TAR Campania, Salerno, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 203

Procedura concorsuale per copertura posto Cat. B1-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2018-02-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni della commissione esaminatrice sono espressione di discrezionalità tecnica che può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in relazione al criterio adottato e al procedimento applicativo conseguente. Il sindacato del giudice amministrativo può estendersi anche all’attendibilità della valutazione finale, ma non può andare oltre. In altri termini la valutazione dell’amministrazione può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole o sproporzionata, ma il giudice amministrativo non può mai sostituirsi a questa negli apprezzamenti di merito.

Contenuto sentenza

N. 00203/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Baccaro, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 cpa presso Salerno Segreteria Giurisdizionale Tar in Salerno, piazzetta San [#OMISSIS#] D’Aquino, 3; 
contro
Università degli Studi di Salerno – Fisciano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, c.so [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 58; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gaeta, [#OMISSIS#] Allegri, [#OMISSIS#] Volpe non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Salerno prot. n. 174212 del 09.08.2017, rep. n. 5725/2017 (all.to n. 9) con il quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’assunzione di complessive n. 6 unità di Categoria B – posizione economica b/1 – Area Servizi Generai e Tecnici, a tempo indeterminato con regime di impegno orario a tempo parziale (25 ore settimanali) con svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nelle ore pomeridiane nonché avverso ogni altro atto ad esso precedente e/o successivo in quanto reso in pregiudizio della ricorrente, ivi compresi i verbali della Commissione di verifica redatti il 07.08.2017 e l’08.08.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Salerno – Fisciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1) Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Salerno prot. n. 174212 del 09.08.2017, rep. n. 5725/2017, con il quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’assunzione di complessive n. 6 unità di Categoria B – posizione economica b/1 – Area Servizi Generai e Tecnici, a tempo indeterminato con regime di impegno orario a tempo parziale (25 ore settimanali) con svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nelle ore pomeridiane. Il provvedimento impugnato ha concluso una complessa procedura concorsuale avviata con decreto Direttoriale prot. n. 58134 del 03.03.2017 con cui l’Università degli Studi di Salerno, nel comunicare al Centro per l’Impiego di Mercato San Severino l’intento “di coprire n. 6 posti di Categoria B -posizione economica B/1 – Area Servizi Generali e Tecnici a tempo indeterminato con regime di impegno orario a tempo parziale (n. 25 ore settimanali)”, ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 e della deliberazione n. 2104 del 19.11.2004 della Regione Campania, chiedeva “l’avviamento a selezione dei lavoratori utilmente collocati in graduatoria”.
Consequenzialmente il Centro per l’impiego di Mercato San Severino, in data 17.03.2017, predisponeva Avviso Pubblico di avviamento a selezione presso Pubblica Amministrazione ai sensi della L. n. 56 del 1987 secondo le procedure indicate dalle delibere di Giunta Regionale della Campania n. 2104/2004 e n. 165/2014. Con nota prot. n. PSA201700149049 del 10.07.2017 trovavano approvazione definitiva le graduatorie relative alla procedura di selezione operata dal Centro per l’Impiego che, pertanto, trasmetteva due distinti elenchi con i nominativi, pari al doppio dei candidati richiesti, contenenti, l’uno i primi otto candidati collocati nella graduatoria ordinaria e l’altro i primi quattro candidati collocati nella graduatoria dei riservisti ex art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010.
Con decreto prot. n. 151732 del 14.07.2017 rep. n. 5069/2017 il Direttore Generale dell’Università di Salerno, preso atto dei nominativi comunicati dal Centro per l’Impiego, emanava avviso pubblico, in attuazione dell’art. 23, comma 3 della delibera n. 2104/2004 della Giunta Regionale della Campania, e convocava i candidati per sostenere la prova di idoneità. All’esito veniva emanato il provvedimento in questa sede impugnato che la ricorrente ha contestato sotto i seguenti profili:
A) Omessa comunicazione ai candidati del contenuto delle prove pratiche attitudinali e delle sperimentazioni lavorative secondo le modalità prestabilite con prot. n. 58134 del 03.03.2017. Omessa comunicazione ai candidati della data e del luogo di svolgimento delle prove secondo le modalità prestabilite con prot. n. 58134 del 03.03.2017. Contraddittorietà tra atti della medesima Pubblica Amministrazione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2104 del 2004;
B) Difformità tra il contenuto delle prove prefissato con nota prot. n. 58134 del 03.03.2017 e quello predisposto con decreto prot. n. 151732 del 14.07.2017. Contraddittorietà tra atti della medesima Pubblica Amministrazione. Difformità tra il contenuto e le modalità di espletamento delle prove con quelli prestabiliti con nota prot. n. 58134 del 03.03.2017 e successivamente con decreto prot.
n. 151732 del 14.07.2017. Eccesso di potere. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2104 del 2004;
C) Erronea ed illegittima applicazione di criteri di valutazione da parte dei membri della Commissione. Eccesso di potere. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 26 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2104 del 2004.
L’Università degli Studi di Salerno – Fisciano si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
2) Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come segnalato alle parti alla predetta camera di consiglio sussistono i presupposti per la definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto indicato nella nota prot. n. 58134 del 03.03.2017, i candidati selezionati dal Centro per l’Impiego di Mercato San Severino non sono stati convocati per le prove attitudinali mediante raccomandata a/r.
Come ha puntualmente chiarito l’amministrazione resistente, la citata nota prot. n. 58134 del 03.03.2017 è indirizzata al Centro per l’Impiego di Mercato San Severino e non rappresenta l’atto con cui è stata indetta la gara pubblica, ma solo un atto con cui si richiede al Centro per l’Impiego di Mercato San Severino di avviare la procedura per la selezione indicata. In altri termini, con tale
nota, quindi, l’Amministrazione non ha dettato le modalità di svolgimento della fase di selezione rimessa alla propria competenza, ma ha solo ed esclusivamente richiesto al competente Centro per l’Impiego l’avvio della procedura, comunicando gli elementi richiesti a tale fine dalla deliberazione della Regione. Si tratta di un atto che produce effetti direttamente in relazione alla formazione delle graduatorie da parte del Centro per l’Impiego, ma non anche in relazione alla procedura concorsuale di competenza dell’Università. Riguardo a questa rileva il decreto Direttoriale n. 5069 del 14.07.2017, con allegato Avviso pubblico, pubblicati sul sito web dell’Ateneo, contenente la convocazione alla prova di idoneità dei candidati selezionati dal Centro per l’Impiego, fissata per il giorno 08.08.2017, i contenuti delle prove di idoneità e le relative modalità di svolgimento. Tale provvedimento è stato correttamente pubblicato sul sito dell’Ateneo ai sensi dell’art. 26 della citata deliberazione n. 2104/2004.
Va poi rilevato che, comunque, la ricorrente si è presentata e ha sostenuto il colloquio non risultando idonea per ragioni che verosimilmente non avrebbero potuto essere colmate anche se avesse ricevuto l’avviso personalmente 15 giorni prima della prova prevista.
Ne deriva che il primo motivo di ricorso è infondato.
4) Parimenti anche i restanti motivi di ricorsi sono infondati.
Il secondo motivo di ricorso è infondato perché è solo con decreto Direttoriale n. 5069 del 14.07.2017 che è stato predisposto il contenuto delle prove. Non rileva, a tal proposito, il decreto Direttoriale n. 58134 del 03.03.2017 per le ragioni già esposte sopra. Per le medesime ragioni non rileva il mancato espletamento della prova di inglese, non richiesto nel decreto Direttoriale n. 5069/2017.
Né è fondata la doglianza con cui la ricorrente ha contestato la mancata indicazione del numero massimo di idoneità da conferire, in quanto, come chiarito dall’amministrazione resistente, stante il numero di posti oggetto della procedura pari a n. 6 lavoratori e la riserva pari al 30% dei posti messi a selezione, prevista normativamente a favore dei soggetti di cui all’art. 1014 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e s.m.i. (volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), ne è conseguita la previsione di n. 4 lavoratori da selezionare dalla graduatoria ordinaria e n. 2 lavoratori da selezionare dalla graduatoria dei riservisti. Il numero massimo dei candidati da dichiarare idonei era peraltro desumibile dalla nota del Centro per l’Impiego n. 147987 del 13.07.2017, di trasmissione del provvedimento prot. n. PSA201700149049 del 10.07.2017 di approvazione delle graduatorie dei partecipanti, di cui una ordinaria e l’altra relativa ai riservisti di cui al citato art. 1014 del d.lgs. n. 66/2010, ricomprendenti candidati in numero doppio rispetto ai posti messi a selezione: otto per la graduatoria ordinaria e 4 per la graduatoria dei riservisti.
5) Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta la contraddittorietà e arbitrarietà del giudizio della Commissione esaminatrice, in quanto la ricorrente sarebbe stata sottoposta ad una prova non [#OMISSIS#] a verificare l’attitudine allo svolgimento delle mansioni, ma la capacità di assimilazione del contenuto di un testo.
Sul punto va, comunque, ribadito che le valutazioni della Commissione giudicatrice sono espressione di discrezionalità tecnica che può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in relazione al criterio adottato e al procedimento applicativo conseguente. Il sindacato del giudice amministrativo può estendersi anche all’attendibilità della valutazione finale, ma non può andare oltre. In altri termini la valutazione dell’amministrazione può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole o sproporzionata, ma il giudice amministrativo non può mai sostituirsi a questa negli apprezzamenti di merito (cfr., Cons.Stato, 279/2018).
Nel caso di specie non sussistono i denunciati vizi della valutazione della Commissione.
Peraltro, ritiene il Collegio che la prova di cui al punto B) (il candidato legga ad alta voce sul pieghevole illustrativo della Carta dei servizi i paragrafi “Principi generali di erogazione dei servizi” e “I Servizi” e dia risposta alla seguente domanda di un utente: “Quali sono i principali servizi che la biblioteca offre agli utenti?”) sia pienamente compatibile con le mansioni svolte che attengono, peraltro, alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione con eventuale riordino del materiale anche librario, con eventuale produzione di schede ed etichettatura; uso di macchine fotocopiatrici; commissioni verso altri uffici ivi compresa la corrispondenza; distribuzione, consegna e ritiro libri; collocazione del materiale librario nuovo, organizzazione degli scaffali, segnalazione di danni e rotture delle scaffalature e/o suppellettili in dotazione all’Ufficio; apertura e chiusura degli ingressi.
Non si tratta, quindi, solo di attività pratica, come sostiene la ricorrente, ma anche di attività di sintesi e di comprensione (percepibile dalla prova contestata), richiesta, ad esempio, per l’attività di produzione di schede ed etichettatura.
Ne deriva, quindi, che il ricorso è infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 07/02/2018