TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 14 febbraio 2018, n. 429

Studenti-Riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista triennale

Data Documento: 2018-02-14
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti, richiamando i recenti precedenti giurisprudenziali (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 27 dicembre 2017, n. 2512; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 2376; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 settembre 2016 n. 1690; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 1 marzo 2016 n. 1118; TAR Piemonte, Torino, Se.  I, 18 marzo 20016 nn. 371 e 373), si rileva che con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge 26 febbraio1999, n. 42, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2011 n. 3218).

Contenuto sentenza

N. 00429/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Milano, via Corridoni, n. 39;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Milano, in persona del M. Rettore, con protocollo con n.85165 del 12.12.2017, notificato al ricorrente in data 20.12.2017, recante il diniego della richiesta di ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista, la valutazione della Laurea in Scienza Motorie e Sportive, della Laurea Magistrale e del riconoscimento del pregresso percorso formativo e pratico con l’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Università degli Studi di Milano all’istanza dallo stesso presentata per ottenere l’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale, ai sensi della L. 403/1971, nonché della Laurea in Scienza Motorie e Sportive e della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate.
L’Università nel rigettare l’istanza ha precisato che, trattandosi di corso di laurea a numero programmato, l’iscrizione era comunque subordinata al superamento della prova di ammissione e solo successivamente sarebbe stata valutata la carriera precedentemente svolta e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo con convalida dei crediti.
Con l’atto introduttivo del giudizio l’interessata ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.
Si sono costituite in giudizio sia l’Università sia il Ministero intimati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2018 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di [#OMISSIS#] alle parti presenti.
II) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., della L. 241/1990, della L. 403/1971, dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della L. 43/2006, del D.M. 27 luglio 2000, dell’art. 7 comma 5 del D.M. n. 270/2004; violazione della par condicio, disparità di trattamento, eccesso di potere:
l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, ai fini della conversione creditizia, i titoli in possesso del ricorrente, compreso il diploma di massofisioterapista;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost., della L. 241/1990; difetto di motivazione – carenza dei presupposti – eccesso di potere – sviamento:
sarebbe illegittimo subordinare l’iscrizione al superamento del test di ingresso, previsto solo per il primo anno di corso. Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha chiesto l’iscrizione al terzo anno;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost., della L. 264/1999, del DM n. 270/2004, della L. 241/1990; difetto di motivazione – carenza dei presupposti – eccesso di potere – sviamento:
l’Università negherebbe qualsiasi validità al diploma di massofisioterapista nel caso di mancato superamento del test di ingresso, ma l’Università avrebbe omesso di valutare i titoli posseduti dalla ricorrente, operazione prodromica alla determinazione circa l’espletamento del test di ingresso.
III) I motivi di gravame in quanto intimamente connessi possono essere trattati congiuntamente.
 Il ricorso è fondato e va accolto, secondo l’orientamento [#OMISSIS#] della Sezione (cfr. tra le altre Tar Milano sez. III n. 1822/2017, n. 580/2017 e n. 1441/2016).
Il Collegio non ignora che recentemente la questione dell’accesso all’Università con il possesso del titolo di massofisioterapista è stata sottoposta all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato sez. VI ordinanza n. 3319 del 5 luglio 2017 nell’ambito del ricorso RG 2974/2017). Il caso concreto considerato nell’ordinanza di rimessione, e stando a quanto nella stessa riferito, tuttavia, riguarda una peculiare circostanza di fatto, non essendo l’interessato in possesso neppure di un diploma di scuola superiore. Tale ipotesi non ricorre nel presente giudizio, in cui, peraltro, l’omessa valutazione ha riguardato anche altri titoli, tra i quali due diplomi di laurea.
La Sezione pertanto ritiene di non discostarsi dal proprio consolidato orientamento.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 e la successiva giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746) hanno chiarito che: 1) l’art. 4 della L. 2 agosto 1999, n.264 subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2), al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”; 2) la locuzione “ammissione” contenuta nella norma sopra citata fa riferimento al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”; 3) nel definire “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2012-2013”, il d.m. 28 giugno 2012 usa indifferentemente i termini di “ammissione” ed “immatricolazione”, facendo riferimento quest’ultimo allo studente che si iscriva al primo anno di corso.
Ne consegue che, anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso.
L’Università ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione.
Per quanto attiene, poi, alla riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti, il Collegio, richiamando i recenti precedenti giurisprudenziali anche di questa Sezione (TAR Milano sez. III 20 settembre 2016 n. 1690; idem n. 1441/2016, n. 1415/2016 e n. 1408/2016; TAR Campania, Napoli, IV, 1° marzo 2016 n. 1118; TAR Piemonte, I, 18 marzo 20016 nn. 371 e 373), rileva che con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (Tar Napoli sez. IV n. 3802/2016; Cons. Stato sez. VI 30 maggio 2011 n. 3218).
Il ricorso va conclusivamente accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento del gravato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, per la valutazione del percorso formativo del ricorrente e della sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Università degli Studi di Milano, e devono essere distratte a favore dei legali antistatari. Possono invece essere compensate nei confronti del Ministero, tenuto conto che il provvedimento impugnato è esclusivamente imputabile all’Università.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da corrispondersi in favore degli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Di [#OMISSIS#] dichiaratisi antistatari. Spese compensate nei confronti del Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
 Pubblicato il 14/02/2018