Dal momento che l’omessa sottoscrizione deve essere ascritta a mera irregolarità sanabile, la previsione del d.m. 30 giugno 2016, n. 546, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo della ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 1034
Accesso ai corsi a numero chiuso-Scorrimento graduatoria-Non inserimento in graduatoria per mancata sottoscrizione scheda anagrafica
N. 01034/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10791/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10791 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferri, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 26/B;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Romagnoli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, di cui si è avuta notizia alla data della pubblicazione sulla piattaforma informatica in data 29 settembre 2016, con il quale è stata annullata la prova di ammissione della ricorrente;
– della graduatoria nazionale relativa all’accesso ai corsi di medicina e chirurgia pubblicata in data 4 ottobre 2016;
– del decreto rettorale n. 665 del 6 luglio 2016, contenente il bando di concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nella parte in cui sanziona la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica con l’annullamento della prova;
– del decreto ministeriale MIUR del 30 giugno 2016 e allegati, che costituiscono parte integrante del decreto, nella parte in cui ha previsto l’annullamento della prova per la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate;
gli altri atti connessi e consequenziali a quelli impugnati;
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia anno accademico 2016/2017);
e per la condanna
in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G. Tavernise in sostituzione dell’Avv. M. Brugnoletti e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame sono stati impugnati l’annullamento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontaiatria, svolta dalla ricorrente, nonché il decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016 e l’art. 4 del bando di concorso di Ateneo, nella parte in cui imponevano a pena di esclusione l’obbligo di sottoscrivere la scheda anagrafica, finalizzata all’individuazione di ogni singolo concorrente dopo la correzione della prova scritta in questione.
Con la medesima impugnativa si chiedeva inoltre l’inserimento in graduatoria della medesima ricorrente, per l’ammissione al corso di laurea di cui trattasi in base alla votazione riportata, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Nel ricorso si ricostruiscono le varie fasi della procedura concorsuale, che prevedeva la soluzione di quesiti a risposta multipla e la separata compilazione di una scheda anagrafica, contenente i dati identificativi di ciascun concorrente, con applicazione su detta scheda e sul modulo, contenente le risposte ai quesiti, di un identico codice a barre, tale da consentire di per sé l’abbinamento del predetto modulo alla scheda nominativa del candidato, una volta effettuata la correzione.
Su tale base l’intervenuto annullamento della prova veniva censurato per violazione di legge (art. 97 della Costituzione, art. 1 della legge, n. 241 del 1990), oltre che per eccesso di potere sotto ogni profilo sintomatico, nonchè per lesione del principio di legittimo affidamento.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Le ragioni difensive prospettate sono state valutate positivamente nella fase cautelare del giudizio, rilevandosi già con decreto monocratico n. 5988 del 7.10.2016, confermato in sede collegiale con ordinanza n. 6881 del 4.11.2016, “il carattere meramente formale della causa di esclusione segnalata e della relativa inidoneità ad incidere, ad un primo sommario esame, sull’identificazione del candidato”.
Veniva pertanto disposta l’ammissione “con riserva” della ricorrente nella graduatoria di merito – con invito alla regolare instaurazione del contraddittorio (in base alla graduatoria nominativa che l’Amministrazione avrebbe dovuto rendere disponibile) – con fissazione della data di trattazione nel merito dell’impugnativa.
Con ulteriore ordinanza n. 7371 del 23giugno 2017 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
In vista dell’udienza in data odierna, infine, la difesa del ricorrenti attestava l’avvenuta, rituale integrazione del contraddittorio e, su tale base, la causa è stata trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso introduttivo merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della censura con cui si lamenta che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione.
In particolare il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento, per la prima e assorbente censura di violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di processo amministrativo e di accesso ai documenti), come successivamente modificata ed integrata, con particolare riguardo al secondo comma, in base al quale “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.
Quanto sopra, quale espressione del noto principio, a carattere generale, di strumentalità delle forme (di cui sono espressione anche gli articoli 21 octies e 21 nonies della stessa legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15 del 2005), secondo cui – oltre doversi evitare inutili aggravi procedurali – l’invalidità di un atto può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187; 5 luglio 2005, n. 3716 e 23 marzo 2004, n. 1542; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1168; TAR Lazio, Roma, sez. I, 31 dicembre 2005, n. 15180).
Nella situazione in esame, come già in precedenza specificato, per l’immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2016/2017, l’Amministrazione aveva disposto la sottoscrizione autografa, a pena di annullamento, della scheda anagrafica contenente i dati identificativi di ciascun concorrente: scheda finalizzata a consentire l’attribuzione del risultato della prova dopo la correzione dei moduli, contenenti le risposte ai quesiti a risposta multipla, con utilizzo di tali risultati per la successiva formazione di una graduatoria di merito nazionale, finalizzata a detta immatricolazione.
La ricorrente è stata esclusa dalla selezione con annullamento del risultato conseguito, solo per avere dimenticato la predetta sottoscrizione: quanto sopra, senza che fosse stata in alcun modo impedita o resa incerta l’identificazione dello stesso, grazie al codice a barre apposto sia sulla scheda anagrafica che sul modulo delle risposte.
In tale contesto – dovendo l’omessa sottoscrizione ascriversi a mera irregolarità sanabile – la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo della ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
Pur potendo, infatti, la sottoscrizione di cui trattasi considerarsi dirimente per evitare eventuali contestazioni, le modalità di consegna degli elaborati (con apposizione dell’etichetta, contenente il codice a barre, da parte dello stesso concorrente, alla presenza dei commissari di esame) rendeva del tutto improbabile che dette contestazioni intervenissero, come, in effetti, non risultano intervenute in questo e in alcun altro caso analogo; a tale riguardo, del resto, la stessa Amministrazione non ha fornito convincenti rappresentazioni dei modi, attraverso i quali la mera, omessa sottoscrizione della scheda potesse concorrere a supposte manipolazioni dei moduli, soggetti a correzione automatica tramite lettore ottico, in una sede diversa da quella in cui sono rimaste custodite le schede anagrafiche.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del vizio procedurale comunque rilevato, benchè a carattere non invalidante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016, nella parte in cui dispone annullamento della prova d’esame per mancata sottoscrizione della scheda anagrafica e del conseguente, intervenuto annullamento della prova di ammissione sostenuta dalla ricorrente;
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 29/01/2018