L’ art 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione) dà rilievo a sopraggiunti nuovi elementi che consentono il rilascio del titolo di soggiorno. La giurisprudenza ha chiarito che i fatti sopravvenuti a cui può essere data rilevanza sono unicamente quelli intervenuti nel corso del procedimento di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, e, pertanto, unicamente quelli verificatisi nel lasso temporale tra la presentazione della domanda e la data di adozione del provvedimento finale, con esclusione, quindi, di tutti i fatti ed elementi sopravvenuti a tale data.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 218
Studenti-Visto per motivi di studio-Requisiti
N. 00218/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2018, proposto da:
Malua [#OMISSIS#] Rogerio, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Ballerini, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec indicato in ricorso;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, Via Arsenale 21;
per l’annullamento
previa sospensione degli atti impugnati, del decreto prot. n. 1062/2017 datato 29 luglio 2017 e notificato al ricorrente in data 25 agosto 2017, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi di studio” nonché l’annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentita sul punto la difesa erariale, che non ha manifestato osservazioni oppositive;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
I) Con ricorso notificato in data 8.1.2018 e depositato il 12.1.2018, il Sig. Malua [#OMISSIS#] Rogerio, cittadino angolano, ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di rinnovo per motivi di studio.
Espone di aver essere entrato in Italia nel 2015, in forza di visto di ingresso per motivi di studio; immatricolato regolarmente per l’anno accademico 2015/2016 presso l’Università degli Studi di Genova, al corso di Ingegneria Elettrica, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio.
Ha quindi superato la verifica della lingua italiana e due esami del corso di laurea.
Ha presentato, in data 5.9.2016, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Tuttavia, al fine di ottenere una borsa di studio dall’ARSEL (Azienda Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro), su suggerimento degli operatori del medesimo sportello ARSEL presente in Università, ha ritenuto di rinunciare all’iscrizione universitaria, al fine di ripresentare l’iscrizione l’anno successivo per il medesimo corso di laurea, ripetendo così il primo anno, al fine di ottenere la borsa di studio.
Il 6 settembre 2016, il ricorrente si è preimmatricolato nuovamente al medesimo corso di laurea in Ingegneria Elettrica, presso l’Università degli Studi di Genova, ma l’iscrizione è stata annullata con decreto rettorale notificato il 4 marzo 2017, per l’assenza del rinnovo del permesso di soggiorno, dal momento che, nonostante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno fosse stata presentata dal ricorrente in data 5 settembre 2016, alla data del 4 marzo 2017 il procedimento non era stato concluso.
In data 24 luglio 2017, il ricorrente ha tuttavia nuovamente provveduto a preimmatricolarsi nell’anno accademico 2017/2018, al primo anno del Corso di laurea in Ingegneria Elettrica, corso a cui risulta iscritto a tutt’oggi.
Nonostante i chiarimenti forniti dal ricorrente, in data 25 agosto 2017, veniva notificato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto “da accertamenti esperiti presso l’Università di Genova è emerso che il richiedente in data 13/9/2016 ha rinunciato al corso di studi per cui è stato autorizzato l’ingresso sul territorio nazionale, pertanto, come previsto dalle procedure concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno per l’anno accademico 2016/2017, “nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione”.
Espone di avere anche una buona occasione lavorativa che lo potrebbe sostenere economicamente nel suo percorso di studio.
Avverso la revoca ha formulato le seguenti censure:
1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, T.U. Immigrazione. Errata e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 3, lett. b) T.U. Imm. Errata e/o falsa applicazione dell’art. 46, comma 4, D.P.R. n. 394/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata e carente motivazione del provvedimento: il diniego è illegittimo, poiché non sono stati considerati nuovi elementi che consentivano il rilascio del permesso di soggiorno, costituiti dal fatto che il ricorrente si era reiscritto al medesimo corso;
2) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente, contraddittoria, illogica motivazione del provvedimento: l’Amministrazione ha convocato l’interessato, senza tuttavia inviare una formale comunicazione ex art 10 Bis L. 241/90, precludendo in tal modo al ricorrente di rappresentare le proprie controdeduzioni;
3) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente, contraddittoria, illogica motivazione del provvedimento, in quanto non sono state valutate una serie di circostanze rilevanti, quali la nazionalità del ricorrente, che proviene da uno Stato in cui non sono rispettati i diritti umani, il suo stato di salute e il legame familiare con il fratello.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio, ai sensi dell’art 60 c.p.a.
II) Il ricorso è fondato.
La situazione del ricorrente, come esposta nel ricorso e come si riscontra nella produzione documentale, è certamente particolare, per cui avrebbe necessitato di una puntuale istruttoria da parte dell’Amministrazione.
Nel provvedimento di diniego si richiamano le “Procedure concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno per l’anno accademico 2016/2017”, in base alle quali se lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione, presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione.
Invoca invece parte ricorrente l’art 5 comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) che dà rilievo a sopraggiunti nuovi elementi che consentono il rilascio del titolo di soggiorno. La giurisprudenza ha chiarito che i fatti sopravvenuti a cui può essere data rilevanza sono unicamente quelli intervenuti nel corso del procedimento di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, e, pertanto, unicamente quelli verificatisi nel lasso temporale tra la presentazione della domanda e la data di adozione del provvedimento finale, con esclusione, quindi, di tutti i fatti ed elementi sopravvenuti a tale data.
Nel caso in esame la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata presentata in data 5.9.2016, il giorno successivo, cioè il 6 settembre, il ricorrente si immatricolava di nuovo, ma questa immatricolazione veniva annullata dalla stessa Università; il 24 luglio si preimmatricolava per l’a.a. 2017/2018, mentre il diniego è stato adottato il 25.8.2017.
Seppure si tratti di una preimmatricolazione, tuttavia questo fatto sussisteva già prima dell’adozione del rigetto, e poteva essere oggetto di valutazione, unitamente ad una serie di circostanze, che non risultano essere state esaminate: il ricorrente durante il primo anno di corso ha sostenuto 2 esami e ha superato l’esame di lingua, è stato mal consigliato per ottenere la borsa di studio, (come la stessa Amministrazione ammette nella relazione prodotta), convive con il fratello, regolarmente soggiornante in Italia. Il diniego pare frutto di una istruttoria carente, che ha omesso di valutare la complessità del procedimento, richiamando le procedure concordate tra Ministeri, che non possono certamente assurgere a fonte di diritto, trattandosi solo di atti interministeriali, contenenti indicazioni operative, che non possono introdurre ipotesi di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, non previste dalla fonte normativa.
Pertanto le procedure richiamate non impedivano all’Amministrazione di valutare compiutamente la posizione del ricorrente, che, tra l’altro, fin dal 2016 avrebbe anche potuto richiedere l’iscrizione al secondo anno, avendo già superato due esami del primo, ottenendo in tal modo automaticamente, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, dal momento che ai sensi dell’art. 46, quarto comma, D.P.R. n. 394/99, recante Regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche”.
III) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 14/02/2018