In presenza di un rapporto di congruità fra le strutture delle università ed il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio, sancita dall’art. 34, primo comma, della Costituzione, porta a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati.
TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 29 gennaio 2018, n. 30
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Posti non assegnati studenti extracomunitari
N. 00030/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Bonagura, [#OMISSIS#] Reale, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L’Aquila, via Salaria Antica Est N.27;
contro
Universita’ degli Studi De L’Aquila, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#];
per l’annullamento degli atti amministrativi dell’università degli studi dell’Aquila, amministrazione centrale con cui si comunica che le richieste di iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia mediante assegnazione di posti assegnati a studenti extracomunitari e rimasti vacanti devono essere disciplinate dal bando di selezione di cui al decreto rettorale rep. n. 136/2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi De L’Aquila e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ritualmente notificato Bonagura [#OMISSIS#] e Reale [#OMISSIS#] impugnavano, chiedendone l’annullamento, gli atti del 24.7.2014 dell’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di [#OMISSIS#] e chirurgia, con cui era stata rigettata la loro istanza di assegnazione di posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti vacanti negli anni accademici precedenti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, insistendo per l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 401 del 2014, la domanda cautelare veniva accolta.
Alla pubblica udienza del 10.1.2018, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il collegio richiama in proposito la propria consolidata giurisprudenza, con cui è stato chiarito come fra i diversi contingenti posti a concorso non sussiste alcuna rigida separazione, ove in esito alle prove residui capienza per taluni di essi, e ciò in piena conformità all’art. 1 della legge 264/1999, che nell’ambito della disciplina del numero programmato dà preminente rilievo all’offerta globale del sistema universitario, secondo i parametri individuati dal successivo art. 3, comma 2, della legge predetta (posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, ecc…). Né in contrario può rilevare la tesi secondo cui gli extracomunitari residenti all’estero che qui conseguono il titolo di studio apparterrebbero ad un bacino professionale diverso da quello degli studenti comunitari, perché destinato a non incidere nel mercato comunitario, in considerazione del loro ritorno nei Paesi di origine, una volta terminati gli studi.
In primo luogo, infatti, si ritiene che le finalità del numero chiuso verrebbero in tal caso strumentalizzate rispetto alla dichiarata esigenza di permettere la migliore qualità dell’offerta di insegnamento (ottimizzando le risorse ad effettiva disposizione con il giusto carico di studenti), visto che l’obiettivo reale finirebbe invece per essere quello di evitare che al titolo di studio pervenga un eccessivo numero di studenti che renderebbe troppo “difficoltosa” la professione, in frontale contrasto con il diritto allo studio ed ai principi fondamentali della concorrenza, e comunque in assenza di qualsiasi tetto ufficiale previamente concordato.
Senza oltre considerare che, da una parte, nulla esclude che lo studente extracomunitario – ultimati gli studi – decida di rimanere e quindi di incidere nella situazione occupazionale italiana, e che dall’altra, viceversa, non tutti gli universitari portano a compimento il loro corso di laurea, e quindi non tutti i posti riservati a cittadini comunitari si tradurranno automaticamente in altrettante lauree destinate ad incidere sull’occupazione professionale di settore (cfr. Tar Campania -SA- n. 389/12; Tar Abruzzo – AQ – n. 134/13).
Pertanto, in presenza di un rapporto di congruità fra le strutture dell’Università ed il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio, sancita dall’art. 34 primo comma della Costituzione, porta a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati (C.S. 5434/2009).
L’impugnativa dei ricorrenti trova pertanto assorbente accoglimento in relazione al delineato profilo censorio: gli atti gravati sono pertanto annullati (per quanto riguarda gli atti generali, nella sola parte in cui non viene ivi contemplata la riassegnazione degli eventuali posti rimasti liberi già destinati agli studenti extracomunitari), con conseguente obbligo della PA universitaria intimata di accogliere la domanda di immatricolazione dei ricorrenti medesimi per l’a.a. 2014/2015, mediante l’utilizzo dei posti, già riservati per gli studenti extracomunitari, rimasti privi di copertura.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Gizzi, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 29/01/2018