Il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, detta una disciplina specifica per il rapporto di lavoro del personale delle Aziende Policlinico Universitario; e rispetto ad esso, in base al canone interpretativo secondo cui “l’abrogazione di una norma avente il carattere della specialità da parte di una norma successiva di carattere generale non può ritenersi implicita, ma deve essere espressamente disposta”( TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 22 gennaio 2014, n. 182), una norma generale successiva quale la lettera i) del primo comma dell’art. 133 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, (alla cui stregua il g.a.. ha giurisdizione esclusiva con riguardo al”le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”), in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, non può derogare ad una norma speciale antecedente quale l’art. 5, comma 2, primo paragrafo, d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, alla cui stregua “ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale”.
TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 326
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Assegnazione della U.O.C. presso azienda ospedaliera-Riparto di giurisdizione
N. 00326/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Martino, rappresentato e difeso dagli avvocati Corso Guido e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Scuto [#OMISSIS#] in Catania, via Pasubio 6;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso delle Province 203;
nei confronti di
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Cernuto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, piazza Università, N. 2;
Fiumara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via De Caro 104;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota prot. 0044260 del 10/11/2017 del Direttore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Catania, al cui interno veniva rappresentato che “non è possibile riscontrare in capo al Prof. [#OMISSIS#] i requisiti di legge necessari per poter accedere all’incarico di che trattasi”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dell’Universita’ degli Studi Catania e di Fiumara [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Dott. [#OMISSIS#] Martino, professore ordinario di Pediatria nel Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Scuola Facoltà di Medicina dell’Università di Catania, presentava domanda per la assegnazione della U.O.C. di Clinica Pediatrica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Catania. Malgrado egli fosse stato individuato come il migliore fra i più aspiranti al conferimento di tale incarico da una apposita Commissione istituita presso la Direzione del Dipartimento di Medicina, accadeva però che il Direttore dell’Azienda Policlinico Universitario di Catania, con nota prot. 0044260 del 10/11/2017, comunicasse al Presidente della Scuola Facoltà di Medicina dell’Università di Catania – in vista del provvedimento finale che il primo avrebbe dovuto adottare, così come normativamente previsto, d’intesa col Rettore della locale Università degli Studi – che “non è possibile riscontrare in capo al Prof. [#OMISSIS#] i requisiti di legge necessari per poter accedere all’incarico di che trattasi”.
Il Dott. [#OMISSIS#] Martino impugnava il provvedimento menzionato da ultimo con ricorso notificato il 28/12/2017 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 09/01/2018.
Si costituiva in giudizio per l’intimata Università degli Studi di Catania il competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito in segreteria il 12/01/2018 di una memoria al cui interno veniva innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. Si costituivano parimenti in giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Catania, con deposito di memoria in segreteria il03/02/2018, e la Prof.ssa Fiumara [#OMISSIS#], con deposito di memoria in segreteria il 24/01/2018
In data 08/01/2018 il ricorso in epigrafe giungeva all’esame del collegio in camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare con esso incidentalmente proposta; e qui, sussistendo tutte le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a. per l’immediata definizione del giudizio, il Collegio, previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti, tratteneva il ricorso in decisione.
Il Collegio, stante il carattere assistenziale – e non meramente didattico – dell’attività che il ricorrente intendeva svolgere in qualità di incaricato della Direzione della U.O.C. di Clinica Pediatrica presso l’Azienda Policlinico Universitario di Catania, si richiama per intero, quanto alle ragioni della decisione assumere, al precedente giurisprudenziale appresso indicato:
“Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso decreto, tra le quali rientrano quelle concernenti il rapporto d’impiego dei professori e dei ricercatori universitari (art. 3, comma 2). Nel caso di specie, tuttavia, non viene in rilievo il rapporto della prof.ssa …, quale professore associato, alle dipendenze dell’Università degli studi di Bari, ma l’attività assistenziale dalla stessa prestata presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari. Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l’Università dal rapporto di lavoro instaurato con l’azienda ospedaliera e dispone che – sia per l’esercizio dell’attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende – si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2)” (T.A.R. Bari, sez. II, 30 gennaio 2014, n. 151)”(TAR Puglia – Bari, Sez. II, sent. 25 gennaio 2018, n. 99)”.
Rispetto alle ragioni dianzi indicate, le argomentazioni svolte oralmente in udienza dal difensore di parte ricorrente circa una giurisdizione esclusiva del giudice adito in relazione alle controversie di lavoro del personale di cui all’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 non persuadono il Collegio. Il D. Lgs. n.517/1999 detta infatti una disciplina specifica per il rapporto di lavoro del personale delle Aziende Policlinico Universitario; e rispetto ad esso, in base al canone interpretativo secondo cui “l’abrogazione di una norma avente il carattere della specialità da parte di una norma successiva di carattere generale non può ritenersi implicita, ma deve essere espressamente disposta”( T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, sent. 22 gennaio 2014, n. 182), una norma generale successiva quale la lettera i) del primo comma dell’art. 133 D.Lgs. n. 104/2010 (alla cui stregua il G.A. ha giurisdizione esclusiva con riguardo al”le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”), in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, non può derogare ad una norma speciale antecedente quale l’art. 5, comma 2, primo paragrafo, D. Lgs. n. 517/1999, alla cui stregua “ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale”.
Stante quindi l’assenza di una ipotesi di giurisdizione esclusiva capace di attrarre alla cognizione del giudice adito la presente controversia, acquisisce decisiva rilevanza il venire in questione di una scelta a carattere fiduciario del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico di Catania e l’assenza di una procedura concorsuale che quello vincoli ai suoi esiti; in conseguenza della quale il Collegio esclude pertanto il sussistere della propria giurisdizione con riguardo alla presente controversia, sussistendo piuttosto, per essa, quella dell’organo della giurisdizione ordinaria competente per materia, valore e territorio, presso il quale il presente giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a.
Il Collegio compensa le spese di lite fra le parti stante l’assenza di una statuizione definitiva sulla pretesa azionata dal ricorrente, per il cui esame nel merito sarà il competente organo di un diverso plesso giurisdizionale a potere operare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso in epigrafe, per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 09/02/2018