Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 916

Personale docente universitario svolgente attività assistenziale-Calcolo indennità c.d. De Maria-

Data Documento: 2018-02-13
Area: Giurisprudenza
Massima

L’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, deve essere considerata una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e, come tale, deve ritenersi utile ai fini assistenziali e previdenziali. Ciò non toglie che, nei periodi in cui tale attività non è stata svolta, la medesima non potrà essere calcolata ai fini assistenziali e previdenziali, e, in particolare, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. In altre parole, l’indennità derivante dall’attività di assistenza, che si aggiunge a quella di insegnamento, pur costituendo una voce dell’unica retribuzione spettante al professore, e dunque computabile ai fini assistenziali e previdenziali, trova in ogni caso la propria giustificazione in una specifica e distinta attività. Ne consegue che, ai sensi del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032, non può essere conteggiata anche per i periodi nei quali la stessa non è stata corrisposta, in quanto la relativa attività a cui si collega non è stata svolta.

Contenuto sentenza

N. 00916/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10244/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10244 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Orecchio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Testuzza e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Testuzza in Roma, Via di Ripetta, 22;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Marazza, [#OMISSIS#] Marazza e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Marazza in Roma, via delle Tre Madonne, 8;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 07394/2014, resa tra le parti, concernente rideterminazione dell’indennità di buonuscita
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Giordano [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Testuzza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Marazza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1 – Il Prof. [#OMISSIS#] Orecchio, collocato a riposo a fare data dal 1.11.2009, è stato, dapprima, assistente ordinario per l’insegnamento di igiene con decorrenza dal 1.6.1966 e, quindi, professore associato per l’insegnamento di igiene degli alimenti con decorrenza economica dal 1.4.1983 presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma, nella sede del Policlinico universitario Gemelli di Roma. Inoltre, ha prestato attività assistenziale presso il Policlinico Universitario Gemelli di Roma a partire dal 1.11.1993 quale dirigente di II livello, responsabile di struttura complessa.
2 – Con Decreto del 3.12.2009, n. 6464, l’Università ha riconosciuto all’appellante l’indennità di buonuscita nella misura lorda di euro 239.571,60.
2.1 – Il Prof. [#OMISSIS#] Orecchio, con istanza del 27.04.2010, ha contestato tale importo, in quanto l’Università non avrebbe correttamente considerato, ai fini del calcolo della base contributiva, l’indennità assistenziale di cui all’art. 31 del d.P.R. 20.12.1979 n. 761 (c.d. indennità De [#OMISSIS#]) allo stesso corrisposta, per l’attività assistenziale svolta presso il Policlinico Universitario Gemelli di Roma a partire dal 1.11.1993.
2.2 – L’istante ha instaurato un apposito giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Roma, chiedendo l’accertamento e la dichiarazione del proprio diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’amministrazione a corrispondere la differenza tra l’indennità riconosciuta e quella effettivamente spettante, quantificata in complessivi euro 79.029,60.
2.3 – Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Università, con sentenza n. 4196 del 21.03.2013, ha dichiarato l’appartenenza della giurisdizione al Giudice Amministrativo.
L’appellante ha pertanto riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., dinanzi al Giudice amministrativo, la domanda inerente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
3 – Nel merito, il ricorrente, riproponendo i medesimi argomenti già fatti valere dinanzi al Giudice ordinario, si duole per il fatto che l’Università ha considerato l’indennità assistenziale come una voce retributiva separata e l’ha quindi inclusa nel calcolo della buonuscita per soli 16 anni e non per l’intero periodo lavorativo dell’istante (49 anni).
3.1 – Il Tar Lazio sede di Roma, sez. III, con sentenza n. 7394/2014, depositata in segreteria in data 10 luglio 2014, ha respinto il ricorso proposto dal Prof. Orecchio, il quale ha proposto appello, riproponendo la medesima questione già portata all’attenzione del Giudice di primo grado.
4 – In particolare, l’appellante assume l’erroneità della sentenza del Tar Lazio nella parte in cui ha ritenuto che “l’indennità De [#OMISSIS#]” costituisca, ai fini del calcolo della base contributiva dell’indennità di buonuscita, una voce retributiva separata ed autonoma rispetto al trattamento spettante in qualità di professore universitario. Al riguardo, osserva che secondo il Giudice di prime cure, l’Università Cattolica avrebbe correttamente liquidato l’indennità di buonuscita, computando separatamente, rispetto alle altre voci stipendiali, l’“indennità De [#OMISSIS#]” percepita da parte appellante e per i soli anni di servizio assistenziale effettivamente prestati.
