L’articolo 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240, demanda a decreto ministeriale l’indicazione di criteri e modalità anche per quanto riguarda “la selezione dei destinatari dell’intervento” specificando che il riconoscimento del beneficio debba comunque aver luogo “secondo criteri di merito accademico e scientifico”. L’art. 4, comma 1, lett c,) del d.m. 26 luglio 2013, n. 665 dispone, coerentemente, che le risorse siano attribuite esclusivamente secondo criteri di metodo accademico e scientifico, precisando che i procedimenti di selezione basati sulla valutazione comparativa dei candidati sono disciplinati dall’Università con proprio regolamento, osservando quali criteri il complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali svolte.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 100
Professori I fascia-Procedure selettive per l’attribuzione dell’incentivo una tantum- Art. 29 , comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Recupero somme
N. 00100/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Cerrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Università degli Studi Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Volpi non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del Decreto rettorale n. 393 del 20 marzo 2017, notificato al ricorrente in data 29 marzo 2017, avente ad oggetto “Procedure selettive per l’attribuzione dell’incentivo una tantum ai sensi dell’art. 29 c. 19 della L 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – PROFESSORI I FASCIA ANNO 2012 – Recupero somme”, con cui all’odierno ricorrente veniva domandata la restituzione delle “somme già erogate a titolo di «incentivo una tantum»”;
– della Comunicazione del 9 dicembre 2014, inviata a mezzo posta elettronica ordinaria, avente ad oggetto “Comunicazione urgente a tutti coloro che hanno presentato domanda per incentivo ex art. 29, c. 9, l. 240/10”;
– del Decreto rettorale n. 1789 dell’8 ottobre 2014, avente ad oggetto “Procedure selettive per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Perugia finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 c. 19 della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013”;
– del Decreto rettorale n. 1764 del 1° ottobre 2014, recante il “Regolamento per l’attribuzione ai Professori ed ai Ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della legge 240/2010”;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.
Per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa, azionata nei confronti dell’odierno ricorrente, di restituzione delle somme percepite a titolo di incentivo una tantum per l’anno 2012.
Per la condanna dell’’Amministrazione al pagamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate e al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 225/2017) notificato il 19 maggio 2017 e depositato il 7 giugno 2017, il prof. [#OMISSIS#] Cerrone ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Perugia n. 393 del 20 marzo 2017 avente ad oggetto “Procedure selettive per l’attribuzione dell’incentivo una tantum ai sensi dell’art. 29 c. 19 della L 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – PROFESSORI I FASCIA ANNO 2012 – Recupero somme”, con cui all’odierno ricorrente è stata domandata la restituzione delle “somme già erogate a titolo di «incentivo una tantum»”, in ragione del fatto che ai fini dell’incentivo in argomento sarebbe stata illegittimamente computata una assenza giustificata in seno alla seduta del Consiglio di Facoltà del 21 luglio 2010.
1.1. Nello specifico, il Prof. Cerroni avrebbe partecipato, nel triennio 2009- 2011, a solo il 58% del Consigli di Facoltà, a fronte del necessario 60% erroneamente dichiarato.
2. Nel merito, l’impugnativa è stata affidata alle seguenti doglianze:
I. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 19, della l. n. 240 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.i. n. 665 del 2013. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Il Regolamento d’Ateneo avrebbe introdotto nella procedura di attribuzione dell’incentivo criteri del tutto scollegati dal principio meritocratico, fra cui le partecipazioni ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento, che pure illegittimamente sono ricomprese fra le attività e gli incarichi di tipo “gestionale”.
II. In subordine. Eccesso di potere – per ulteriori profili – per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà.
Il Regolamento d’Ateneo sarebbe illegittimo nella parte in cui individua presupposti differenti per la valutazione delle attività gestionali e solo in alcune sue parti richiama a tal fine i requisiti delle presenze ai Consigli di Facoltà e Dipartimento.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Il Regolamento d’Ateneo sarebbe illegittimo nella parte in cui prevede che i candidati debbano certificare il possesso dei requisiti – fra cui anche quello, qui in rilievo, delle presenze al 50% dei Consigli di Dipartimento e al 60% dei Consigli di Facoltà -, nonostante tali dati siano in possesso della stessa Amministrazione e, quindi, acquisibili d’ufficio.
IV. In subordine. Violazione del Regolamento e del Bando. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto d’istruttoria, sviamento.
Soltanto dopo l’emanazione del bando e del decorso del termine fissato per la presentazione delle domande, l’Università avrebbe informato i docenti candidati, a mezzo di un semplice messaggio di posta elettronica ordinaria, circa le modalità con cui avrebbero dovuto essere calcolate le percentuali di partecipazione ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento, specificando che da esse avrebbero dovuto essere scomputate le assenze giustificate.
V. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto d’istruttoria.
