TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 febbraio 2018, n. 1585

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2018-02-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è concesso al giudice entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla commissione di abilitazione scientifica nazionale, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile -e dunque censurabile- solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza. 

Contenuto sentenza

N. 01585/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12958/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12958 del 2017, proposto da: 
Indellicato [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Picardi, n. 4/B, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione nazionale per il conferimento dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di I fascia, settore concorsuale 11/C3 (Filosofia morale), (nominata con decreto direttoriale n. 2501 del 31/10/2016), con provvedimento pubblicato telematicamente il 7.11.2017, in tal guisa respingendo la domanda presentata con gli allegati oggetto di valutazione, recante il N. Progr. 58667.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. V. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente proposto il professore [#OMISSIS#] Indellicato ha impugnato il negativo esito della procedure di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale egli ha partecipato per il settore concorsuale 11C3 – Filosofia Morale – I fascia.
2. – Tale esito è stato determinato dal voto negativo da parte dei cinque componenti la Commissione di valutazione, i quali, pur avendo ravvisato in capo al ricorrente il possesso di otto titoli su nove fra quelli individuabili dalla Commissione quale condizione di abilitazione (art. 5 comma II DM n. 1202016), nonché il superamento di due valori-soglia su tre (D.M. n. 6022016), nei loro giudizi individuali sulla qualità delle opere, pur dando atto della copiosità della produzione scientifica del candidato (che annovera ben cinque monografie e numerose altre pubblicazioni) e della rilevanza della sua attività scientifica, hanno tuttavia ritenuto che (in sintesi) le opere del professor Indelicato mancassero di rigore metodologico, di originalità e di rilevanza internazionale (evidenziando, sotto quest’ultimo profilo, come egli abbia redatto un solo scritto in lingua inglese, esteso solo otto pagine e di natura ritenuta compilativa).
3. – Il ricorrente premette di avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore concorsuale suddetto nella tornata del 2012 (allorchè egli poteva vantare solo tre monografie), e che, in quella occasione, il giudizio individuale del presidente della Commissione diede atto del rigore ricostruttivo del profilo del candidato, che un altro commissario ne mise in risalto l’originalità, e che il suo profilo scientifico fu giudicato organico e pertinente con il settore concorsuale della Filosofia morale.
4. – Quindi, con l’unico motivo di gravame, egli impugna tali determinazioni deducendo che i giudizi gravati sarebbero viziati in quanto:
– difetterebbero di motivazione e contrasterebbero con l’art. 6 del D.M. n. 1202016, in quanto non spiegherebbero perchè le pubblicazioni del ricorrente non siano state giudicate di “elevata qualità”, nozione che per l’allegato D al decreto è integrata se le pubblicazioni conseguano, o si presume possano conseguire, un impatto significativo sulla comunità scientifica di riferimento anche a livello internazionale; i Commissari, inoltre avrebbero trascurato la rilevanza internazionale dell’attività convegnistica svolta all’estero e dei premi e riconoscimenti di cui il prof. Indelicato è stato insignito da istituzioni anche straniere, oltre che l’argomento di taluni suoi studi su filosofi francesi ed americani; inoltre, sarebbe contraddittorio, illogico e generico il giudizio negativo, ove si pensi che nei voti individuali di due Commissari (Botto e Russo) si dà atto della continuità nel tempo e della coerenza con il settore concorsuale di riferimento delle opere del prof. Indelicato;
– quanto al parametro del rigore metodologico, la relativa assenza non sarebbe stata constatata all’unanimità, avendo, al contrario, un componente della Commissione rilevato la sussistenza del requisito, ed avendo taciuto su di esso altri due Commissari, da cui la sostanziale contraddittorietà del giudizio complessivo sul punto; mentre avevano espressamente riconosciuto tale rigore i componenti dell’organo di valutazione che avevano attribuito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia al ricorrente;
– sotto l’aspetto della collocazione editoriale, ritenuta non di livello internazionale, tale negativa valutazione sarebbe frutto di un abbaglio dei sensi, in quanto il ricorrente ha pubblicato per quattro case editrici di primario rilievo;
– circa la rilevata carenza di impatto internazionale delle opere, infine, non soltanto non si evincerebbe quale sia l’unica opera in lingua inglese ritenuta di modesto valore, ma sarebbe stata altresì pretermessa l’attività del candidato che gli è valsa i riconoscimenti all’estero cui si è accennato sopra, e inoltre tale conclusione contrasterebbe con le valutazioni, sul punto positive, di tre commissari su cinque della precedente procedura abilitativi, nella quale il ricorrente aveva conseguito il titolo di II fascia.
4. – Il MIUR non si è costituito in giudizio.
5. – Il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018, è suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti.
6. – Esso è infondato, e va respinto.
Il ricorrente contesta la correttezza delle valutazioni della Commissione sotto i diversi aspetti messi in luce nelle censure su riportate.
In via generale va, innanzitutto, osservato che, come ripetutamente affermato da questa Sezione, non è possibile al Collegio entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione di abilitazione scientifica nazionale, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile -e dunque censurabile- solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (ad esempio, fra tante, cfr. sentenze di questa Sezione n. 105482014, n. 11028/2016, n. 12780/2016, n. 83892017).
Pertanto, non possono essere accolte le censure del ricorrente alle valutazioni della Commissione in punto di assenza di rigore metodologico e di assenza di originalità, nonché circa il rilievo internazionale delle case editrici (italiane) per le quali il prof. Indellicato ha pubblicato.
Inoltre, proprio per la natura eminentemente discrezionale di tali valutazioni, occorre postulare la necessaria autonomia giudizio della Commissione di prima fascia della procedura relativa alla tornata del 2016 rispetto ai commissari che avevano composto l’organo di valutazione di seconda fascia nella tornata 2012, specie nell’ambito di una valutazione qualitativa, quale è quella sulle opere dei candidati: ne segue che – ancora sulle censure che riguardano la constatata assenza di rigore metodologico e quella di originalità- si deve ritenere che la Commissione di prima fascia non fosse in alcun modo vincolata a ripetere le considerazioni svolte da quella di seconda fascia di una precedente procedura.
Vero è che, nella tornata di abilitazioni oggetto del presente giudizio, più che in quella del 2012, la discrezionalità della Commissione su questo punto conosce alcune specifiche limitazioni, atteso che il requisito della “elevata qualità”, secondo l’allegato D al decreto, sussiste se le pubblicazioni conseguano, o si presume possano conseguire, un impatto significativo sulla comunità scientifica di riferimento anche a livello internazionale.
Tuttavia, nel caso in esame, la precisazione regolamentare sul necessario impatto “anche” internazionale della produzione scientifica, spoglia di fondatezza la prospettazione del ricorrente.
Infatti, da un lato, non è contestato che egli abbia pubblicato soltanto un’opera in lingua diversa dall’italiano, ovvero in inglese (come tale suscettibile di divulgazione anche nella comunità scientifica internazionale): e, a causa della non contestazione del dato di fatto, non rileva in contrario, come assume il ricorrente, che la Commissione non abbia esplicitamente individuato quale sia l’opera in questione, la quale, peraltro è stata (con valutazione non censurabile nel merito) ritenuta di tipo compilativo.
D’altro lato, il respiro internazionale delle opere non avrebbe potuto essere desunto neppure dal dato obiettivo della partecipazione del ricorrente a convegni all’estero, né dal conseguimento di premi all’estero, ossia da elementi diversi dalle pubblicazioni sottoposte a valutazione.
7. – Il ricorso, pertanto, va respinto.
8. – Nulla va disposto sulle spese, non essendosi costituito il Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/02/2018