un ricorso amministrativo giurisdizionale che con sentenza n. 1097/2017 veniva deciso in senso favorevole per il ricorrente; che nello specifico, il Tribunale adito censurava il comportamento dell’Università resistente, rea di non aver regolarmente avviato la procedura prevista dall’art. 10 bis della L.241/90; che con lettera del 10.08.2017 l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro comunicava al Dr. Erario che, ex art. 10 bis dell L. n. 241/1990 e in applicazione della sentenza n. 1097/2017, rimetteva ogni decisione al Senato Accademico; che detta autorità accademica si riuniva solo in data 3.10.2017 e in quella seduta il Senato Accademico sospendeva ogni decisone in merito all’esame dell’istanza di riconoscimento del titolo avanzata dal ricorrente; allo stato l’Amministrazione non ha provveduto in merito alla domanda del 3.11.2016 protocollata al n. 14263:
Ritenuto che:
il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio – inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa;
applicando quanto premesso al caso in esame, non può dubitarsi del fatto che il ricorre vanti, nella specie, un interesse differenziato e qualificato al bene della vita preteso, a fronte del quale corrisponde l’obbligo della p.a. di pronunciarsi, obbligo che, allo stato, non può tuttavia dirsi eseguito;
pertanto, il ricorso va accolto con riguardo alla pretesa di parte ad ottenere una risposta definitiva sulla istanza – senza alcun vincolo conformativo per l’Amministrazione relativamente al merito della pretesa sostanziale azionata – la quale dovrà, per l’effetto, esprimersi e concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, si provvederà, su istanza, alla nomina di un Commissario ad acta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente con provvedimento espresso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori per legge e rimborso CU
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 29/01/2018