Secondo costante e condivisibile giurisprudenza, la decadenza dal corso di laurea prevista dall’articolo 149 r.d. 31 agosto 1933, n.1592 può essere evitata anche semplicemente sostenendo (pur con esito negativo) un esame entro l’ottavo anno accademico successivo a quello in cui si è sostenuto l’ultimo esame (cfr., in tali sensi, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 31 ottobre 2002, n. 9333, secondo cui “perché si verifichi la decadenza dalla qualità di studente universitario, ai sensi dell’articolo 149 del t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, è necessario il decorso di otto anni (da intendersi come anni accademici e non solari), senza che l’interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d’esame del corrispondente piano di studi”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 giugno 2017, n. 6855
Studente universitario-Decadenza dallo status di studente universitario per non avere sostenuto esami di profitto per otto anni
N. 06855/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04359/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4359 del 2017, proposto da:
Corsetti Furio, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Vavalli C.F. VVLJCP84M14H501F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie N. 22, come da procura in atti;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza in persona del Rettore p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensiva anche inaudita altera parte
– del provvedimento di decadenza dalla qualità di studente conosciuto dal ricorrente in data 15 marzo 2017;
– del successivo provvedimento di decadenza del 3 aprile 2017;
– di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. J. Vavalli e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che con ricorso notificato il 2 maggio 2017 e depositato il successivo giorno 15, il sig. Furio Corsetti ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il provvedimento con cui l’Università “Sapienza” di Roma ha dichiarato la sua decadenza dallo status di studente universitario per non avere sostenuto esami di profitto per otto anni;
– che il ricorrente lamenta l’illegittimità di tale determinazione, in quanto egli ha sostenuto l’ultimo esame in data 30 gennaio 2009, ed ha chiesto di riprendere gli studi prima che fossero trascorsi otto anni accademici, e non solari, da quella data;
Rilevato che il ricorso, passato in decisione in occasione della camera di consiglio del 7 giugno 2017, fissata per la discussione della istanza cautelare, può essere deciso mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alla parti presenti;
– che, infatti, il gravame è fondato là dove lamenta che l’Ateneo abbia basato il provvedimento di decadenza sul mero trascorrere di otto anni solari, e non accademici, dall’ultimo esame sostenuto dal ricorrente, che, come emerge anche dalla documentazione versata in atti dell’Università, è stato effettivamente celebrato il 30 gennaio 2009, mentre l’ottavo anno accademico da quella data scadrà il 31 ottobre 2017;
– che, secondo [#OMISSIS#] e condivisibile giurisprudenza, la decadenza dal corso di laurea prevista dall’articolo 149 R.D. 1592/33, falsamente applicato nella specie, può essere evitata anche semplicemente sostenendo (pur con esito negativo) un esame entro l’ottavo anno accademico successivo a quello in cui si è sostenuto l’ultimo esame (cfr., in tali sensi, TAR Lazio, sez. III, 31 ottobre 2002, n. 9333, secondo cui <<perché si verifichi la decadenza dalla qualità di studente universitario, ai sensi dell’articolo 149 del t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, è necessario il decorso di otto anni (da intendersi come anni accademici e non solari), senza che l’interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d’esame del corrispondente piano di studi>> e TAR Campania n. 279792010);
– che, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Uniersità “Sapienza” di Roma al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/06/2017