4.1 – Più precisamente, secondo l’appellante la tesi del Tar Lazio sarebbe destituita di fondamento, in quanto non terrebbe conto:
a) che l’indennità in questione è una componente del complessivo trattamento economico percepito da un professore universitario e non una voce retributiva che remuneri un differente impiego. Al riguardo, l’appellante richiama la giurisprudenza (Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 5918/2011) secondo cui: “l’indennità De [#OMISSIS#] non ha contenuto corrispettivo dell’attività assistenziale prestata oltre a quella didattica e di ricerca, ma esprime un semplice carattere perequativo essendo soltanto finalizzata ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità».
b) che la base di calcolo dell’indennità di buonuscita è unitaria e non frazionabile, essendo costituita dall’ultimo stipendio percepito nella sua interezza dal professore universitario.
In definitiva, secondo l’appellante L’Università Cattolica avrebbe dovuto considerare unitariamente, ai fini della determinazione della base contributiva, tutte le voci economiche, compresa l’”indennità De [#OMISSIS#]”, componenti l’ultimo trattamento retributivo percepito dal Prof. Orecchio, moltiplicandole per i 49 anni di servizio prestati.
4.2 – Come emerge dai conteggi allegati all’istanza di rideterminazione della buonuscita del 23 aprile 2010, spetterebbe quindi all’appellante, in base al corretto calcolo della base contributiva, un’indennità di buonuscita lorda di euro 318.601,20, mentre l’Università Cattolica avrebbe erroneamente liquidato a parte appellante un’indennità di buonuscita lorda di euro 239.571,60.
5 – L’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. L’immediata infondatezza della tesi sostenuta dall’appellante consente di soprassedere alle questioni preliminari sollevate dalle parti.
Il quadro normativo e giurisprudenziale all’interno del quale si colloca la vicenda è il seguente.
5.1 – L’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243 ha esteso anche ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari delle università non statali la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, «quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria».
5.2 – L’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 213/1971 deve essere considerata una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e, come tale, deve ritenersi utile ai fini assistenziali e previdenziali, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 1981 n. 126.
5.3 – In riferimento alla buona uscita, in base all’art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 la base imponibile di calcolo “…è costituita dall’80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerato a lordo …ovvero, dagli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale”.
5.4 – Tuttavia, il d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, all’art. 3, comma 2°, dispone che l’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all’art. 38 dello stesso Decreto, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo Capo III.
6 – Alla luce di tali coordinate normative, deve condividersi la conclusione del Giudice di prime cure, secondo il quale l’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 213/1971 deve essere considerata una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e, come tale, deve ritenersi utile ai fini assistenziali e previdenziali. Ciò non toglie che, nei periodi in cui tale attività non è stata svolta, la medesima non potrà essere calcolata ai fini assistenziali e previdenziali, e, in particolare, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. In altre parole, l’indennità derivante dall’attività di assistenza, che si aggiunge a quella di insegnamento, pur costituendo una voce dell’unica retribuzione spettante al professore, e dunque computabile ai fini assistenziali e previdenziali, trova in ogni caso la propria giustificazione in una specifica e distinta attività. Ne consegue che, ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, non può essere conteggiata anche per i periodi nei quali la stessa non è stata corrisposta, in quanto la relativa attività a cui si collega non è stata svolta.
6.1 – Pertanto, correttamente l’Università, nel calcolo dell’indennità di buona uscita, ha considerato che l’appellante ha prestato attività assistenziale presso il Policlinico Universitario Gemelli solo a partire dal 1.11.1993. Invero, come già sottolineato, nei periodi in cui tale attività non è stata svolta, la relativa indennità non può essere computata ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
7 – La soluzione accolta è conforme alla giurisprudenza (Cons. Gius. Reg. Sicilia, n. 532 del 28/08/2011), secondo la quale: “nel momento in cui detta indennità non è stata corrisposta nel periodo antecedente al 1993 per assenza dell’attività assistenziale che l’ha poi giustificata, la medesima non potrà essere calcolata ai fini previdenziali ed assistenziali e, segnatamente, per il calcolo dell’indennità di buona uscita operante la momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro”.
8 – Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato. La non immediata applicazione delle disposizioni normative citate consente di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, rigetta l’appello come in epigrafe proposto e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/02/2018