Illegittimità della disposizione contenuta nell’art.2, comma 3, d.m. 29 luglio 2016, n. 602, per irragionevolezza.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2018, n. 1351
Abilitazione scientifica nazionale-Irragionevolezza art. 2, comma 3, d.m. 29 luglio 2016, n. 602
N. 01351/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01771/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Armeni, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca d’ Oro, 184/190;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CUN – Consiglio Universitario Nazionale, Cineca – Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell’Italia Nord Orientale, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della mancata valutazione per l’idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 05/F1 “biologia applicata”, tornata 2016, e, come atti presupposti, del calcolo del valore soglia relativo all’indice H, dell’art.2, comma 3 del D.M. n.602 del 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Armeni, Ricercatore presso l’Università Politecnica delle Marche, impugnava la mancata valutazione per l’idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 05/F1 “biologia applicata”, tornata 2016, e, come atti presupposti, il calcolo del valore soglia relativo all’indice H e l’art.2, comma 3 del D.M. n.602 del 2016, deducendo la violazione degli artt.2, 3, 4, 33, 34, 97, comma 2 Cost., del D.Lgs. n.151 del 2001 nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza.
La ricorrente premetteva in fatto di essere partecipante alla procedura, raggiungendo il valore soglia relativo all’indicatore sul numero degli articoli pubblicati (11 a fronte di 8); di dover raggiungere almeno un secondo valore soglia, ex D.M. n.120 del 2016, per essere giudicata sull’idoneità all’abilitazione; di conseguire in particolare il valore di 6 per l’indice H, a fronte di un corrispondente valore soglia di 7.
Orbene in base all’art.2, comma 3 del D.M. n.602 del 2016, recante la determinazione dei valori-soglia degli indicatori, per tener conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio dei candidati, in ogni caso nel limite della durata massima complessiva di 24 mesi, era previsto tra l’altro che:
“a) per gli indicatori “numero articoli”, “numero citazioni”, “numero articoli e contributi”, “numero articoli classe A” e “numero libri” è applicato un incremento percentuale pari al rapporto tra i periodi di congedo obbligatorio documentati (espresso in mesi) e il periodo (espresso in mesi) cui è riferito l’indicatore al netto dei periodi di congedo; il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;
b) per l’indicatore “Indice H” è applicato un incremento percentuale pari al quaranta per cento dell’incremento percentuale dell’indicatore “numero citazioni” come determinato ai sensi della lettera a); il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;”.
L’interessata sul punto faceva presente di aver usufruito di due periodi di congedo parentale di sei mesi ciascuno ed uno di congedo per maternità di cinque mesi.
Tuttavia, facendo applicazione della suddetta disposizione, con un periodo complessivo di ben 17 mesi di congedo obbligatorio da considerare, risultava il passaggio dal valore di 6 a quello di 6,39, che, arrotondato all’unità più vicina, riconduceva a 6, senza poter così raggiungere il secondo valore soglia.
La ricorrente censurava pertanto la mancata adeguata considerazione del suddetto congedo obbligatorio, ai fini dell’aumento percentuale dei valori, con particolare riferimento all’indicatore H.
Con decreto n.1011 del 2017 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.2161 del 2017 il Tribunale fissava l’udienza, ex art.55, comma 10 c.p.a., per la definizione della controversia.
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 22 novembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo luogo premettere che i valori soglia fanno riferimento a un dato numerico, ex all.C del D.M. n.120 del 2016 (cfr. anche, su caratteristiche e funzioni degli indicatori, TAR Lazio, III, n.8394 del 2017 e n.11500 del 2014).
Va poi evidenziato che la disposizione contestata, contenuta nell’art.2, comma 3 del D.M. n.602 del 2016, appare all’evidenza irragionevole, producendo gli effetti descritti nel ricorso: ovvero anche con un valore di partenza di 6 e ben 17 mesi di congedo obbligatorio da considerare (su un massimo possibile di 24), si permane al valore di 6, senza raggiungere il valore soglia per l’indicatore H, nel caso di specie fissato a 7.
Detta regola dunque – introdotta per tener conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio dei candidati, prevedendo degli incrementi percentuali dei valori raggiunti -, tramite i meccanismi predisposti, non raggiunge in concreto l’obiettivo prefissato.
Va pertanto riconsiderato il criterio di calcolo dell’indicatore H in caso di congedo obbligatorio e ricalcolato poi il relativo valore dell’interessata, ai fini della sua valutazione nella procedura per l’idoneità all’abilitazione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1771/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 02/02/2018