L’Università avrebbe errato nel conteggio delle presenze del ricorrente ai Consigli di Dipartimento e di Facoltà, nonché in ordine alle motivazioni alla base dell’erroneità di tali conteggi.
VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del legittimo affidamento ex art. 3 Cost.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato senza comunicare al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento e senza altresì assumere alcun contrarius actus ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990, al fine di procedere all’annullamento d’ufficio o alla revoca dei precedenti provvedimenti amministrativi.
VII. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.
La quantificazione delle somme eventualmente da restituire avrebbe dovuto essere calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, come invece pretenderebbe l’Ateneo perugino.
2.1. Conclude il ricorrente per l’accertamento del diritto all’attribuzione dell’incentivo una tantum per l’anno 2012, nonché per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato ed al risarcimento del danno subito.
3. L’Università degli Studi di Perugia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le doglianze ex adverso svolte e concludendo per il rigetto delle domande di parte ricorrente.
4. In vista dell’udienza di merito le parti in causa hanno depositato memorie con le quali insistono nelle proprie posizioni.
5. Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2018 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità del decreto dell’Università degli Studi di Perugia n. 393 del 20 marzo 2017 avente ad oggetto “Procedure selettive per l’attribuzione dell’incentivo una tantum ai sensi dell’art. 29 c. 19 della L 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 – PROFESSORI I FASCIA ANNO 2012 – Recupero somme”, con cui all’odierno ricorrente è stata domandata la restituzione delle “somme già erogate a titolo di «incentivo una tantum»”, in ragione del fatto che ai fini dell’incentivo in argomento sarebbe stata illegittimamente computata anche una assenza giustificata in seno alla seduta del Consiglio di Facoltà svoltosi in data 21 luglio 2010.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. Il citato art. 29 c. 19, L. 240 demanda a decreto ministeriale l’indicazione di criteri e modalità anche per quanto riguarda “la selezione dei destinatari dell’intervento” specificando che il riconoscimento del beneficio debba comunque aver luogo “secondo criteri di merito accademico e scientifico”. L’art. 4 comma 1 lett c) del decreto interministeriale n. 665 del 2013 dispone, coerentemente, che le risorse siano attribuite esclusivamente secondo criteri di metodo accademico e scientifico, precisando che i procedimenti di selezione basati sulla valutazione comparativa dei candidati sono disciplinati dall’Università con proprio regolamento, osservando quali criteri il complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali svolte.
A sua volta il Regolamento emanato con D.R. n. 1764 del 2014 prevede all’art. 4 c. 2, lett c) che ciascuna Commissione nella prima fase del procedimento, valuti con riferimento alle attività gestionali anche il requisito minimo della partecipazione ad almeno il 50 % delle sedute dei Consigli di Dipartimento e limitatamente ai professori ordinari ed associati, ad almeno il 60 % delle sedute dei Consigli di Facoltà che si sono svolti nel triennio di riferimento.
4. Quanto anzitutto all’ordine logico di esame dei motivi dedotti ritiene il Collegio di essere vincolato alla graduazione effettuata da parte ricorrente, nel rispetto del principio dispositivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5) avuto riguardo alla satisfattività dell’interesse dedotto in giudizio, consistente nella spettanza delle somme ottenute a titolo di incentivo una tantum.
5. Vanno dunque esaminate con priorità le doglianze mosse nei confronti del Regolamento approvato con D.R. 1789 e 1764 del 2014 e del bando approvato con il medesimo D.R. 1789/2014.
Lamenta in sostanza il ricorrente l’illegittimità di tutta la disciplina a monte della selezione, non potendo l’Università introdurre requisiti, quali un numero minimo di presenze ai Consigli di Facoltà e Dipartimento, non previsti dal decreto interministeriale e del tutto scollegati al principio meritocratico, unitamente alla illegittimità della previsione contenuta nel bando inerente l’autocertificazione richiesta ai docenti di dati, quali le presenze ai Consigli di Facoltà e Dipartimento, in realtà già in possesso dell’Università e dunque non autocertificabili.
Ritiene il Collegio – condividendo sul punto l’eccezione sollevata dalla difesa erariale – inammissibili tali lagnanze, venendo in questione clausole della lex specialis da ritenersi immediatamente e direttamente lesive per l’interesse azionato dalla ricorrente, in quanto limitative sin dal principio dei soggetti aventi titolo all’incentivo.
Contrariamente agli atti aventi valore normativo, quali lo stesso Regolamento universitario in questione, nella generalità delle procedure concorsuali non è consentita a pena di elusione del termine di decadenza, di cui oggi all’art. 29 cod. proc. amm., la disapplicazione dell’atto amministrativo, ivi compresi i bandi di gara et similia, dovendo necessariamente l’Amministrazione procedere al previo annullamento mediante autotutela od il ricorrente onerarsi della loro tempestiva impugnazione (tra le più recenti T.A.R. Sicilia, Catania sez. IV, 9 ottobre 2017, n. 2350; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 4 aprile 2017, n. 4191).
