Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2018, n. 1082

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Accesso ai documenti

Data Documento: 2018-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Legittimità della richiesta di accesso, essendo evidente il legame tra i documenti e l’interesse che si intende far valere, non trattandosi di  richieste volte a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, ex art.24, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contenuto sentenza

N. 01082/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04714/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4714 del 2017, proposto dai signori [#OMISSIS#] D’Angelo, [#OMISSIS#] Pia Pennino, [#OMISSIS#] Pennino, [#OMISSIS#] Padovano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Arena, [#OMISSIS#] Bagnato, [#OMISSIS#] Basile, [#OMISSIS#] Migliore, [#OMISSIS#] Toscano, Salvatore Amato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cesaro, [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] Dato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Massarò, [#OMISSIS#] Maviglia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rocca, [#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] Sculli, [#OMISSIS#] Voci, [#OMISSIS#] Accetta, [#OMISSIS#] Calandra, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Salvo, Pio Genovese, [#OMISSIS#] Lo Schiavo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Migliore, [#OMISSIS#] Musarra, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sciammetta, [#OMISSIS#] Torre, Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Maiolo, [#OMISSIS#] Ielo, [#OMISSIS#] La Torre, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Palma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Busà, [#OMISSIS#] Coppolino, [#OMISSIS#] Germano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Italia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetta Salerno, Serena Tricarico, [#OMISSIS#] Vinci, [#OMISSIS#] Visconti, [#OMISSIS#] Gangemi, [#OMISSIS#] Miano, [#OMISSIS#] Sfogliano, [#OMISSIS#] Legato, [#OMISSIS#] Catania, [#OMISSIS#] Crimi, [#OMISSIS#] Farinella, [#OMISSIS#] Mischitelli, Giovanni Oppedisano, [#OMISSIS#] Venezia, [#OMISSIS#] Ricca, [#OMISSIS#] Berti, Corinne Merhi, [#OMISSIS#] Crisà, [#OMISSIS#] Gencarelli, [#OMISSIS#] Attinà, [#OMISSIS#] Casella, [#OMISSIS#] Iacomino, [#OMISSIS#] Tiralongo, Salvatore Criscì, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Venuti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Impellizzeri, [#OMISSIS#] Maraventano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Accorinti, Sofia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Barone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sara Messina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Campo, [#OMISSIS#] Catalano, [#OMISSIS#] Cianci, [#OMISSIS#] Cotroneo, [#OMISSIS#] D’Amico, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ielo, [#OMISSIS#] Italiano, [#OMISSIS#] Midili, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Scopelliti, [#OMISSIS#] Sturiale, Salvatore Busà, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Canale, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bartucciotto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Del Giacco, [#OMISSIS#] Galloro, [#OMISSIS#] Grecò, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sofia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Arco, [#OMISSIS#] Burzomati, [#OMISSIS#] Calorenni, [#OMISSIS#] Ceraolo, Bianca Ciraolo, [#OMISSIS#] Ferrisi, Chiara La Spina, [#OMISSIS#] Muscarà, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rodolico, Giovanni Rosmini, [#OMISSIS#] Salvia, [#OMISSIS#] Siracusano, [#OMISSIS#] Spinoso, [#OMISSIS#] Zampogna, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Panta, [#OMISSIS#] Pistone, [#OMISSIS#] Truglio, Aurora Scianò, [#OMISSIS#] Gerace, [#OMISSIS#] Chiara Mirabello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Omero, [#OMISSIS#] Moraci, [#OMISSIS#] Sfameni, [#OMISSIS#] Muscarà e [#OMISSIS#] Scilipoti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, n. 47; 
contro
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
il Consorzio interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio nel presente grado; 
nei confronti di
Gemma [#OMISSIS#], non costituita in giudizio nel presente grado; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 7304/2017, resa tra le parti e concernente: diniego del diritto di accesso alle istanze proposte dai ricorrenti al M.i.u.r.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del M.i.u.r.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito, per le parti ricorrenti, l’avvocato [#OMISSIS#];
1. PREMESSO che il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto solo parzialmente il ricorso n. 278 del 2017, proposto dagli odierni appellanti – nella loro qualità di partecipanti senza successo alle prove per l’ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria per l’anno accademico 2016/2017 – avverso la nota M.i.u.r. n. 29257 del 7 dicembre 2016, con la quale il Ministero aveva parzialmente respinto le loro istanze di accesso agli atti, deducendo la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e della legge n. 264/1999;
2. RILEVATO, in particolare, che il T.a.r. ha accolto il ricorso con riferimento alla documentazione relativa (1) ai posti riservati agli studenti extracomunitari non residenti in ogni Ateneo, (3) al procedimento di individuazione dei componenti della commissione di esperti che ha predisposto la prova di ammissione ai corsi di laurea, (5) alla validazione dei relativi quesiti, (6) al procedimento di determinazione del fabbisogno per medico chirurgo relativo all’anno accademico 2016/2017, ex art. 6-ter d.lgs. n.502/1992, (7) alle richieste degli Atenei sul numero massimo di posti da mettere a concorso, (10) ai verbali di correzione delle prove dei ricorrenti e (12) al procedimento relativo alla decisione di annullare il quesito n. 16;
3. CONSIDERATO che il T.a.r. ha, invece, ritenuta infondata la richiesta di esibizione con riferimento alla documentazione relativa (2) alla decisione di prevedere i suddetti posti a scapito degli studenti comunitari, (4) ai lavori della commissione di esperti con riguardo alla prova del 6 settembre 2016, (8) alle linee guida ministeriali sullo svolgimento della prova, (9) al verbale del tavolo tecnico della programmazione e (11) ai test di anomalia sulle domande dopo la correzione ove esistenti, con la motivazione che «non risulta evidente il legame tra i documenti e l’interesse che si intende far valere e [che] in ogni caso non sono ammesse richieste volte a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, ex art.24, comma 3 della Legge n.241 del 1990» (v. così, testualmente, il centrale passaggio motivazionale dell’impugnato capo di sentenza);
4. RITENUTA la fondatezza dell’appello proposto avverso la statuizione riportata sopra sub 3., in quanto:
– non è ravvisabile una differenza sostanziale della documentazione sub 3. rispetto a quella sub 2., sotto il profilo del collegamento teleologico con le esigenze di tutela e di difesa perseguite dai ricorrenti in funzione del vaglio sulla legittimità degli atti della procedura preselettiva per l’ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria per l’anno accademico 2016/2017;
– pure l’oggetto della richiesta di esibizione risulta sufficientemente determinato e individuato, con conseguente esclusione di una finalità di un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione resistente;
– deve pertanto ritenersi erronea e lesiva degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, oltre che dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la statuizione reiettiva del ricorso con riferimento alla documentazione sub 3.;
5. RITENUTO pertanto che, in riforma in parte qua dell’impugnata sentenza, al M.i.u.r. deve essere ordinato di rilasciare ai ricorrenti copia anche della residua documentazione di cui è stata richiesta l’esibizione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza (tenuto conto della mole delle carte richieste), ai sensi dell’art.116, comma 4, cod. proc. amm.;
6. CONSIDERATO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico del Ministero appellato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 4714 del 2017), lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione; condanna il Ministero appellato a rifondere ai ricorrenti (da intendere come parte collettiva) le spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/02/2018