TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2515

Abilitazione scientifica nazionale - composizione commissione esaminatrice

Data Documento: 2015-02-12
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] L’art. 16, comma 3, lett. i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prescrive che debba far parte della commissione giudicatrice almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato. Nello svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari, nel caso in nella commissione esaminatrice non faccia parte alcun membro del settore scientifico-disciplinare di riferimento del candidato, è opportuno che la commissione acquisisca un parere pro veritate da parte di un esperto, atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente a tale settore.  Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso era invece necessario, in quanto l’assenza nella commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo. La legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore. Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere, dovrebbe – allo stato – essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge. **Abilitazione scientifica nazionale – Mancata richiesta parere pro veritate** Nello svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari, nel caso in nella commissione esaminatrice non faccia parte alcun membro del settore scientifico-disciplinare di riferimento del candidato, è opportuno che la commissione acquisisca un parere pro veritate da parte di un esperto, atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente a tale settore.  Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso era invece necessario, in quanto l’assenza nella commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo. **Abilitazione scientifica nazionale – Mancata richiesta parere pro veritate** La legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore. Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere, dovrebbe – allo stato – essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.