5.1. Ne consegue l’inammissibilità dei primi tre motivi di gravame, risultando anche le censure dirette nei confronti del Regolamento trasfuse in clausole del bando allo stato inoppugnabili.
6. Meritano invece piena condivisione le censure di violazione del Regolamento stesso e del bando di cui al IV motivo di gravame, dirette alla caducazione del D.R. n.393/2017 inerente il recupero delle somme erogate a titolo di incentivo.
7. – Il recupero delle somme in questione è stato disposto sulla base dell’assunto per cui il bando, come integrato o comunque interpretato con la comunicazione per email inviata dalla dott.ssa Nuzzi il 9 dicembre 2014 avrebbe inserito la previsione circa la non computabilità delle assenze giustificate al fine del richiesto requisito di partecipazione ai due organi, a meno che non fossero state autorizzate con Decreto rettorale o dirigenziale.
Conseguentemente l’organo accertatore prima e poi il Rettore hanno desunto la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai docenti che non computando le assenze non raggiungevano l’autocertificato quorum di presenze unitamente alla natura di indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.) delle erogazioni di denaro a titolo di liquidazione dell’incentivo.
8. – Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto, non prevedendo anzitutto né il Regolamento né il bando la previsione dell’esclusione dal computo delle “assenze giustificate”.
Infatti l’art. 4 comma 3 del Regolamento e l’art. 5 comma 3 del bando si limitano a disporre ai fini della sussistenza dei requisiti minimi che questi “saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa del servizio, trasferimenti o altre cause previste dall’ordinamento, dichiarati nella domanda di partecipazione e verificati dagli uffici preposti. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall’ordinamento”.
A sua volta l’art. 79 del Regolamento Generale di Ateneo prevede al fine del quorum per la valida formazione dei consessi la rilevanza delle assenze giustificate, si dà ingenerare nel silenzio del bando l’affidamento di numerosi docenti circa la [#OMISSIS#] anche ai fini dell’incentivo de quo.
L’art. 56 comma 2 dello Statuto d’Ateneo, parimenti, consente ai componenti degli organi collegiali dell’Università di giustificare la propria assenza alle riunioni.
Deve allo stesso modo escludersi – diversamente da quanto argomentato dalla difesa erariale – che una simile previsione potesse desumersi dal modulo di domanda allegato A al D.R. 1789/2014, dal momento che la pur prevista casella da barrare da parte dei docenti inerente la presenza alle sedute del Consiglio di Dipartimento e di Facoltà per il triennio di riferimento nulla dice in punto di non computabilità delle assenze giustificate, confermando il silenzio del bando su tal specifico e decisivo punto.
8.1. Giova poi evidenziare che l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla Pubblica amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative; pertanto, la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando, esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; id. sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497).
8.2. Depone poi nel senso della rilevanza delle assenze giustificate, sempre nel silenzio del bando, anche il principio di ragionevolezza quale corollario dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché di uguaglianza (ex multis Corte Costituzionale sent. 2009 n. 137). Infatti ritenere come pretende l’Università che la partecipazione ad attività congressistiche universitarie, di ricerca scientifica o assistenziali non rilevi ai fini del raggiungimento delle soglie per l’attribuzione dell’incentivo di che trattasi sarebbe del tutto illogico ed irragionevole oltre che contrario allo stesso principio costituzionale di buon andamento, rilevando tali attività, tra l’altro, ai fini dei trasferimenti premiali di risorse operati dal MIUR.
8.3. Il silenzio del bando sulla computabilità o meno delle assenze giustificate è poi comprovato dalla stessa attività integrativa postuma effettuata dalla dott.ssa Nuzzi, la quale non avrebbe avuto alcun senso ove il bando avesse già contemplato tal requisito.
Ritiene il Collegio del tutto irrilevante la comunicazione effettuata il 9 dicembre 2014 tramite email ordinaria, completamente inidonea ad interpretare in via autentica né tantomeno ad integrare il contenuto del bando approvato con D.R. 1789 del 2014.
Per giurisprudenza pacifica – seppur maturata in tema di gare d’appalto ma estensibile ad ogni procedura di tipo concorsuale quali espressione dei comuni principi di trasparenza ed imparzialità – le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati; di conseguenza gli eventuali chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica, potendo esse essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante ad integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice (Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1903; id. sez. V – 22 e 31 marzo 2016, nn. 1173 e 1271; id., 23 settembre 2015, n. 4441). Semmai, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere al ritiro in autotutela del bando e all’emanazione di nuova lex specialis anche a tutela dell’affidamento ingenerato nei partecipanti in ordine alle prescrizioni dell’originario bando (Consiglio di Stato sez. IV, 6 aprile 2017, n. 1607).
Anche poi volendo ammettere, per mera ipotesi, una possibilità di interpretazione autentica o anche solo di fornire chiarimenti, l’Università avrebbe casomai dovuto procedere con le medesime forme di pubblicità del bando (ex multis T.A.R. Pescara sez. I, 11 giugno 2015 n. 248; Consiglio di Stato sez. III, 1 febbraio 2017, n. 435) per elementari ragioni anche in questo caso di trasparenza ed imparzialità, e non certo, del tutto irritualmente, tramite email ordinaria.
8.4. Ne consegue, pertanto, la completa irrilevanza o comunque l’illegittimità della comunicazione del 9 dicembre 2014, avendo l’Università del tutto surrettiziamente effettuato una modifica circa la portata applicativa degli atti presupposti, in aperta violazione di fondamentali canoni dell’attività amministrativa.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni risultano fondate le doglianze di violazione del Regolamento e del bando nonché di eccesso di potere dedotte nei confronti del D.R. 393/2017 di cui al IV motivo, non sussistendo alcun indebito ex art. 2033 c.c. soggetto a recupero né potendo tantomeno ritenersi non veritiere le dichiarazioni sostitutive presentate dai docenti, sia per l’affidamento ingenerato dal bando e dalla normativa di Ateneo in ordine alla computabilità delle “assenze giustificate” sia invero perché soltanto con la email del 9 dicembre 2014 (ovvero dopo la presentazione dei termini per la presentazione delle domande) l’Università ha reso disponibili gli estratti delle presenze ai Consigli di Dipartimento e Facoltà, trattandosi di dati obbligatoriamente acquisibili d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000 (richiamato nello stesso bando) oltre che nell’art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990, quindi nemmeno autocertificabili (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1608).
10. Restano assorbite per ragioni di economia processuale le doglianze “formali” dedotte con i restanti motivi di gravame, mentre viene meno l’interesse all’esame dell’ultimo motivo di violazione dell’art. 2033 c.c. (circa il recupero al netto delle ritenute e non al lordo) dal momento che l’integrale annullamento del D.R. 393/2017 impugnato soddisfa la pretesa azionata nella sua interezza ovvero quanto allo stesso an della spettanza delle somme per cui è causa.
Osserva peraltro il Collegio che nella fattispecie il prof. Cerrone ha effettivamente partecipato, nell’ambito del triennio di riferimento, al 60% delle sedute del Consiglio di Facoltà, come risultante per tabulas dal verbale della seduta originariamente non computata del 12 maggio 2010 (cfr. doc. sub 28 di parte ricorrente), ed ha quindi maturato il diritto a percepire l’incentivo una tantum previsto dall’art. 29, comma 19, della legge n. 240/2010.
11. Quanto alla domanda risarcitoria, lamenta come detto l’odierno ricorrente di aver subito una grave lesione della propria immagine in conseguenza dell’ampia diffusione mediatica della vicenda, non allegando articoli di stampa ma evidenziando l’ampio risalto dato nella trasmissione televisiva “Report” su Rai 3.
Come noto, il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato dal danneggiato nelle sue distinte componenti quale “danno conseguenza”, ammettendosi la prova del danno con ogni mezzo (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3400) ivi comprese le presunzioni semplici (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1835).
Ciò premesso, per quanto la diffusione mediatica della vicenda sia stata in parte dimostrata, non è provato da parte ricorrente anche il nesso causale tra la lamentata lesione dell’immagine ed il comportamento dell’Università, potendo derivare il discredito dell’opinione pubblica soprattutto dalle non corrette modalità con cui la vicenda è stata riportata dai media, risultando del tutto fuorviante e non aderente ai fatti di causa qualificare i docenti quali “furbetti” o “furbacchioni” ecc. prendendo a riferimento fattispecie desunte da altri fatti di cronaca del tutto diverse.
Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria, per mancata dimostrazione del nesso di causalità tra attività illegittima e danno non patrimoniale, dal momento che ai fini del risarcimento del danno cagionato da attività provvedimentale della p.a., il danneggiato deve dare la prova, ex art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ossia danno e suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso di causalità, dolo o colpa del danneggiante (ex multis T.A.R. Sardegna, sez. II, 23 dicembre 2013, n. 958; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 25 settembre 2017, n. 4483).
12. Per i suesposti motivi la domanda di annullamento è fondata e va accolta, con l’effetto dell’annullamento del D.R. n. 393 del 20 marzo 2017 e conseguente diritto del ricorrente alla spettanza delle somme ricevute a titolo di incentivo una tantum; va invece respinta la domanda risarcitoria.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto così decide:
a) accoglie e per l’effetto annulla il D.R. n. 393 del 20 marzo 2017 impugnato, come da motivazione;
b) respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Università degli Studi di Perugia alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 07/02/2018